Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania sulla base della Convenzione europea del 1957, nei confronti di persona condannata per il reato di possesso di sostanze pericolose a fini di commercio, il cui "modus operandi" è stato ricompreso nella normativa di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 904 del 1982, riguardante l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di preparati tossici di cui all'elenco ivi allegato).
Commentari • 2
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Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 2. Estradizione: conta il fatto, non la qualificazione giuridica (Cass. 51915/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2020
Il controllo di legalità riguardante la cosiddetta "doppia incriminabilità" ha la funzione per lo Stato richiesto di accertare che l'azione giudiziaria, che giustifica la consegna della persona ricercata e quindi la collaborazione richiesta a tal fine, sia "riconoscibile" anche in base al suo ordinamento: la ragione di tale clausola va ricercata nel rapporto estradizionale nel rispetto del principio di sovranità e di reciprocità e non nel principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU in quanto l'arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tale forma di collaborazione, non hanno carattere "punitivo". La verifica della sussistenza della suddetta condizione non deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2009, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/01/2009
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 74
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 036202/2088
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IH NI N. IL 07/06/1970;
avverso SENTENZA del 08/07/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI E. intese al rigetto ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza in data 8.7.2003 della Corte di Appello di Venezia con la quale era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di IH NI avanzata dal Governo della Repubblica rumena per l'esecuzione della pena di anni tre di reclusione inflitta all'estradando con sentenza del 5.3.04 n. 131 divenuta definitiva con decisione della Corte di Cassazione e di Giustizia rumena in data 25.10.2004 e di cui all'ordine di esecuzione della pena emesso l'11.11.2004 dal Tribunale di Galati per il reato di possesso ai fini di commercio di sostanze pericolose, il predetto IH ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza del requisito della doppia incriminabilità del fatto reato ex art. 13 c.p., comma 2, posto che la condotta illecita contestata al ricorrente ex art. 312 c.p., comma 1, rumeno si riferisce ad altra fattispecie criminosa (possesso a fine di commercio) rispetto a quella della normativa italiana D.P.R. n. 904 del 1982, ex art. 3, e relativa all'immissione sul mercato o utilizzazione di preparati tossici di cui all'elenco allegato alla normativa stessa.
Di qui l'insussistenza di corrispondenza nemmeno sostanziale, da poter cogliere tra le diverse disposizioni cennate, peraltro sottoposte a trattamento sanzionatorio del tutto divergente, con irragionevole e sproporzionata sanzione da tre a quindici anni di reclusione per il cp. rumeno, rispetto a quello italiano con pena fino ad un anno di arresto e con l'ammenda da uno a cinque milioni. Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Ed invero, contrariamente al formalistico assunto della difesa, alcuna violazione dell'art. 13 c.p., comma 2, ai fini dell'ammissione dell'estradizione, è dato cogliere nel caso in specie, ne' sussistono i vizi di legittimità denunciati al riguardo, stante la corretta e motivata risposta della Corte Territoriale Veneziana in proposito (cfr. foll. 3 - 4 sentenza impugnata).
Ribadendo il costante indirizzo di questo giudice di legittimità, va preliminarmente richiamata l'inequivoca portata letterale dell'art.13 c.p., comma 2, vigente che non segnala, nemmeno indirettamente,
elementi di discrasia, agli effetti della doppia incriminazione, tra delitti e contravvenzioni e quindi nemmeno a livello di diverso trattamento sanzionatorio (detenzione e multa ovvero arresto e ammenda).
Il testo della norma, infatti si riferisce testualmente a: "se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera", l'estradizione non è ammessa.
Di qui l'infondatezza della censura sia attinente l'asserita mutazione del fatto reato tra le due fattispecie richiamate in sentenza in relazione all'ordinamento dello Stato richiedente rispetto a quello dello Stato richiesto (la più ampia notazione fattuale dell'azione prevista dalla legge italiana in tema di sostanze pericolose ricomprende, anche in punto di logica sostanziale, di certo il modus operandi contestato all'estradando, con il richiamo alla normativa rumena), sia il diverso trattamento sanzionatorio.
Al riguardo giova richiamare il ribadito indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. pen. Sez. 6^, 12.12.2003 n. 47614, Buda), secondo cui ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art.13 c.p., comma 2, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, essendo sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. Di qui l'infondatezza anche dell'osservazione difensiva in merito ad asserito contrasto del principio di legalità per l'irragionevole sproporzione della pena, trattandosi di aspetti riservati alla valutazione del tutto discrezionale dello Stato richiedente ed in difetto di comprovati elementi che possano giustificare il ragionevole pericolo cui fa riferimento l'art. 698 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), agli effetti di una pronuncia contraria all'estradizione.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009