Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 4263
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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Massime1

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).

Commentari2

  • 1Estradizione e parametri di irrogazione della pena nel paese richiedente (Cass,. 2037/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …

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  • 2Nessuna estradizione senza pena massima (Cass. 6769/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Nel nostro ordinamento il principio di legalità della pena, costituzionalmente garantito dall'art. 25/2 Cost. richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge del quomodo, dell'an e del quantum della sanzione. Le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del petitum estradizionale rientrano, dunque, nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente, ma devono essere attentamente valutate alla luce delle implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principii scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena. Nel nostro sistema, dunque, la predeterminazione legislativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 4263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4263
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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