Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 5760
CASS
Sentenza 4 febbraio 2011

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Ai fini dell'applicabilità del Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, e successivamente modificato dall'Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003, recepito tra le parti con l'Accordo bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non rileva la circostanza che lo Stato di cittadinanza dell'estradando non sia parte alle suddette convenzioni. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione di un cittadino russo avanzata dalle autorità statunitensi).

In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione della Corte d'appello nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. Ne consegue che l'interessato (anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) ha facoltà di avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione di un cittadino russo avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America).

Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa.

Ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la segretazione dell'identità dei testimoni nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2011, n. 5760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5760
Data del deposito : 4 febbraio 2011

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