Sentenza 2 febbraio 2011
Massime • 1
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene, in cui la S.C. ha escluso che la pena inflitta dal giudice estero, benchè superiore a quella astrattamente prevista dal nostro ordinamento, possa essere considerata contraria al principio di proporzionalità).
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- 1. Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
Nel procedimento estradizionale passivo non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente: l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA …
Leggi di più… - 2. Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …
Leggi di più… - 3. Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2011, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/02/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 177
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 50653/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI RI N. IL 16/12/1957;
avverso la sentenza n. 24/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALVI Giovanni che ha chiesto in via principale la rimessione della questione del momento di valutazione della doppia incriminabilità alle Sezioni Unite, e in via subordinata il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica di Romania nei confronti di TA Marin, in esecuzione della sentenza emessa dalla Pretura di Curtea de Anges il 20-11-2003, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, recante la condanna alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il TA, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione degli artt. 704 e 705 c.p.p. In particolare, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, sussiste una irragionevole disparità del trattamento sanzionatorio previsto dai due ordinamenti;
e ciò sia perché all'epoca dei fatti la fattispecie de qua non era nemmeno prevista come reato dall'ordinamento italiano, sia perché la pena astrattamente contemplata dall'attuale ordinamento italiano è di gran lunga inferiore a quella prevista dall'ordinamento rumeno. Il ricorrente, inoltre, sostiene che l'ordinamento rumeno non prevede la possibilità di un nuovo giudizio per l'imputato rimasto contumace. DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Deve premettersi che dalla lettura della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria rumena si evince che il TA è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, essendogli stato riscontrato un tasso alcoolemico di gr. 1,20%. Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il fatto per il quale il medesimo ha riportato condanna era previsto come reato, già all'epoca della sua commissione (19-7-2002) anche nell'ordinamento italiano;
sicché nessun dubbio si pone circa la sussistenza, nella specie, del requisito della "doppia incriminabilità", necessario, ai sensi dell'art. 13 c.p., ai fini dell'estradizione passiva. Sotto altro profilo, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena (Cass. Sez. 6, 2-12-2008/29-1-2009 n. 4263; Sez. 6, 1-2- 2007 n. 25413; Sez. 6, 21-9-2004/10-1-2005 n. 121; Sez. 6, 1-10-2003 n. 47614). Nel caso di specie, la Corte di Appello, nell'uniformarsi a tale principio, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la pena inflitta dal giudice rumeno, benché superiore a quella astrattamente prevista dal nostro ordinamento, possa essere considerata del tutto irragionevole e contraria al principio di proporzionalità; e ciò in quanto alla sua determinazione si è pervenuti in considerazione della condotta tenuta dall'imputato (il quale, dopo aver fatto finta di fermarsi, tentava di sottrarsi ai controlli, tanto da dover essere "richiamato" con megafono, risultava privo di patente - che gli era stata sospesa a seguito di precedente sentenza - e presentava un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti) e del suo stato di recidiva (relativo a un precedente per lesioni procurate a più persone in un incidente stradale, a seguito del quale il TA era fuggito dal luogo dell'accaduto). Le ulteriori censure mosse dal ricorrente, oltre ad essere formulate in termini del tutto generici, si palesano prive di pregio, in quanto, come è stato più volte rilevato da questa Corte, l'ordinamento processuale romeno consente al condannato in contumacia che non abbia avuto conoscenza del procedimento di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti di difesa (art. 522 c.p. rumeno, comma 1) (Cass. Sez. 6, 6-11-2008/ 13-1-2009 n. 1109; Sez- 6, 17-4-2007 n. 34480). Poiché, dunque, l'ordinamento dello Stato richiedente accorda adeguate garanzie in favore della persona giudicata e condannata in contumacia, il fatto che l'odierno ricorrente sia stato giudicato in contumacia nel suo Paese non osta alla sua estradizione. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, infatti, non costituisce violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e non è quindi di ostacolo alla estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, il fatto che il soggetto da estradare sia stato condannato in contumacia, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi per consentire all'imputato che non abbia avuto conoscenza del procedimento il diritto di impugnare la sentenza definitiva (Cass. Sez. 6, 25-3-2009 n. 15550;
Sez. 6, 24-5-2007 n. 24707; Cass. Sez. 6, 12-2-2007 n. 5909). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011