Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 3
Incombe sull'estradando la prova che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente, in quanto straniero, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. 11 del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Ai fini dell'applicabilità del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non rileva la qualità di straniero dell'estradando e non è necessario alcun accertamento sull'esistenza di accordi estradizionali fra gli Stati Uniti d'America e il paese di appartenenza del soggetto interessato.
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Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.01.1999
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " Antonino Assennato " N. 297
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 42688/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS LB OR, n. 20.03.1948 AN (Cuba)
avverso la sentenza emessa il giorno 02.10.1998 dalla Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Pecorella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 02.10.1998 la Corte d'appello di Brescia esprimeva parere favorevole all'estradizione di AS LB OR richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo I), di importazione di 425 Kg. di cocaina (capo II), di detenzione a fine di cessione di 425 Kg. di cocaina (capo III), di tentata importazione di 1000 Kg. di cocaina (capo IV), di impresa criminale continua (capo V).
Propone ricorso il AS con due atti a propria firma e con un atto a firma del difensore, cui ha fatto seguito una memoria a firma di altro difensore.
I motivi di doglianza del ricorso sono i seguenti:
1) nullità degli atti per omesso avviso e citazione dello Stato richiedente ex artt. 702 e 704 cpp.;
2) incompetenza territoriale della Corte d'appello di Brescia ex ultimo comma art. 701 cpp. ovvero incostituzionalità della disciplina della competenza per la fase giurisdizionale dell'estradizione passiva;
3) qualità di cittadino cubano, e non statunitense, del AS, rilevante in relazione al mancato accertamento di un trattato di estradizione e assistenza fra Cuba e U.S.A., nonché agli effetti del trattamento irrispettoso dei diritti umani cui il AS rischia di essere sottoposto negli Stati Uniti per la sua qualità di straniero appartenente ad uno Stato non avente relazioni diplomatiche con gli U.S.A.;
4) finalità politica della richiesta di estradizione, in relazione all'intento di colpire l'organizzazione del Partito Popolare, svolgente in Portorico attività antiamericana, che si finanzierebbe anche con il narcotraffico.
Nella memoria aggiunta si è altresì denunciata la mancanza del requisito della "doppia incriminazione", relativamente al capo V dell'accusa (impresa criminale continua), siccome non avente il suo omologo nel ns. ordinamento, e al capo III della stessa (detenzione di 425 Kg. di cocaina), in quanto da ritenersi assorbito, per il ns. ordinamento, nel capo II (importazione dei medesimi 425 Kg. di cocaina).
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Circa l'eccezione di nullità degli atti per omesso avviso e citazione dello Stato richiedente ex artt. 702 e 704 cpp., la stessa, oltre che inammissibile, per carenza di interesse dell'eccipiente (nè in contrario può valere l'obiezione di un interesse all'accertamento della cittadinanza del ricorrente, non correlato in sè alla circostanza relativa all'avviso e alla citazione di cui sopra), è destituita di fondamento, stante la "facoltatività" della partecipazione al giudizio dello Stato richiedente, testualmente emergente dai citt. artt. 702 e 704 cpp. Palesemente infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte d'appello di Brescia ex ultimo comma art.701 cpp. Nella specie, infatti, è fuori discussione che la Corte
d'appello ha deciso, a sensi dell'art. 715 cpp., in ordine all'applicazione provvisoria di una misura coercitiva nei confronti del AS. Ad essa, quindi, appartiene la competenza territoriale a pronunciarsi sulla estradizione, a norma del cit. ultimo comma art.701 cpp.; ne', ovviamente, alcun rilievo preclusivo può al riguardo avere la circostanza che la detta applicazione provvisoria scaturì dalla condizione del AS di detenuto ad altro titolo nel distretto di Brescia, stante l'indifferenziato riferimento residuale del comma 3 dell'art. 715 cpp. al "distretto in cui risulta che la persona si trova".
Manifestamente infondata è poi l'eccezione di incostituzionalità della disciplina della competenza per la fase giurisdizionale dell'estradizione passiva, essendo la stessa (in ragione della correlazione fra gli artt. 701 e 715 cpp.) del tutto idonea contrariamente a quanto apoditticamente si assume nel ricorso a predeterminare con precisione e senza margini di discrezionalità il giudice territorialmente competente.
Per quanto concerne il motivo di ricorso, facente leva sulla condizione di cittadino cubano, e non statunitense del AS, e sui connessi rischi di sottoposizione ad un trattamento in contrasto con i diritti fondamentali della persona, va rilevato che lo Stato richiedente ha ufficialmente dichiarato, negli atti presentati, che l'estradando è cittadino americano. Il possesso, da parte del AS, del passaporto cubano e il suo essere stato considerato, in atti statunitensi anteriori alla richiesta di estradizione, come straniero, non sono circostanze incompatibili con quanto dichiarato dallo Stato richiedente.
In ogni caso, da un lato, ai fini dell'applicabilità del Trattato di estradizione fra Italia e USA del 13.10.1983, ratificato in Italia con legge 26.05.1984, non rileva la qualità di straniero dell'estradando e non occorrono accertamenti sull'esistenza di accordi estradizionali fra gli USA e il paese di appartenenza del soggetto interessato, e, dall'altro, la prova (incombente all'estradando: v. Cass. 27-9-1995, Celit) che l'estradizione del ricorrente preluda alla sottoposizione dello stesso, in quanto cubano o straniero, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona, non può dirsi certo raggiunta alla stregua della documentazione prodotta in atti, consistente di copie di articoli che riportano episodi e commenti su presunti effetti distorsivi derivanti da applicazioni concrete, confuse e controverse quanto all'individuazione dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi, della recente legislazione americana in materia di immigrazione.
Del tutto destituita di supporto probatorio è poi la doglianza inerente alla presunta finalità politica della richiesta di estradizione, in relazione all'intento di colpire l'organizzazione del Partito Popolare, svolgente in Portorico attività antiamericana. Quanto, infine, alle censure di cui alla memoria aggiunta, peraltro tardivamente depositata, rilevasi che il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cp. e all'art. II del Trattato di estradizione fra Italia e USA del 13.10.1983, ratificato in Italia con legge 26.05.1984, non postula l'esatta corrispondenza dalla configurazione normativa e del trattamento delle fattispecie ma solo la sanzionabilità penale in entrambi gli ordinamenti dei fatti per cui si procede (Cass. 19.09.1995, Aramino). L'estradizione del AS è, pertanto, concedibile anche in relazione al capo V (impresa criminale continua, relativa a fatti comunque penalmente rilevanti anche per il ns. ordinamento, indipendentemente dal trattamento favorevole riservato dal nostro art. 81 cp. al fenomeno della continuazione dei reati), e al capo III dell'accusa (detenzione di 425 Kg. di cocaina, costituente specifica ipotesi di reato anche in Italia, indipendentemente dagli effetti preclusivi di autonoma rilevanza in concreto che possono nel ns. ordinamento derivare dall'assorbimento in altra fattispecie concorrente).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp., dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 701 e 715 cpp. in relazione all'art. 25 della Costituzione;
rigetta il ricorso;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999