Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2009, n. 4965
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania sulla base della Convenzione europea del 1957, nei confronti di persona condannata per il reato di possesso di sostanze pericolose a fini di commercio, il cui "modus operandi" è stato ricompreso nella normativa di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 904 del 1982, riguardante l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di preparati tossici di cui all'elenco ivi allegato).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2009, n. 4965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4965
Data del deposito : 13 gennaio 2009

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