Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 8609
CASS
Sentenza 22 gennaio 2010

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In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).

Commentari4

  • 1Estradizione processuale, elementi a carico vanno verificati (Cass. 40957/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2023

    In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 40957 Anno 2023 Data Udienza: 12/09/2023 - deposito 09/10/2023 SENTENZA sul ricorso proposto da BZ, nato in Kosovo il …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2018

    Nei procedimenti retti dalla Convenzione europea di estradizione, il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implica che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione assumono rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. …

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  • 4Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)
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    Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 8609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8609
Data del deposito : 22 gennaio 2010

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