Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO ITALIA NA art . 22 tab . all.R D.P .R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZION PRI A CIVILE04 027 /03 Composta dagli Ill.mi sing.ri Magistrati: GN 11147/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente 13502/00 9216 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere 1155 Rep. Dott. Walter Consigliere CELENTANO Ud. 21/11/02 Dott. Renato Consigliere RORDORF ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i. SE N TENZA sul ricorso proposto da: LD EC, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 44, presso l'avv. Stefano Coen, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. Ivo Mario Ruggeri del foro di Firenze, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco p.t. sig. Adriano Chini, elettivamente domiciliato in Roma, Flaminia, 79- via 4. Bertolini 27 presso l'avv. Roberto Ciocola, che unitamente all' avv. Paolo lo rappresenta e difende Stolzi giusta delega in atti;
2419 1 2002 بقة controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.80 del 9.11.99/22.01.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv.Coen per il ricorrente e l'avv. Ciocola per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigeto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; Svolgimento del processo Con sentenza 09.11.99/20.01.00 la Corte d'Appello di Firenze, definendo il giudizio di opposizione alla stima proposto da LD HI avverso le indennità di occupazione e di esproprio di un suo terreno da parte del Comune di Campi Bisenzio, ritenva la vocazione agricola del terreno, perché ubicato in zona che il P.R.G. classificava, nel 1971, come agricola (salvo minima parte destinata ad attrezzature pubbliche o di interesse comune) e ne individuava il valore unitario, sulla base della seconda relazione di c.t.u. in lire 6.370/mq., fissando quindi l'indennità di esproprio in complessive lire 34.784.720, con interessi legali -dei quali riteneva la natura moratoria e, quindi, la decorrenza dalla messa in mora- dalla notifica della citazione in giudizio (09.12.95); non provvedeva sulla domanda di indennità di occupazione perché preclusa, in quanto proposta per la prima Cof volta in sede di udienza di conclusioni. Spese a carico del HI, soccombente. La sentenza veniva notificata, su istanza del Comune, al procuratore domiciliatario del HI il 30.03.00 e, con atto notificato il 26.05.00, LD HI proponeva ricorso, articolato nella, reiterata, q.l.c. del d.l. 11.07.92 n.333 e nella censura di violazione dell'art. 16 1.s. 22.10.71 n. 865, quest'ultima giustificata dall'assunto che il giudice dell'opposizione non poteva adottare un valore unitario inferiore a quello di lire 40.000/mq- indicato dalla Commissione Provinciale Espropri senza violare la competenza di tale Commissione. A sua volta, nel notificare in data 28.06.00 controricorso, il Comune di Campi Bisenzio proponeva ricorso incidentale -illustrato anche con successiva memoria- sostenendo la violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 16 l.s. 865/71 nonché violazione dei principi generali in tema di interessi, nonché omessa motivazione. In sintesi, sosteneva il Comune di aver depositato, prima di procedere all'esproprio, la somma di lire 81.861.824 che il HI aveva rifiutato. Poiché tale somma era ampiamente satisfattiva delle ragioni dell'espropriato, la sentenza aveva errato nel condannare il Comune a corrispondere gli interessi legali sulla indennità d'esproprio dalla domanda dovendo, al più, concedere solo gli interessi maturati in conseguenza dell'avvenuto deposito. Motivi della decisione Il ricorso principale è inammissibile, perché propone questioni nuove e carenti di riferibilità a quelle decise dalla sentenza impugnata. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5bis 1.s. 359/92 -così inteso il generico 3 Cof riferimento al dl. 333/92- non ha alcuna pertinenza con un giudizio in cui il terreno è stato qualificato agricolo: decisum della sentenza che non viene censurato. La competenza della Commissione come limite ai poteri del giudice in sede di opposizione così venendo impostata la censura- costituisce questione palesemente nuova rispetto a quelle proposte e trattate nel giudizio di merito. L'inammissibilità del ricorso principale comporta la inammissibilità del ricorso incidentale. Per effetto della efficacia bilaterale della notifica della sentenza od, in altri termini, per effetto della piena conoscenza che, chi notifica, non può non avere del provvedimento notificato, il termine breve per proporre impugnazione decorre, non solo per il notificato, ma anche per il notificante, dalla notifica della sentenza esplicandosi, nei confronti di entrambe le parti, l'effetto sollecitatorio che l'art. 326 cpc vi collega (Cass. 191/01; 4807/99). In conseguenza, il Comune avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta, su sua richiesta, il 30.03.00- mentre il ricorso incidentale risulta proposto il 28.06.00. Ai sensi dell'art. 334.2 cpc l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentale, privo dei requisiti di legge – nel caso, per tardività- per fungere da ricorso principale. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;
compenssa le spese. Roma, 21 novembre 2002 4 برة est. Caf Il Presidente kuppáí ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all. D.P.R. 642 DEL 26-10-72 Lennunder asialap Sal CORTE SUPREMA CASSAZIONE Sl attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 12.12.03 Serie 4 al n. 42 104 versate € 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) apurane