Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).
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In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 40957 Anno 2023 Data Udienza: 12/09/2023 - deposito 09/10/2023 SENTENZA sul ricorso proposto da BZ, nato in Kosovo il …
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In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento …
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Nei procedimenti retti dalla Convenzione europea di estradizione, il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implica che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione assumono rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. …
Leggi di più… - 4. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 8609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8609 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/01/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 144
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 41031/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KS AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 7-10-09 della Corte di Appello di Firenze, sezione Prima penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. KS AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina nei suoi confronti, a seguito del suo arresto in quanto destinatario di mandato emesso il 30-7-07 dal Tribunale di Dneprovsky per i reati di vendita di sostanze stupefacenti (oppio acetilato) e di organizzazione o mantenimento dei posti per l'uso illegale, la produzione o la preparazione di dette sostanze.
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 705 c.p.p.. A suo avviso, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che, esistendo una Convenzione Internazionale tra lo Stato richiedente e quello richiesto (Convenzione Europea del 1957), il Giudice non doveva procedere al controllo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alle prove circa la manifesta innocenza dell'estradando. Segnatamente la Corte di Appello avrebbe errato nel non considerare che il KS, come documentato dalla difesa, era ricoverato in ospedale nei giorni in cui furono commessi i reati a lui ascritti, sicché non poteva averli commessi.
Con il terzo motivo si lamenta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto di difesa per essersi il procedimento svolto in assenza di contraddittorio e senza alcuna notifica all'inquisito del provvedimento riguardante l'arresto dell'estradando. Inoltre dai rapporti di Amnesty International allegati dalla difesa si evincerebbe che lo stato della giustizia nel paese richiedente non garantirebbe i diritti fondamentali della persona. Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.705 c.p.p., comma 2, lett. c), in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, i rapporti di Amnesty International in atti avrebbero dimostrato i trattamenti disumani, crudeli e degradanti riservati ai detenuti nei centri di detenzione ucraini e la impossibilità da parte dell'estradando, affetto da grave patologia, di potere nelle carceri dello Stato richiedente assumere le cure necessarie con gravi rischi per la sua salute. 2.-. Il ricorso è infondato.
Giova preliminarmente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai attestata sul principio che per gli Stati aderenti alla Convenzione di estradizione europea e per quelli legati da una convenzione bilaterale, in cui non si richieda la sussistenza dei gravi indizi, l'estradizione viene accordata sulla base dell'esame dei soli documenti allegati alla domanda. Ciò non significa però che si prescinda dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va desunta dai documenti, che le convenzioni indicano, e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art.705 c.p.p., comma 1 - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, che sottoscrivono una comune convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "giusto processo" in favore dell'estradando. In tali casi, tuttavia, l'esame non dovrà limitarsi alla verifica della trasmissione dei documenti, ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata, quando i fatti allegati appaiono del tutto inconciliabili con essa;
l'esame dovrà essere condotto, accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni, per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso (in tali sensi Cass. Sez. 6A 21/5-23/7/2008 n. 30896 Rv. 240498; 3/10-30/11/07 n. 44852 Rv. 238089). Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso in esame la Corte territoriale si è correttamente adeguata a tale principio, non limitandosi ad un controllo, meramente formale della documentazione, allegata alla domanda di estradizione, ma facendo esplicito riferimento alla indicazione dei testimoni escussi ed alla sintesi delle dichiarazioni da loro rese. Il giudizio formulato dalla Corte di merito sulla documentazione prodotta dall'estradando e sulla sua inidoneità a dimostrare la estraneità del MA ai fatti per cui è inquisito (ben potendo lo smercio di droga avvenire anche se un soggetto si trova ricoverato per accertamenti in ospedale) si ravvisa immune da vizi logici o interne contraddizioni e pienamente condivisibile, laddove con il puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui innanzi si è fatto cenno, ha dato adeguatamente conto della sussistenza di significative probabilità che l'estradando abbia commesso il fatto-reato, oggetto della domanda di estradizione, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, rilevanti a tal fine.
Le censure del ricorrente non denunciano un "error in iudicando" ma tendono sostanzialmente a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, per giunta non in ordine alla conciliabilità con l'ipotesi accusatoria degli elementi risultanti dalla documentazione allegata, ma in ordine alla gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico dell'estradando, precluso, come già si è detto, al giudice dello Stato richiesto.
Quanto alle asserite violazioni dei diritti fondamentali della persona, ai trattamenti disumani, crudeli e degradanti che si riserverebbero ai detenuti nei centri di detenzione ucraini e alla riferita impossibilità da parte dell'estradando di potere nelle carceri dello Stato richiedente assumere le cure necessarie con gravi rischi per la sua salute, si tratta di affermazioni generiche e, allo stato, non adeguatamente dimostrate e documentate, in ogni caso tali deduzioni potranno e dovranno essere adeguatamente valutate dal Ministro della Giustizia, chiamato a decidere in merito alla estradizione.
3.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010