Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2011, n. 7183
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene, in cui la S.C. ha escluso che la pena inflitta dal giudice estero, benchè superiore a quella astrattamente prevista dal nostro ordinamento, possa essere considerata contraria al principio di proporzionalità).

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  • 1Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024

    Nel procedimento estradizionale passivo non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente: l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA …

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  • 2Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …

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  • 3Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2011, n. 7183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7183
Data del deposito : 2 febbraio 2011

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