Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).
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- 1. Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …
Leggi di più… - 2. Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 02/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2740
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 27281/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SASCAU COSTEL, N. IL 13/11/1959;
avverso SENTENZA del 16/04/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI E., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 16/4/2008, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso la Romania di SA Costel, colpito da mandato di cattura 12/9/2003 del Tribunale di Drobeta Turnu Severin in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, emessa dallo stesso Tribunale in data 2/9/2003, alla pena di anni due di reclusione per i reati di furto aggravato e di violazione di domicilio, commessi nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2000.
La Corte territoriale, dopo avere dato atto che nei confronti dell'estradando, arrestato in data 4/1/2008 dalla Polizia Giudiziaria ex art. 716 c.p.p., era stata adottata, per scongiurare il pericolo di fuga, la misura cautelare della custodia in carcere (tuttora in atto), evidenziava che la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente era completa e regolare e che non emergevano ragioni ostative alla consegna della persona reclamata.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'estradando e ha lamentato:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) in relazione all'art. 111 Cost., non essendosi considerato che il processo celebrato a suo carico in Romania non aveva assicurato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio;
2) erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p. e segg., dovendo invece applicarsi nella specie la disciplina sul mandato di arresto europeo di cui alla L. n. 69 del 2005. Con motivi aggiunti in data 6/11/2008, la difesa dell'estradando ha inoltre dedotto che la pronuncia favorevole alla consegna si poneva in aperto contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento, considerato che quello rumeno non prevedeva misure alternative alla pena della reclusione non superiore a tre anni e che al condannato non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione della pena.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Osserva preliminarmente la Corte che al caso in esame va applicata la normativa di cui alla Convenzione Europea di Estrazione 13/12/1957 e non quella sul mandato di arresto europeo, considerato che la richiesta di esecuzione è relativa a reati commessi prima del 7/8/2002.
Non risulta che il processo celebrato in Romania a carico di SA Costel abbia violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. La sentenza di condanna da porre in esecuzione, invero, risulta essere stata pronunciata alla presenza dell'imputato, posto nella condizione di difendersi, tanto che, nel corso del processo, aveva ammesso i fatti illeciti contestatigli. Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, ricorre soltanto quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo ovvero quando sia denunciata la violazione del principio di legalità. Non osta certamente all'estradizione verso l'estero l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato nell'ordinamento dello Stato richiedente, posto che la relativa disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali del medesimo, a meno che tale trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Non contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento l'asserita mancata previsione nell'ordinamento rumeno di una disposizione analoga a quella di cui al 5 comma dell'art. 656 c.p.p. in tema di esecuzione di pene detentive brevi, ne' la scelta sanzionatoria operata, in sede di giudizio di cognizione, dal Giudice straniero sulla base della normativa vigente in quel Paese. Ricorrono, quindi, tutte le condizioni legittimanti la sollecitata estradizione: i reati per i quali il SA subì condanna in Romania sono previsti come tali anche dal nostro ordinamento;
trattasi di reati comuni e non politici;
non si hanno motivi per ritenere che la domanda di estradizione, pur motivata da reati di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire la persona richiesta per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche;
ne' vi sono ragioni per ritenere che, in sede di esecuzione della pena da scontare, la persona reclamata possa essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione dei diritti fondamentali della persona.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che stimasi equa, di Euro 1.000,00. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009