Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 51065
CASS
Sentenza 3 ottobre 2017

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In tema di misure cautelari personali, non è nulla per violazione del principio della domanda cautelare l'ordinanza emessa per un reato, formalmente non indicato nella imputazione provvisoria della richiesta del pubblico ministero, la cui configurabilità sia stata segnalata dai giudici del riesame in un precedente provvedimento. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva richiesto la misura cautelare per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di un provvedimento del tribunale del riesame che aveva annullato una precendete ordinanza emessa per il reato di associazione mafiosa e segnalato come nella specie vi fossero, tuttavia, gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 51065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51065
    Data del deposito : 3 ottobre 2017

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