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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2023, n. 37825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37825 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT EL nato a [...] il [...] OT LA nato a [...] il [...] LA AL nato a [...] il [...] LA EP nato a [...] il [...] LI SM DA nato a [...] il [...] AC GE nato a [...] il [...] NI EL nato a [...] il [...] IE TT nato a [...] il [...] VA OS DA nato a [...] il [...] TO EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 37825 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/06/2023 Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore Sull'istanza di rinvio presentata dall'avvocato MI Pierno, difensore di AC LO e EL MA, i difensori presenti si rimettono alla C:orte, il PG non si oppone al rinvio previo stralcio. La Corte, ritenuto legittimo l'impedimento, dispone lo stralcio delle posizioni di AC LO e EL MA con la formazione di autonomo fascicolo processuale, rinvia a nuovo ruolo e dispone procedersi oltre. E' presente l'avvocato DI FEO STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di: OT EL LA AL LA EP NI EL TO EP che illustra i motivi dei ricorsi ed insiste per raccoglimento degli stessi. E' presente l'avvocato PERRONE EP STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di LI SM DA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di OT LA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato BARILE TOMMASO del foro di BARI in difesa di VA OS DA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato GIULITTO EP del foro di BARI in difesa di LA EP che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato DE FUOCO LA del foro di BARI in difesa di NI EL che insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 13 luglio 2022, ha 'parzialmente riformato la sentenza emessa dal GUP del medesimo Tribunale il 21 maggio 2021 nei confronti di BU MI, BU LA, PA ER, PA SE, CO SM AM, AC LO, IE MI, EL MA, NN SI AM e IT SE, confermando il giudizio in ordine alla sussistenza della penale responsabilità degli imputati e riducendo le pene loro inflitte. 2. Agli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 4 dpr 309\90 per essersi associati tra loro al fine di commettere più delitti di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, nel periodo ricompreso tra il marzo 2015 e l'agosto 2019), in associazione con il De RO IE (assassinato in data 20 gennaio 2019. attinto da procedimenti in materia di criminalità organizzata e condannato con sentenza passata in giudicato) operando nella la compagine criminale De RO- BU, antagonista alla compagine ON - ON. In particolare, al BU MI e BU LA era contestato di essere gli organizzatori del sodalizio, agli altri coimputati di essere compartecipi con l'incarico di provvedere in modo stabile alla vendita e a tutte le attività strumentali al perseguimento del programma delittuoso e al AC e EL di essere i fornitori della sostanza da vendere. Al BU MI, BU LA, PA SE e PA ER era altresì contestata l'aggravante dell'associazione armata. il BU LA era stato altresi accusato del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1967, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, con l'aggravante della agevolazione del gruppo criminale facente capo al De RO IE. Erano stati poi contestati ( dai capi 3 a 20), quali reati fine, numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina. 3.Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bari hanno proposto ricorso BU MI, BU LA, PA ER, PA SE, CO SI AM, AC LO, EL MA, IE MI, NN SI AM, IT SE. 3.1 Deve darsi preliminarmente atto che, ritenuto il legittimo impedimento del difensore, all'odierna udienza sono state stralciate le 1 posizioni dei ricorrenti AC LO e EL MA, con conseguente formazione di altro fascicolo processuale e rinvio a nuovo ruolo. 3.2 BU LA deduce vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett b) e c) in relazione agli artt. 521, 516, 517 e 518 comma 2; 178 lett. b e c, 190, 416, 417, 438, 441 bis, 581 e sgg cod proc pen, nonché vizio di motivazione , allegando specifici atti del processo. La sentenza era inficiata dalla mancata correlazione tra la motivazione e il fatto così come contestato dai capi in rubrica. La Corte territoriale aveva moltiplicato gli episodi contestati ex art. 73 DPR 309/1990, al fine di contrastare la deduzione difensiva di inquadramento dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma DPR 309/1990 e 74, VI comma, DPR 309/1990. La sentenza impugnata aveva ipotizzato una sequenza di fatti di cessione mai analiticamente individuati nei capi di cui alla rubrica, con ciò violando il principio di immutabilità dell'accusa, valido anche nel rito abbreviato, nonché violando i principi regolanti la cognizione del giudice di appello, vincolato al contenuto, all'oggetto e ai limiti del gravame. A titolo esemplificativo, a pag. 58 della decisione impugnata, quanto al capo 3 dell'accusa, si fa riferimento a 135 episodi di cessione, mentre nella struttura dell'addebito, riportato a pag. 4 della senten2:a del GUP, si fa genericamente menzione di una vendita illecita di hashish presso il bar" la RO dei venti", al di fuori di una quantificazione numerica degli atti di smercio. La sentenza impugnata aveva mutuato tali dati dalla informativa della polizia giudiziaria, attraverso un'opera di rifondazione del fatto quale invece non risultava dalla sentenza del GUP, oggetto della cognizione. Detta tecnica si era ripetuta in tutto il corpo argomentativo della decisione, inficiandola gravemente, in quanto la Corte aveva proceduto ad una anomala e non consentita ridefinizione del contenuto della contestazione senza previa trasmissione degli atti al PM per l'esercizio dell'azione penale. A ciò doveva aggiungersi che l'informativa della Polizia giudiziaria, i cui dati erano stati riportati nella decisione impugnata, era stata rivista e ridimensionata dal PM. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 546 e 192 cod proc pen, nonché 73, V comma, e 74, VI comma, DPR 309/1990. Precisava che, a causa, del vizio sopra evidenziato, non poteva parlarsi di una ipotesi di " doppia conforme", e, ciò premesso, deduce che la Corte aveva fornito una motivazione manifestamente illogica e in contrasto con i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma V. La Corte aveva valorizzato 2 un solo elemento, ossia la quantità e frequenza dei fatti di smercio (peraltro illegittimamente amplificati, come già sopra esposto) contravvenendo all'insegnamento secondo cui l'apprezzamento deve essere globale alla luce di tutti i parametri normativi che possono anche essere compensati, ed operando così una valutazione non solo contraria al principio suddetto, enunciato nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite Murolo, ma per di più disancorata dal caso concreto. La valutazione di tutti gli indici valutativi di cui all'art. 73, comma V porta invece al sicuro inquadramento della fattispecie concreta in quel paradigma, trattandosi di cessione di droga leggera del tipo hashísh, di minore dannosità per la salute pubblica, in quantativi modesti (nelle captazioni si parla di pezzate o pezzatine); le condotte, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, si erano svolte nell'arco di pochi mesi nel 2015, solo in un capo di imputazione si contesta, in modo generico, una condotta di detenzione relativa all'anno 2019; si trattava comunque di smercio di una provvista minima di stupefacente, non era stata dimostrata l'esistenza di sistematici canoni di approvvigionamento in gradi di assicurare un flusso costante di stile imprenditoriale, tanto che l'impugnata sentenza non fa mai menzione di quantitativi consistenti da immettere sul mercato. In ordine poi alla modalità della condotta, gli elementi raccolti fotografarlo una attività di smercio di tipo bagatellare, senza particolari investimenti di risorse umane e finanziarie;
non constano fonti di rifornimento stabile, né depositi per stivare la sostanza, né la predisposizione di mezzi per eludere i controlli delle forze dell'ordine; lo smercio avveniva per strada e soltanto in un luogo, il bar RO dei venti, la sostanza era occultata nella abitazione di un associato sottoposta al controllo della polizia giudiziaria;
non esisteva una squadra organizzata di pusher;
il corrispettivo versato si attesta su valori estremamente modesti. Nella stessa erronea prospettiva di mancata considerazione globale degli indici normativi, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la riconducibilità dell'associazione allo schema del sesto comma dell'art. 74. Non era stata operata la verific:a dell'impatto del sodalizio sul mercato di riferimento, avuto riguardo ai principi di necessaria offensività della condotta;
né la Corte di merito aveva valutato i parametri valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la posizione di egemonia sul territorio della associazione e la consistenza dei singoli atti di cessione o smercio. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione qualificata al sodalizio. Sul punto, la Corte di merito aveva richiamato principi giurisprudenziali che riguardavano l'assunzione di incarichi in specifici e rilevanti settori del gruppo, senza considerare che la compagine in esame non era organizzata in settori, essendo costituita da un piccolo manipolo di soggetto che smerciavano di fronte ad un unico bar. In più, la motivazione era manifestamente contraddittoria ladclove aveva ritenuto la posizione qualificata del ricorrente e nel contempo quella di capo ndiscusso del De RO IE, posto che il ricorrente BU LA era sotto ordinato al De RO. Ancora, dal materiale istruttorio acquisito, non emergeva affatto uno stato di soggezione degli associati nei confronti del de LA, anzi, risultava la percezione del ricorrente quale soggetto non affidabile e " fuori di testa"; la sentenza era affetta da macroscopico vizio di travisamento della prova allorquando sostiene che solo eccezionalmente il ricorrente provvedeva allo spaccio di strada, mentre le videoregistrazioni nonché le condotte contestate nei capi d'accusa attestano il suo coinvolgimento diretto nella consegna delle dosi;
era stata travisata la portata della frase del CO " lo so che tu mi paghi l'avvocato" in quanto riferita la BU MI, e non a LA;
dalle captazioni non si apprezzava il ruolo di referente del LA sul piano organizzativo, essendo invece egli criticato per la gestione della fase di confezionamento della sostanza;
la Corte non aveva neppure risposto al motivo di appello riguardante la valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore che aveva indicato, quale organizzatore dello smercio nella piana di Trinitapoli, lo IE MI. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto, la Corte territoriale aveva valorizzato le video riprese del 12 marzo 2019, ma il video non aveva restituito immagini nitide dalle quali risalire alla identità e caratteristiche strutturali della pistola, tanto è vero che gli inquirenti non avevano proceduto alla immediata perquisizione locale e personale. Inoltre, l'attività del sodalizio è documentata nel 2015 e la motivazione non si era confrontata con la problematica del collegamento della supposta detenzione di arma con le finalità dell'associazione criminale, non essendo sufficiente, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimtià, la mera detenzione dell'arma da parte di un associato. Al riguardo, le fonti di prova citate dalla Corte di merito, relative alle captazioni intervenute con il figlio del De RO, non avevano decisiva portata indiziante, né vi sono elementi che attestino la solidità del collegamento operato dalla sentenza impugnata con il successivo omicidio del ON SI, colpito da un fucile, e non da una pistola, e per il quale l'odierno ricorrente non era neppure indagato. Con l'ultima doglianza si deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La 4 sentenza era priva, anche graficamente, di risposta ai motivi di appello avanzati sul punto, specificamente attinenti alla proporzione tra la concreta offensività del fatto e le condotte contestate, e non era neppure stata benevolmente valutata la scelta processuale di carattere collaborativo riguardante la rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale. 3.3. BU MI e PA ER lamentano violazione dell'art. 606, lett e) e lett. b cod proc pen in relazione agli artt. 521, 518, 516 cod proc pen, per mancata correlazione tra motivazione e fatto così come descritto nel capo di imputazione con riferimenti ai reati - fine loro contestati. La motivazione della Corte territoriale, al fine di supportare la decisione di non inquadrabilità dei predetti reati fine nell'art. 73, comma V, DPR 309/1990, aveva fatto riferimento a molteplici episodi di sostanza stupefacente che non erano stato oggetto di contestazione, attingendo ad elementi compendiati nell'informativa della Polizia giudiziaria e riportati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza rilevare che detti elementi non erano stati trasfusi nelle imputazioni elevate a carico dei ricorrenti. Con il secondo motivo, deducono violazione di legge in relazione agli artt. 73, V comma e 74 DPR 309/1990. La sentenza era illogica ed in palese contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, V comma, logico antecedente della riqualificazione del sodalizio nella ipotesi di cui all'art. 74, comma 6. Sul punto, la Corte barese aveva valorizzato solo la quantità e frequenza dei fatti di smercio, senza minimamente esaminare altri importati elementi che, da soli, avrebbero consentito di inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, quali la modica quantità ceduta e il modesto valore economico ricavato dalle cessioni di hashish, idonee a soddisfare una piccola Fetta di clientela, ed aveva anche tralasciato di prendere in adeguata considerazione le osservazioni già avanzate dai giudici della fase cautelare, che avevano indicato come lo schema associativo potesse essere ricondotto alla fattispecie di cui al citato comma VI dell'art. 74 DPR 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata aveva invece accordato rilevante significato ad indici rilevatori dell'esistenza della struttura associativa, ma non anche della sua entità e consistenza: era infatti stato tralasciato il rilevantissimo dato secondo cui molti scambi di stupefacente, oggetto delle conversazioni captate, non si erano in realtà mai perfezionati, e ciò in mancanza di riscontri tra conversazioni e attività di video ripresa nei luoghi ritenuti centri di spaccio. Erroneo, inoltre, era il riferimento ( considerato ostativo per la qualificazione del fatto nella ipotesi attenuata) al fatto che in alcuni, isolati 5 casi ( relativi ai capi 12, 16 e 20 della rubrica) le cessioni avevano avuto ad oggetto anche cocaina. Sul punto le Sezioni Unite avevano da tempo fatto chiarezza, statuendo che non può dirsi ostativa alla ricorrenza della fattispecie di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/90 la mera diversità di tipoligia di sostanza stupefacente oggetto di spaccio. Ancora, riguardo al reato associativo di cui all'art. 74, comma VI, la Corte aveva omesso di apprezzare e considerare quelli che sono gli indici idonei al corretto inquadramento della fattispecie, quali l'ampiezza del territorio coperto dalla attività delinquenziale del gruppo, la durata della attività associativa, il giro d'affari, il numero e la qualità dei soggetti coinvolti, l'incidenza e l'operatività del sodalizio nel mercato di riferimento, la consistenza dei singoli atti di cessione e di smercio ( dato, quest'ultimo, che da solo sarebbe bastevole a ricondurre il reato nella ipotesi di cui al comma VI dell'art. 73 DPR 309/1990). Con l'ultimo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla riconosciuta aggravante della associazione armata. La sentenza impugnata nulla aveva argomentato in ordine alla dimostrazione della circostanza che l'uso delle armi deve riguardare tutta la attività dell'associazione e non deve essere esclusivamente personale del singolo associato. Al riguardo, era insufficiente e privo di significatività il riferimento, operato dalla Corte territoriale, ad una conversazione intercettata tra i fratelli BU e AN De RO, figlio di IE, vittima di un'imboscata, relativa alla organizzazione di una ritorsione nei confronti del clan antagonista. 3.4. PA SE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 lett e). . La sentenza era del tutto carente ed in palese contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, V comma, logico antecedente della riqualificazione del sodalizio nella ipotesi di cui all'art. 74, comma 6. Sul punto, la Corte barese aveva valorizzato solo la quantità e frequenza dei fatti di smercio, ed aveva omesso di considerare gli altri indici elencati all'art. 73, comma V, DPR 309/1990, compiendo una valutazione astratta e non calata nel caso concreto, per di più operando una dilatazione dei singoli episodi contestati attraverso il richiamo improprio a risultanze investigative che non erano state trasfuse nei capi d'accusa. Per di più, analizzando tutti gli indici normativi, così come indicato dalla sentenza della Sezioni Unite Murolo, con riferimento alla quantità ceduta, tutti gli episodi di cui ai reati fine contestati si riferivano a modesti scambi di droga del tipo hashish e solo in due casi di cocaina;
altrettanto modesta era la quantità di stupefacente detenuto ai fini 6 di spaccio così come breve la tempistica nel corso della quale si era svolta la attività di spaccio ( marzo - luglio 2015); non era peraltro stato individuato alcun riferimento a continui e strutturati sistemi di approvvigionamento della sostanza;
non vi era prova di consistenti quantitativi da immettere sul mercato, e difatti l'impugnata sentenza non ne faceva menzione. Ancora, sempre con riferimento agli indici da analizzare, la modalità della condotta incriminata rivelava in indiscutibile caratteristica di modesto " spaccio da strada" in prossimità di un unico bar, non constando una fonte di rifornimento stabile;
l'esistenza di depositi della sostanza;
una organizzazione strutturata, idonea anche a predisporre sistemi e mezzi per eludere i controlli e a mettere in campo una squadra di pusher;
modestissimo il volume di affari, come si ricavava dalle conversazioni intercettate che facevano riferimento ad incassi di 20, 10, 5 euro. In sintesi, la sentenza impugnata aveva disatteso tutti i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione nell'ambito delle ipotesi lieve sia dei fatti di cessione che della fattispecie associativa, anche con riferimento alla ramificazione ed incidenza criminale dell'associazione sul territorio di riferimento. Con un secondo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione e vizio di travisamento della prova in ordine alla riconosciuta sussistenza della aggravante della associazione armata. Sul punto, la Corte aveva omesso di valutare che la video ripresa del 12 marzo 2019 non consegnava immagini nitide tali da poter fissare l'identità e le caratteristiche strutturali della pistola;
in più, la Corte non si era confrontata con la circostanza che i fatti di cessione contestato riguardanti il sodalizio associativo risalivano al 2015, mentre i fatti che avrebbero disvelato la disponibilità dell'arma risalivano al 2019, con un salto temporale oltremodo significativo. Al riguardo, era insufficiente e privo di significatività il riferimento, operato dalla Corte territoriale, ad una conversazione intercettata tra i fratelli BU e AN De RO, figlio di IE, vittima di un'imboscata, relativa alla organizzazione di una ritorsione nei confronti del clan antagonista ON - ON. Del tutto illogica era l'attribuzione di valenza indiziaria era il fatto che i ON sarebbe stato poi ucciso in un agguato, la cui responsabilità era stata attribuita al PA ER, posto che il delitto era stato realizzato con un fucile e non con una pistola e che comunque il processo non era ancora stato definito. Con l'ultima doglianza deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva offerto risposta al motivo di appello formulato relativamente alla dosimetria della pena, giudicata eccessiva riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod pen, anche considerando il comportamento processuale del 7 ricorrente, che aveva rinunciato al motivo in ordine alla esistenza della associazione ed si era mostrato collaborativo. 3.5 CO SI AM lamenta vizio di violazione di legge in ordine mancata qualificazione giuridica del fatto come ipotesi lieve di cui all'art. 73 v comma e 74, VI comma dpr 309/1990. La Corte aveva escluso l'ipotesi lieve con motivazione laconica e del tutto astratl:a.L'attività della organizzazione criminosa oggetto di valutazione era infatti caratterizzata per un grado di offensività minimo, ma i giudici di merito avevano totalmente omesso di considerare gli indici elaborati dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione della fattispecie, ossia l'ampiezza temporale in cui l'associazione era stata operativa, l'ampiezza del territorio ricoperto, il giro d'affari complessivo dell'associazione, i caratteri qualitativi ed anche quantitativi della struttura. Anche riguardo ai singoli episodi contestati quali reato fine la Corte territoriale non si era confrontata con gli indici normativi secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, e non aveva proceduto alla valutazione globale in concreto degli indici suddetti. Più precisamente, il ricorrente evidenziava che rientra nel fatto di d lieve entità anche il caso del cd " piccolo spaccio", di cui la fattispecie in esame presentava tutte le caratteristiche. 3.6 IE MI deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi attenuata di cui agli artt. 74, quinto e sesto comma. L'impugnata sentenza aveva disatteso in modo incoerente e non rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità tutte le deduzioni difensive avanzate in fase di appello, senza considerare che tutti gli episodi di cessione avevano riguardato modici quantitativi per cifre del tutto esigue, e che l'associazione criminale non presentava alcun carattere di permanenza e stabilità, essendo invece circoscritta ad un limitato arco temporale. Nella specie, al ricorrente erano stati contestati, oltre all'ipotesi associativa, due episodi limitati temporalmente tra il marzo e l'aprile 2015 e il maggio - giugno 2015. Né ostativa poteva essere la contestazione circa la cessione e di diverso tipo di stupefacente ( cocaina), alla luce della chiara pronuncia delle Sezioni Unite Murolo, che non solo non ha ritenuto ostativa la diversità delle sostanze detenute, ma ha imposto la valutazione globale di tutti gli indici normativi di cui all'art. 73, comma V. I fatti contestati dovevano pertanto essere riqualificati con conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. 8 3.7 SI AM NN denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le contestate condotte di cessione di stupefacente ai capi 8 e 16. Quanto al capo 8, il ricorrente era stato erroneamente ritenuto responsabile per due episodi, laddove era stata dimostrata la sua presenza solo per la cessione e di hashish avvenuta il giorgo 8 maggio 2015; la vendita di cocaina che aveva giustificato la contestazione dell'ad 73, comma 1, era riferibiLe soltanto al coimputato PA. Stessi rilievi dovevano farsi per il capo 16, essendo dimostrata, da parte del NN, una sola cessione di hashish, che avrebbe dovuto condurre all'inquadramento del fatto nella ipotesi lieve e non già nel contestato comma 1 dell'art. 73 DPR 309/1990. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, v comma dpr 309/1990per tutte le condotte contestate. La motivazione era astratta, e non teneva conto dei modestissimi quantitativi oggetto delle cessioni nonché del limitato arco temporale di riferimento. ER era la motivazione della Corte laddove aveva ritenuto, per taluni degli episodi in contestazione (capo 16, fatti del 10 giugno 2015) che le cessioni di stupefacente fossero " innumerevoli", benché ne fossero stati documentati soltanto 7 in due ore;
inoltre, per escludere l'ipotesi lieve, la Corte aveva fatto riferimento alla diversità di tipologia delle sostanze nonché all'impiego di mezzo funzionali alla attività di spaccio, senza operare alcun riscontro individualizzante in ordine alla posizione del ricorrente, che aveva ceduto solo hashish e non altre sostanze e non era mai stato trovato in possesso di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento, né era mai stato trovato in possesso di denaro. La Corte non aveva applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite relativi alla valutazione globale di tutti gli indici normativi ai fini di escludere l'ipotesi lieve, e per di più aveva attribuito erroneamente al ricorrente fatti di cui al capo 3 che non gli erano mai stati contestati, con grave vizio motivazionale. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta appartenenza alla associazione criminosa. La Corte territoriale non aveva tenuto in considerazione, offrendo sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, il fatto che il ricorrente non aveva partecipato a riti di affiliazione, aveva solo rapporti cli amicizia con il coimputato PA;
non utilizzava' i mezzi dell'associazione e in particolare non aveva schede telefoniche di copertura;
la sua partecipazione alla attività di spaccio si era protratta soltanto per un mese a fronte dei contestati 4 anni di durata del sodalizio. Su tutti i punti evidenziati nessuna 9 motivazione era stata offerta dalla Corte territoriale. Con il terzo motivo, formulato in termini subordinati rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della associazione criminosa nella ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74, specie in riferimento alle descritte modalità della condotta del ricorrente, limitata nel tempo ed avente ad oggetto modestissime quantità di hashish. Con l'ultimo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, avendo la Corte disposto un aumento per la continuazione collegato alle cessioni di cocaina alle quali il NN era del tutto estraneo. Inoltre, la motivazione era del tutto mancante quanto alla dedotta richiesta del riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4 cod pen. 3.8. IT SE lamenta, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) cod proc pen. Deduceva, al riguardo, di non aver rinunciato al motivo di appello coni il quale era stata impugnata la statuizione del GUP che aveva ritenuto sussistente la fattispecie associativa. Denunciava quindi manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della in ordine alla ritenuta esistenza di una fattispecie associativa, anziché alla ipotesi di concorso di persone, difettando tutti gli indici enucleati dalla consolidata giurisprudenza sul punto, essendo del tutto insufficienti al riguardo i dati enucleati dai giudici di merito quali la stabilità dei rapporti e la continuità di collegamenti, l'esistenza di una rete di fornitori, la divisione dei compiti, la reiterazione delle condotte, elementi del tutto compatibili con una fattispecie di concorso. Mancava del tutto il riferimento alla organizzazione del ritenuto sodalizio nonché alla natura dell'ipotetico contributo offerto dal ricorrente al sodalizio secondo gli approdi della giurisprudenza anche in materia di concorso esterno. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, lett e) e lett. b cod pro: pen in relazione agli artt. 521, 518, 516 cod proc pen, per mancata correlazione tra motivazione e fatto così come descritto nel capo di imputazione con riferimenti ai reati - fine loro contestati. La motivazione della Corte territoriale, al fine di supportare la decisione di non inquadrabilità dei predetti reati fine nell'art. 73, comma V, DPR 309/1990, aveva fatto riferimento a molteplici episodi di sostanza stupefacente che non erano stato oggetto di contestazione. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rientrante nella ipotesi lieve sia quanto ai reati - fine sia relativamente al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 10 1 Va preliminarmente rilevato, ai fini di delineare l'ambito della regiudicanda, nonchè di individuare le questioni suscettibili di essere trattate congiuntamente, che tutti gli imputati, ad eccezione di IT SE e NN SI AM, hanno rinunciato, sin dalla fase di appello, ai motivi attinenti alla responsabilità circa la partecipazione alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Tutti i coimputati, inoltre, hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti la responsabilità in ordine ai reati - fine contestati ( sul punto, la sentenza impugnata dà atto che il NN SI AM, pur non rinunciando ai motivi di appello, ha ammesso, con dichiarazione da lui sottoscritta depositata all'udienza del 1 aprile 2022, la partecipazione ai reati fine contestatigli). Tutti i coimputati hanno poi articolato motivi di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, classificabili, secondo la prospettazione dei ricorsi, nella ipotesi lieve di cui all'art. :73, quinto comma DPR 309/1990 nonchè, conseguentemente, hanno altresì proposto motivi inerenti alla sussumibilità del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, DPR 309/1990. Quanto ai reati - fine così come contestati vi sono poi motivi comuni ai ricorsi di UO MI, UO LA,PA ER, PA SE, IT SE, attinenti al difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine ai reati - fine contestati. Riguardo al reato associativo, i coimputati UO MI, UO LA, PA ER e PA SE hanno articolato motivi circa la ritenuta aggravante della associazione armata. 2. Il reato associativo Tanto premesso, va esaminato, per motivi di priorità logic:a, il primo motivo del ricorso IT con il quale si deduce vizio di motivazione e di violazione di legge circa la ritenuta configurabilità della associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 ( ammessa, peraltro, da tutti gli altri coimputati che hanno rinunciato al motivo di appello). 2.1 II motivo è infondato. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, 11 risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l'esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate,nonché le risultanze dei servizi di video ripresa, dalle quali emerge come il gruppo composto da tutti i coimputati fosse attivo non solo nel rifornimento continuativo dello stupefacente da immettere sul mercato che gestiva, ossia la piazza di spaccio di Trinitapoli, ma anche nella programmazione e nell'organizzazione dell'attività dei propri collaboratori, addetti allo smercio. 2.2 Dirimenti sono le esaustive argomentazioni offerte dalla Corte territoriale alle pagine 167 e seguenti in ordine alla solidità e operatività del gruppo, che aveva continuato ad agire non solo nel 2015, ma certamente fino all'epoca della contestazione ( agosto 2019). In proposito, la Corte territoriale, nel rispondere articolatamente ai motivi di gravame, richiama: 1) i ripetuti arresti in flagranza nel 2017 e 2018 del PA SE, CO SI AM e IT SE per detenzione e cessione di stupefacente proprio nel contesto della piazza di spaccio (Via Casaltrinità e bar La RO dei Venti a Trinitapoli); 2) la segnalazione del BU LA del 26 luglio 2018 trovato in possesso di tre dosi di hashish nonchè di 4.000 euro in contanti;
3) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR 12 RE, risalenti al maggio 2018, il quale aveva riferito di aver saputo dallo IE MI della esistenza di una fiorente piazza di spaccio a Trinitapoli, dichiarazioni che la Corte territoriale riscontra con le risultanze di intercettazioni ambientali inerenti ad accordi per la cessione di stupefacenti intercorsi tra LA UO e OQ IE„ facente parte della consorteria di Andria, cui era affiliato il collaborante CR;
4) le risultanze del videomonitoraggio esterno effettuato n& 2019 sulla casa del UO LA, dal quale era emerso innanzi tutto che il gruppo utilizzava l'abitazione di altro soggetto, il AN LA, sita a pochi metri dalla casa del UO LA, per depositare lo stupefacente e tenere la contabilità (nell'abitazione erano stati visti entrare UO Ncila, IE e CO); 5) il fatto che, all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del AN, era stato rinvenuto un quantitativo di hashish da cui erano ricavabili ben 1200 dosi e 19 involucri di cocaina, materiale da confezionamento e fogli manoscritti riferiti alla contabilità dell'attività di sostanza stupefacente, contraddistinta da numeri e lettere (E per erba, F per fumo, Cosa per cocaina); l'indicazione nominativa dei sodali, riportati con i loro nomi e soprannomi riferiti a UO LA, IE MI, CO SI, con indicazione di cifre considerevoli, quali €.32.000; 6) i riscontri relativi al fatto che il metodo contabile era tipico dell'associazione, riscontri tratti dalle conversazioni ambientali intercettate nel 2015 durante la detenzione del Di RO IE, originario capo dell'associazione, poi assassinato, dalle quali di ricava che il Di RO teneva analoga documentazione circa lo stupefacente acquistato e venduto, ove la tipologia di sostanza era contraddistinta con le medesima terminologia (pag. 179 della sentenza impugnata). 2.3 Inequivocabili e incontestabili sono dunque gli elementi strutturali dai quali emerge il vincolo associativo, primo tra tutti l'esistenza di una contabilità ove erano contrassegnati i nomi degli associati, l'esistenza di luoghi ove era custodito lo stupefacente da spacciare, l'esistenza comprovata della medesima metodologia contabile verificata al momento della detenzione carceraria del De RO, considerato, per stessa ammissione del UO LA, il capo del sodalizio. 4. Ai fini d completare l'esame delle questioni attinenti alla sussistenza e alla connotazione del reato associativo, vanno adesso esaminati il terzo e quarto motivo riguardanti i dedotti vizi di motivazione relativamente al ruolo del UO LA nel sodalizio criminale (terzo motivo del ricorso UO LA) ed in ordine alla sussistenza della aggravante della 13 associazione armata (motivi proposti da UO LA, UO MI , PA ER, PA SE). 3.1 Con i motivi di ricorso si deduce che la Corte di merito aveva richiamato principi giurisprudenziali che riguardavano l'assunzione di incarichi in specifici e rilevanti settori del gruppo, senza c:onsiderare che la compagine in esame non era organizzata in settori, essendo costituita da un piccolo manipoli di soggetto che smerciavano di fronte ad un unico bar. In più, la motivazione era manifestamente contraddittoria laddove aveva ritenuto la posizione qualificata del ricorrente e nel contempo quella di capo indiscusso del De RO IE, posto che H ricorrente BU LA era sotto ordinato al De RO. Ancora, dal materiale istruttorio acquisito, non emergeva affatto uno stato di soggezione degli associati nei confronti del de LA, anzi, risultava la percezione del ricorrente quale soggetto non affidabile e" fuori di testa"; la sentenza era affetta da macroscopico vizio di travisamento della prova allorquando sostiene che solo eccezionalmente il ricorrente provvedeva allo spaccio di strada, mentre le videoregistrazioni nonché le condotte contestate nei capi d'accusa attestano il suo coinvolgimento diretto nella consegna delle dosi;
era stata travisata la portata della frase del CO " lo so che tu mi paghi l'avvocato" in quanto riferita la BU MI, e non a LA;
dalle captazioni non si apprezzava il ruolo di referente del LA sul piano organizzativo, essendo invece egli criticato per la gestione della fase di confezionamento della sostanza;
la Corte non aveva neppure risposto al motivo di appello riguardante la valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore che aveva indicato, quale organizzatore dello smercio nella piana di Trinitapoli, lo IE MI. 3.2 Orbene, deve premettersi che in tema di motivi di ricorso per cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel solco di predetto consolidato indirizzo, si è precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre 14 diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla luce dei principi esposti, la decisione impugnata è del tutto priva del vizio di illogicità manifesta più volte lamentata dal ricorrente, anzi, al contrario, fornisce, su ogni rilievo proposto con i motivi di appello e reintrodotto in questa sede, risposte puntuali e immuni da aporie argomentative. Invero, la Corte barese valorizza il poderoso materiale intercettivo dal quale risulta che era il LA UO che disponeva della droga preparata per la vendita (richiamando varie intercettazioni dalle quali emerge senza equivoco che il LA indicava al PA SE il luogo ove era occultato lo stupefacente, o dalle quali emerge che i sodali andavano dal LA a prendere le " pezzate" da spacciare); che era il LA a ritirare le somme di denaro consegnate quali introiti dello spaccio (vengono citate le riprese in cui è filmata la consegna del denaro più volte al LA nel marzo 2015); era LA UO che decideva le modalità dello spaccio, se alla" piazza" o la vendita a" panette" (conversazione del 15 agosto 2015, con il campanella ER), nonché il prezzo della droga (conversazioni del maggio 2015 tra i sodali CO e PA SE e altri acquirenti, dalle quali emerge che gli sconti dovevano chiederli al UO LA: cfr.pagine 32/44 della sentenza d'appello; la sentenza valorizza ( pag. 45) il rapporto tra il LA ed il capo IE de RO durante la detenzione 01 quest'ultimo, la frase di valore confessorio intercettata il 10 maggio 2015, proferita nei confronti del PA SE ( vai davanti a casa che devo dare disposizioni). La motivazione impugnata è dunque pienamente rispettosa dei principi enunciati da questa Corte di legittimità in ordine alla figura dell'organizzatore di cui all'art.74 DPR 309/1990 , secondo cui, promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris"; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991 Rv. 186226; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 Rv. 268962) Di recente, si è ulteriormente chiarito ( con valore decisivo dirimente in ordine alla doglianza secondo cui il capo dell'organizzazione criminale sarebbe stato il de RO IE) che La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al 15 traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Ftv. 271707 - 01). E si è vieppiù chiarito che il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticalie, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio: cfr Sez. 4 - , n. 28167 del 16/06/2021 , Rv. 281736 - 02; Sez. 2 - ,n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 02). Conclusivamente, le critiche si risolvono dunque in censure volte alla valorizzazione di elementi non essenziali e al tentativo di una ricostruzione alternativa, senza intaccare il solido impianto argomentativo della decisione impugnata. 3.3 Stesse considerazioni si impongono relativamente al motivo del ricorso proposto da UO LA, UO MI, PA SE e PA ER con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 DPR 309/1990 (associazione armata). Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva valorizzato le video riprese del 12 marzo 2019, ma il video non aveva restituito immagini nitide dalle quali risalire alla identità e caratteristiche strutturali della pistola, tanto è vero che gli inquirenti non avevano proceduto alla immediata perquisizione locale e personale. Inoltre, l'attività del sodalizio è documentata solo nel 2015 e la motivazione non si era confrontata con la problematica del collegamento della supposta detenzione di arma con le finalità dell'associazione criminale, non essendo sufficiente, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimtià, la mera detenzione dell'arma da parte di un associato. Al riguardo, le fonti di prova citate dalla Corte di merito, relative alle captazioni intervenute con il figlio del De RO, non avevano decisiva portata indiziante, né vi sono elementi che attestino la solidità del collegamento operato dalla sentenza impugnata con il successivo omicidio del ON SI, colpito da un fucile, e non da una pistola, e per il quale l'odierno ricorrente non era neppure indagato. 16 La critica contenuta nei motivi di ricorso attiene ad elementi privi di decisività, totalmente inidonei a minare la tenuta logica della decisione impugnata;
primo tra tutti la considerazione riguardante la scarsa chiarezza dei fotogrammi delle riprese effettuate il 12 marzo 2019, non essendo comunque in contestazione che dai fotogrammi sia visibile una pistola nella disponibilità del BU LA. La decisione impugnata (pag. 48 - 52) compie una analitica disamina delle intercettazioni ambientali intercorse tra il UO LA e gli altri sodali nell'immediatezza dell'omicidio del De RO IE, capo dell'associazione criminale, ad opera del clan avversario ON - ON, conversazioni intercorse nel gennaio, febbraio e marzo 2019, che chiariscono in modo lampante il quadro in cui operava l'associazione criminale nonché la perduranza della stessa. La Corte barese, invero, trae dall'esame del materiale intercettivo conclusioni pienamente in linea con il significato oggettivo delle risultanze delle captazioni medesime, citando la conversazione con il figlio della vittima, De RO AN, in cui si dice " li devi prendere, li devi sparare in testa e andare a buttare .. noi non siamo milu'.. che IN è stato ucciso nel 2004 siamo nel 2019 e non ne sta vendetta., noi siamo qualcosa di più, abbiamo le persone giuste, teniamo i ragazzi con le palle sotto"), in cui è inequivoco il riferimento ad una azione violenta di vendetta criminale;
la conversazione con il PA SE e sempre il figlio del De RO, da cui emerge il timore che il ON avrebbe potuto commettere un omicidio ai loro danni e si parla di aspettare;
il colloquio del marzo 2019 tra LA e PA ER, da cui emerge l'intenzione di effettuare l'omicidio degli esponenti del clan avversario ad opera del PA, richiamando il fatto che nel successivo mese di aprile il ON SI AM fosse stato ucciso ( da ciò è seguita la condanna del PA ER in primo grado con sentenza emessa dal GUP di Bari il 2 marzo 2021). La motivazione offerta dalla Corte territoriale chiarisce bene, e risponde al relativo motivo dedotto in appello - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - come la disponibilità dell'arma in capo al UO ( non messa in discussione dalle riprese video) non potesse ricollegarsi ad un mero utilizzo personale del UO, emergendo invece dal materiale compiutamente analizzato una chiara intenzione di reagire all'omicidio del De RO con una azione armata, laddove si parla di disponibilità di ragazzi con le palle e aggiustati bene, del fatto che loro erano diversi da " Milù" per cui non c'era stata vendetta. Il tessuto argomentativo della Corte territoriale non presenta alcuna illogicità manifesta, né sono censurabili le letture delle risultanze ( per la verità prive 17 di equivocità) del compendio intercettivo. In proposito, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). La disponibilità accertata di un'arma in capo al ricorrente e i documentati propositi di vendetta ai danni degli esponenti del clan avversario, pilastri logici del ragionamento della Corte territoriale, sono sorretti da un ragionamento coerente, non scalfito dagli elementi addotti nei motivi di ricorso, privi di decisività. Il percorso motivazionale è poi in linea con l'orientamento espresso, anche di recente, da questa Corte di legittimità, secondo cui, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (.Sez.
6 - n. 15528 del 12/01/2021 , Rv. 281212 - 02). Nel caso in esame, la rappresentazione circa la disponibilità di armi va anche al di là della semplice prevedibilità, poiché le conversazioni captate, richiamate dalla sentenza impugnata, evidenziano espliciti contatti tra i fratelli UO e i PA con il figlio del De RO IE ( si ripete, capo dell'associazione secondo la stessa prospettazione del ricorrente UO LA nei motivi di ricorso), inerenti alla progettazione di azioni armate nei confronti del clan rivale. 4. Esaminate le questioni attinenti alla sussistenza e alla struttura della associazione, vanno adesso trattati i motivi proposti da IT SE e NN SI AM circa la partecipazione al sodalizio. 4.1 Il ruolo del IT SE nella associazione è puntualmente e diffusamente argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 152 e seguenti ove, con accurata analisi delle conversazioni intercettate e nonchè delle risultanze dei servizi dì video ripresa, i giudici di merito danno conto di come: 1) il IT SE fosse stabilmente inserito nei turni della piazza di spaccio di Trinitapoli;
2) il predetto IT era assoggettato agli ordini e al controllo del UO LA ( si veda la minuziosa analisi delle conversazioni telefoniche in cui il predetto UO cerca il IT, si 18 lamenta dei suoi ritardi, si duole delle inefficienze del IT nell'occultare lo stupefacente destinato allo spaccio, cfr. ad esempio conversazione del 31 maggio 2015); 3) al IT, come detto, era affidato anche il compito di nascondere i pacchetti di droga destinata allo smercio nella piazza di spaccio (si veda, tra le plurime fonti citate, la conversazione del 31 maggio 2015; le risultanze del servizio di video ripresa del 16 giugno 2015, ove l'imputato veniva immortalato mentre occultava un pacchetto che risultava contenere cocaina occultando lo stuefacente nell'impalcatura di un palazzo in costruzione); 4) il IT riceveva dal UO LA un pagamento a giornata per le sue attività di spaccio (cfr. conversazione del 2 giugno 2015 tra CO e Saracino in cui CO, riferendosi alla partecipazione al matrimonio di IE MI e a chi doveva essere presente nei turni di spaccio, dice testualmente" posso prendere io il posto di SE... ma io devo riscuotere la giornata come la prende SE.. che devo stare mattina, pomeriggio e sera.. no che devo impazzire.. poi mi vengono dieci alla volta"). 4.2 Con argomentazioni coerenti a prive di vizi di illlogicità, la Corte territoriale rileva dunque come dal tenore delle conversazioni si evince inequivocabilmente l'inserimento del IT nell'organizzazione per svolgere l'attività di spaccio, a fonte della quale era pagato a giornata, servendo clientela che si presentava a" dieci alla volta". 5. Venendo al ricorso NN, va rilevato che i motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione di colpevolezza dei reati di cui all'art. 73, comma 1, contestati ai capi 8 e 16, non tiene conto della intervenuta ammissione di responsabilità dell'imputato in ordine ai tutti i fatti nella loro materialità, con la dichiarazione da lui stesso sottoscritta e depositata all'udienza del 1 aprile 2022. In questa sede, dunque, non sono ammissibili rivisitazioni, prospettate come vizi di motivazione, che tendano a rimettere in discussione i fatti ammessi così come contestati,riguardanti la cessione sia di hashish che di cocaina. 5.1 Circa partecipazione al reato associativo del NN SI AM, la Corte osserva (pag.142) con motivazione che non viene specificamente attaccata nei motivi di ricorso, riportando il contenuto delle conversazioni intercettate, che il NN era pienamente partecipe della strutturata attività della piazza di spaccio, in quanto indicava agli acquirenti il luogo delle vendite, sollecitava il PA a recapitare la droga venduta all'acquirente, faceva riferimento al UO LA criticando e modalità di confezionamento dello stupefacente (la mano di LA.. le fa troppo 19 piccole..), veniva lasciato da solo nel luogo delle vendite con indicazioni circa il luogo ove era nascosto l'hashish da spacciare;
avvisava i PA del'appostamento delle forze dell'ordine. La sentenza impugnata riporta, analiticamente, i riscontri delle videoriprese posizionate il 10 giugno 2015 nei pressi della abitazione del UO LA, ove il NN, unitamente al CO, era addetto quel giorno al turno di spaccio e veniva ripreso mentre prelevava le dosi preconfezionate dalla impalcatura del palazzo in costruzione di via Casaltrinità, nascondendo poi lo stupefacente in pacchetti di sigarette che faceva poi raccogliere agli acquirenti e collaboratori, svolgendo detta attività per più ore. 5.2 Va allora ricordato che, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 - 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 - 06). Nessun dubbio, dunque, sul ruolo del NN, che esercitava con regolarità e stabilità la propria attività inserendosi nei turni di spaccio dell'associazione, era assoggettato agli ordini del UO, collaborando anche nelle attività di occultamento delle sostanze destinate allo smercio, e assumendo dunque consapevolmente, un ruolo specifico all'interno del sodalizio criminale. E si deve infine sottolineare come il motivo di ricorso si sostanzia in una generica doglianza circa la insussistenza dei connotati tipici del reato associativo e dei requisiti di partecipazione all'associazione, senza affrontare i diffusi passaggi motivazionali della sentenza impugnata, con i quali mostra di non confrontarsi, se non per prospettare mere ricostruzioni alternative dei fatti. E' invero consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella 20 fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). 6 . I reati - fine 6.1 Ricorso NN Va evidenziato, come già esposto, che non può essere nuovamente discussa la questione relativa all'attribuzione al NN delle contestate cessioni di cocaina, data la pacifica ammissione del NN riguardanti la materialità dei fatti contestati. Il ricorrente tenta di proporre, sotto il profilo della qualificazione giuridica, questioni che attengono invece alla ricostruzione dei fatti, ammessi invece dal medesimo imputato nella loro materialità. 6.2 Va poi esaminato il motivo, comune ai ricorrenti UO LA, UO MI, PA ER, PA SE e IT SE, in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza riguardo a tutti i reati - fine, in particolare quello di cui al capo 3 dell'imputazione, contestato ai BU e ai PA, nonché a IT e IE, in cui la Corte territoriale avrebbe conteggiato gli episodi di cessione che non erano neanche stati riportati nel capo di imputazione. Sul punto, va innanzi tutto rilevato che, quanto al reato - fine di cui al capo 3 dell'imputazione, anche la sentenza del GUP di Bari fa riferimento alle attività di video ripresa e conteggia analiticamente gli episodi di cessione evincibili dalle consegne filmate, giungendo a quantificare 135 consegne in un mese e mezzo (3 marzo 2015 - 19 aprile 2015). Sul reato contestato al capo 3, la motivazione del giudice di appello è anche graficamente sovrapponibile a quella del primo giudice nel punto in cui argomenta la colpevolezza degli imputati . Orbene, come già evidenziato, UO MI, UO LA, PA ER e IE MI hanno rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per tutti i reati loro contestati;
PA SE ha rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per il reato associativo e ai reati fine contestati nonché al motivo sulla aggravante della associazione armata. Pertanto, in ordine al lamentato difetto di correlazione tra accusa e sentenza e della dedotta " moltiplicazione" degli episodi di cessione non riportati nel capo di accusa, è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado emessa dal GUP di Bari, per effetto della rinuncia al motivo in ordine alla affermazione della responsabilità, è ormai passata in giudicato sul punto. La rinuncia parziale 21 ai motivi d'appello determina infatti il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, sicc:hè non possono proporsi in cassazione censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (cfr. per tutti Sez.
2 - n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01.). Tanto chiarito, relativamente alla restanti imputazioni, la sentenza di secondo grado, lungi dall'addebitare fatti non contestati, si limita a suffragare l'affermazione di colpevolezza nei limiti del devoluto attingendo al copiossissimo materiale investigativo in atti, confluito nella cognizione dei giudice dell'udienza preliminare in forza della scelta processuale del rito abbreviato. La motivazione dei giudici di appello, che riportano il tenore delle conversazioni tra i coimputati, tratte dalle intercettazioni in atti, si pongono in perfetta correlazione con i reati fine contestati, in quanto documentano - come riportato nei capi di imputazione - le attività di detenzione e di vendita di quantità impreciisate di stupefacenti ad altrettanto imprecisati acquirenti. 7. Qualificazione giuridica 7.1 Devono quindi essere esaminati i motivi i motivi attinenti alla qualificazione giuridica dei reati fine nonchè, conseguentemente, dell' associazione nella ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto, va innanzi tutto ricordato che sono sorrette da granitiche basi logiche e sono immuni dalle censure di mero fatto mosse con i motivi di ricorso le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla durata del reato associativo, non affatto limitata a pochi mesi nel 2015, ma protrattasi fino all'epoca delle contestazione ( agosto 2019), e quindi dotata di sicura e solida stabilità. Come già esposto al par.2.2, con passaggio che si ritiene opportuno riportare nuovamente, la Corte territoriale richiama sul punto: 1) i ripetuti arresti in flagranza nel 2017 e 2018 del PA SE, CO SI AM e IT SE per detenzione e cessione di stupefacente proprio nel contesto della piazza di spaccio (Via Casaltrinità a Trinitapoli); 2) la segnalazione del BU LA del 26 luglio 2018 trovato in possesso di tre dosi di hashish nonchè di 4.000 euro in contanti;
3) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR RE, risalenti al maggio 2018, il quale aveva riferito di aver saputo dallo IE MI della esistenza di una fiorente piazza di spaccio a Trinitapoli, dichiarazioni che la Corte territoriale riscontra con le risultanze di intercettazioni ambientali inerenti ad accordi per la cessione di stupefacenti intercorsi tra LA UO e OG IE„ facente parte della consorteria di 22 Andria, cui era affiliato il collaborante CR;
4) le risultanze del videomonitoraggio esterno effettuato nel 2019 sulla casa del UO LA, dal quale era emerso innanzi tutto che il gruppo utilizzava l'abitazione di altro soggetto, il AN LA, sita a pochi metri dalla casa del UO LA, per depositare lo stupefacente e tenere la contabilità (nell'abitazione erano stati visti entrare I3uonarota Ncila, IE e CO); 5) il fatto che, all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del AN, era stato rinvenuto un quantitativo di hashish da cui erano ricavabili ben 1200 dosi e 19 involucri di cocaina, materiale da confezionamento e fogli manoscritti riferiti alla contabilità dell'attività di sostanza stupefacente, contraddistinta da numeri e lettere (E per erba, F per fumo, Cosa per cocaina); l'indicazione nominativa dei sodali, riportati con i loro nomi e soprannomi riferiti a UO LA, IE MI, CO SI, con indicazione di cifre considerevoli, quali €.32.000; 6) i riscontri relativi al fatto che il metodo contabile era tipico dell'associazione, riscontri tratti dalle conversazioni ambientali intercettate durante la detenzione del Di RO IE, originario vertice dell'associazione poi assassinato, dalle quali di ricava che il Di RO teneva analoga documentazione circa lo stupefacente acquistato e venduto, ove la tipologia di sostanza era contraddistinta con le medesima terminologia (pag. 179 della sentenza impugnata). 7.2 In ragione dì quanto esposto, nonché delle considerazioni che seguono, deve dunque rilevarsi l'infondatezza dei motivi riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, e 74, sesto comma, DPR 309/1990. 7.3 Come noto, ricorre la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e sempre che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 . Si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata, appunto, dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Come già chiarito da questa Corte, ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione 23 in esame non concreto: la fattispecie si raggiunga ideato, non in tutti cui i casi in criminoso, come per dinamica operativa realizzato nella sua concreta di lieve entità. Si è evidenzial:o e di fatti di compatibili strutturali ridotti e spaccio tutti qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà può essere la prova progettato, avesse ad come "in detenzione, con la attribuirsi compie in configurata che il programma oggetto solo fatti presenza di profili approvvigionamento da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui aWart. 73 comrna 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto possibilità di più se coinvolgenti soggetti che abbiano la influire sulle determlinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica " (cosi testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv.267267). 7.4 Tanto premesso in ordine al reato associativo e venendo, preliminarmente, ai reati - fine contestati, va ricordato che, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quanl:ità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01. Si può comunque ritenere non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione;
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata;
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615- 01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte 24 regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzalles, in motivazione). Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio le concrel:e articolazioni dell'attività, il modo con cui essa e compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, AN ,non massimata. In sintesi, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( come ripetutamente adombrato dagli imputati nei motivi di ricorso) ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di 25 tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente 'Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 Rv. 272529 - 01. 7.5 In applicazione di tali principi, la Corte di appello ha chiarito come i singoli fatti di spaccio non possano essere ricondotti nella fattispecie di lieve entita di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in tal senso si sono valorizzate, in sintesi: a) le modalità dell'attività illecita, svolta in modo seriale, continuo ed articolato per più ore giornaliere, monitorate dalle riprese video, all'interno di una piazza fissa di spaccio, con un gruppo di pusher facenti capo al UO LA;
b) in proposito, la sentenza impugnata sottolinea, con riferimento ai singoli episodi contestati, che dalle risultanze del monitoraggio video e dalle conversazioni intercettate emergeva che l'attività di cessione si protraeva per ore ed ore continuative, come analiticamente sottolineato nelle motivazioni che riguardano le condotte di spaccio di tutti i coimputati (esemplificativa, a pag. 73 della sentenza, la descrizione della condotta del PA SE, protratta per circa dieci ore); che intercorrevano continue comunicazioni tra i componenti del gruppo associativo, con rifornimenti continui se la sostanza terminava, e con successiva consegna del denaro al UO LA;
che il quantitativo di stupefacente smerciato non era certamente irrisorio, come dimostra ad esempio la condotta descritta al capo 11, relativa alla detenzione illecita a fini di spaccio di 65 dosi droganti di hashish;
nonché il reato di cui al capo 20 attribuito a BU LA e MI, PA ER e CO SE, sorpresi in flagranza di reato nei medesimi luoghi oggetto della piazza di spaccio nel 2015, in cui si citano conversazioni da cui emerge il conteggio di somme di danaro per oltre 4000 euro relative al pagamento dei fornitori di hashish e cocaina, nonché il riferimento, nella conversazione del 5 maggio 2019, al " tre chili di fumo" che erano stati tutti pagati;
c) la capacità di approvvigionamento sistematico di sostanza stupefacente da parte del gruppo criminale, avvalorata dalla solida presenza del medesimo gruppo sul territorio anche dopo anni dall'avvio dei primi atti di indagine. Completa il quadro, sottolinea la Corte, anche la sicura configurabilità della disponibilità di armi, che 26 impedisce del tutto di ricondurre la fattispecie esaminata a quei canoni di offensività minima che caratterizzano l'invocata fattispecie attenuata. A fronte di tale solida trama argomentativa, rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, i motivi di ricorso sono fondati su mere prospettazioni alternative, inidonee ad attaccare la sentenza impugnata. 8.Vanno adesso esaminati i motivi sul trattamento sanzionatorio proposti dal UO LA, PA SE e dal NN SI AM. 8.1 Quanto al UO, contrariamente a quanto affermato nell'ultimo motivo di ricorso , secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe graficamente risposto ai motivi di appello riguardanl:i il trattamento sanzionatorio applicato al LA UO, deve rilevarsi che la Corte barese, alla pagina 181, e prima ancora 178, dedica ampio ed esaustivo spazio innnanzi tutto alla valutazione dei tratti della personalità dell'imputato, valorizzando la posizione e il ruolo di quest'ultimo nel sodalizio;
esclude diffusamente l'applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità e la recidiva con congrua motivazione rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa corte di legittimità, e fissa la pena base nel minimo edittale riguardo alla fattispecie criminosa riconosciuta a suo carico, il che dunque, richiederebbe, in base ai consolidati principi, una motivazione anche più concisa rispetto a quella, si ripete, ampia e diffusa, fornita dalla Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio. 8.2 Infondata anche la doglianza di PA SE, che deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva offerto risposta al motivo di appello formulato relativamente alla dosimetria della pena, giudicata eccessiva riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod pen, anche considerando il comportamento processuale del ricorrente, che aveva rinunciato al motivo in ordine alla esistenza della associazione ed si era mostrato collaborativo. La Corte territoriale valuta, invero, il comportamento processuale dell'imputato cui sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la inapplicabilità del beneficio nella massima estensione risulta coerentemente e logicamente motivato dal perpetuarsi dell'attività di spaccio che ha visto protagonista il ricorrente, con argomentazione non specificamente censurata. Va inoltre ricordato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel 27 riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.( Sez. 2 - , n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01). 8.3 Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio dedotte da NN SI AM, va evidenziato, come già esposto, che non può essere nuovamente discussa la questione relativa all'aumento per la cessione di cocaina, data la pacifica ammissione del NN riguardanti la materialità dei fatti contestati. Infondata è invece la doglianza attinente alla mancanza di motivazione relativamente alla invocata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. La Corte barese tratta diffusamente la richiesta di applicazione della circostanza attenuante alle pag. 178 e 179 della sentenza impugnata, affrontandola come unica questione proposta da più imputati nei motivi di gravame. Anche se il NN non viene citato tra i proponenti il motivo, è evidente che la esaustiva motivazione riguarda comunque la questione nel suo complesso, che viene affrontata con argomentazioni non illogiche e rispettose dei principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod pen, rileva l'oggettiva incompatibilità dell'attenuante medesima con il grado di offensività delle condotte, poste in essere con modalità sistematica, costante e ininterrotta in una pizza di spaccio, in attuazione di un programma di diffusione dello stupefacente idoneo a provocare una lesione dei beni giuridici protetti ben lontano dalla speciale tenuità del disvalore sociale richiesto dalla norma invocata. Rileva poi la Corte, parimenti con motivazione immune da vizi, l'oggettiva inconciliabilità della attenuante in parola con il reato associativo. 8.4 Infine, considerato che per tutti i ricorrenti la Corte ha applicato la pena stabilita nel minimo edittale, non può sottacersi come è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale 28 j r\ (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06 /2009, Rv. 245596 - 01). 9. Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere rigettati. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi di UO MI, UO LA, PA ER, PA SE, CO SM AM, IE MI, NN SI AM, e IT SE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto il legittimo impedimento del difensore dispone lo stralcio delle posizioni di AC LO e EL MA con rinvio a nuovo ruolo e la formazione di un altro fascicolo processuale. Roma, 22 giugno 2023 Il Consigli re estensore Il Presigente Lor danaidchè AN Ma5Ciapi o
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 37825 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/06/2023 Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore Sull'istanza di rinvio presentata dall'avvocato MI Pierno, difensore di AC LO e EL MA, i difensori presenti si rimettono alla C:orte, il PG non si oppone al rinvio previo stralcio. La Corte, ritenuto legittimo l'impedimento, dispone lo stralcio delle posizioni di AC LO e EL MA con la formazione di autonomo fascicolo processuale, rinvia a nuovo ruolo e dispone procedersi oltre. E' presente l'avvocato DI FEO STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di: OT EL LA AL LA EP NI EL TO EP che illustra i motivi dei ricorsi ed insiste per raccoglimento degli stessi. E' presente l'avvocato PERRONE EP STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di LI SM DA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di OT LA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato BARILE TOMMASO del foro di BARI in difesa di VA OS DA che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato GIULITTO EP del foro di BARI in difesa di LA EP che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato DE FUOCO LA del foro di BARI in difesa di NI EL che insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 13 luglio 2022, ha 'parzialmente riformato la sentenza emessa dal GUP del medesimo Tribunale il 21 maggio 2021 nei confronti di BU MI, BU LA, PA ER, PA SE, CO SM AM, AC LO, IE MI, EL MA, NN SI AM e IT SE, confermando il giudizio in ordine alla sussistenza della penale responsabilità degli imputati e riducendo le pene loro inflitte. 2. Agli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 4 dpr 309\90 per essersi associati tra loro al fine di commettere più delitti di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, nel periodo ricompreso tra il marzo 2015 e l'agosto 2019), in associazione con il De RO IE (assassinato in data 20 gennaio 2019. attinto da procedimenti in materia di criminalità organizzata e condannato con sentenza passata in giudicato) operando nella la compagine criminale De RO- BU, antagonista alla compagine ON - ON. In particolare, al BU MI e BU LA era contestato di essere gli organizzatori del sodalizio, agli altri coimputati di essere compartecipi con l'incarico di provvedere in modo stabile alla vendita e a tutte le attività strumentali al perseguimento del programma delittuoso e al AC e EL di essere i fornitori della sostanza da vendere. Al BU MI, BU LA, PA SE e PA ER era altresì contestata l'aggravante dell'associazione armata. il BU LA era stato altresi accusato del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1967, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, con l'aggravante della agevolazione del gruppo criminale facente capo al De RO IE. Erano stati poi contestati ( dai capi 3 a 20), quali reati fine, numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina. 3.Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bari hanno proposto ricorso BU MI, BU LA, PA ER, PA SE, CO SI AM, AC LO, EL MA, IE MI, NN SI AM, IT SE. 3.1 Deve darsi preliminarmente atto che, ritenuto il legittimo impedimento del difensore, all'odierna udienza sono state stralciate le 1 posizioni dei ricorrenti AC LO e EL MA, con conseguente formazione di altro fascicolo processuale e rinvio a nuovo ruolo. 3.2 BU LA deduce vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett b) e c) in relazione agli artt. 521, 516, 517 e 518 comma 2; 178 lett. b e c, 190, 416, 417, 438, 441 bis, 581 e sgg cod proc pen, nonché vizio di motivazione , allegando specifici atti del processo. La sentenza era inficiata dalla mancata correlazione tra la motivazione e il fatto così come contestato dai capi in rubrica. La Corte territoriale aveva moltiplicato gli episodi contestati ex art. 73 DPR 309/1990, al fine di contrastare la deduzione difensiva di inquadramento dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma DPR 309/1990 e 74, VI comma, DPR 309/1990. La sentenza impugnata aveva ipotizzato una sequenza di fatti di cessione mai analiticamente individuati nei capi di cui alla rubrica, con ciò violando il principio di immutabilità dell'accusa, valido anche nel rito abbreviato, nonché violando i principi regolanti la cognizione del giudice di appello, vincolato al contenuto, all'oggetto e ai limiti del gravame. A titolo esemplificativo, a pag. 58 della decisione impugnata, quanto al capo 3 dell'accusa, si fa riferimento a 135 episodi di cessione, mentre nella struttura dell'addebito, riportato a pag. 4 della senten2:a del GUP, si fa genericamente menzione di una vendita illecita di hashish presso il bar" la RO dei venti", al di fuori di una quantificazione numerica degli atti di smercio. La sentenza impugnata aveva mutuato tali dati dalla informativa della polizia giudiziaria, attraverso un'opera di rifondazione del fatto quale invece non risultava dalla sentenza del GUP, oggetto della cognizione. Detta tecnica si era ripetuta in tutto il corpo argomentativo della decisione, inficiandola gravemente, in quanto la Corte aveva proceduto ad una anomala e non consentita ridefinizione del contenuto della contestazione senza previa trasmissione degli atti al PM per l'esercizio dell'azione penale. A ciò doveva aggiungersi che l'informativa della Polizia giudiziaria, i cui dati erano stati riportati nella decisione impugnata, era stata rivista e ridimensionata dal PM. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 546 e 192 cod proc pen, nonché 73, V comma, e 74, VI comma, DPR 309/1990. Precisava che, a causa, del vizio sopra evidenziato, non poteva parlarsi di una ipotesi di " doppia conforme", e, ciò premesso, deduce che la Corte aveva fornito una motivazione manifestamente illogica e in contrasto con i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma V. La Corte aveva valorizzato 2 un solo elemento, ossia la quantità e frequenza dei fatti di smercio (peraltro illegittimamente amplificati, come già sopra esposto) contravvenendo all'insegnamento secondo cui l'apprezzamento deve essere globale alla luce di tutti i parametri normativi che possono anche essere compensati, ed operando così una valutazione non solo contraria al principio suddetto, enunciato nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite Murolo, ma per di più disancorata dal caso concreto. La valutazione di tutti gli indici valutativi di cui all'art. 73, comma V porta invece al sicuro inquadramento della fattispecie concreta in quel paradigma, trattandosi di cessione di droga leggera del tipo hashísh, di minore dannosità per la salute pubblica, in quantativi modesti (nelle captazioni si parla di pezzate o pezzatine); le condotte, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, si erano svolte nell'arco di pochi mesi nel 2015, solo in un capo di imputazione si contesta, in modo generico, una condotta di detenzione relativa all'anno 2019; si trattava comunque di smercio di una provvista minima di stupefacente, non era stata dimostrata l'esistenza di sistematici canoni di approvvigionamento in gradi di assicurare un flusso costante di stile imprenditoriale, tanto che l'impugnata sentenza non fa mai menzione di quantitativi consistenti da immettere sul mercato. In ordine poi alla modalità della condotta, gli elementi raccolti fotografarlo una attività di smercio di tipo bagatellare, senza particolari investimenti di risorse umane e finanziarie;
non constano fonti di rifornimento stabile, né depositi per stivare la sostanza, né la predisposizione di mezzi per eludere i controlli delle forze dell'ordine; lo smercio avveniva per strada e soltanto in un luogo, il bar RO dei venti, la sostanza era occultata nella abitazione di un associato sottoposta al controllo della polizia giudiziaria;
non esisteva una squadra organizzata di pusher;
il corrispettivo versato si attesta su valori estremamente modesti. Nella stessa erronea prospettiva di mancata considerazione globale degli indici normativi, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la riconducibilità dell'associazione allo schema del sesto comma dell'art. 74. Non era stata operata la verific:a dell'impatto del sodalizio sul mercato di riferimento, avuto riguardo ai principi di necessaria offensività della condotta;
né la Corte di merito aveva valutato i parametri valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la posizione di egemonia sul territorio della associazione e la consistenza dei singoli atti di cessione o smercio. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione qualificata al sodalizio. Sul punto, la Corte di merito aveva richiamato principi giurisprudenziali che riguardavano l'assunzione di incarichi in specifici e rilevanti settori del gruppo, senza considerare che la compagine in esame non era organizzata in settori, essendo costituita da un piccolo manipolo di soggetto che smerciavano di fronte ad un unico bar. In più, la motivazione era manifestamente contraddittoria ladclove aveva ritenuto la posizione qualificata del ricorrente e nel contempo quella di capo ndiscusso del De RO IE, posto che il ricorrente BU LA era sotto ordinato al De RO. Ancora, dal materiale istruttorio acquisito, non emergeva affatto uno stato di soggezione degli associati nei confronti del de LA, anzi, risultava la percezione del ricorrente quale soggetto non affidabile e " fuori di testa"; la sentenza era affetta da macroscopico vizio di travisamento della prova allorquando sostiene che solo eccezionalmente il ricorrente provvedeva allo spaccio di strada, mentre le videoregistrazioni nonché le condotte contestate nei capi d'accusa attestano il suo coinvolgimento diretto nella consegna delle dosi;
era stata travisata la portata della frase del CO " lo so che tu mi paghi l'avvocato" in quanto riferita la BU MI, e non a LA;
dalle captazioni non si apprezzava il ruolo di referente del LA sul piano organizzativo, essendo invece egli criticato per la gestione della fase di confezionamento della sostanza;
la Corte non aveva neppure risposto al motivo di appello riguardante la valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore che aveva indicato, quale organizzatore dello smercio nella piana di Trinitapoli, lo IE MI. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto, la Corte territoriale aveva valorizzato le video riprese del 12 marzo 2019, ma il video non aveva restituito immagini nitide dalle quali risalire alla identità e caratteristiche strutturali della pistola, tanto è vero che gli inquirenti non avevano proceduto alla immediata perquisizione locale e personale. Inoltre, l'attività del sodalizio è documentata nel 2015 e la motivazione non si era confrontata con la problematica del collegamento della supposta detenzione di arma con le finalità dell'associazione criminale, non essendo sufficiente, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimtià, la mera detenzione dell'arma da parte di un associato. Al riguardo, le fonti di prova citate dalla Corte di merito, relative alle captazioni intervenute con il figlio del De RO, non avevano decisiva portata indiziante, né vi sono elementi che attestino la solidità del collegamento operato dalla sentenza impugnata con il successivo omicidio del ON SI, colpito da un fucile, e non da una pistola, e per il quale l'odierno ricorrente non era neppure indagato. Con l'ultima doglianza si deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La 4 sentenza era priva, anche graficamente, di risposta ai motivi di appello avanzati sul punto, specificamente attinenti alla proporzione tra la concreta offensività del fatto e le condotte contestate, e non era neppure stata benevolmente valutata la scelta processuale di carattere collaborativo riguardante la rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale. 3.3. BU MI e PA ER lamentano violazione dell'art. 606, lett e) e lett. b cod proc pen in relazione agli artt. 521, 518, 516 cod proc pen, per mancata correlazione tra motivazione e fatto così come descritto nel capo di imputazione con riferimenti ai reati - fine loro contestati. La motivazione della Corte territoriale, al fine di supportare la decisione di non inquadrabilità dei predetti reati fine nell'art. 73, comma V, DPR 309/1990, aveva fatto riferimento a molteplici episodi di sostanza stupefacente che non erano stato oggetto di contestazione, attingendo ad elementi compendiati nell'informativa della Polizia giudiziaria e riportati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza rilevare che detti elementi non erano stati trasfusi nelle imputazioni elevate a carico dei ricorrenti. Con il secondo motivo, deducono violazione di legge in relazione agli artt. 73, V comma e 74 DPR 309/1990. La sentenza era illogica ed in palese contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, V comma, logico antecedente della riqualificazione del sodalizio nella ipotesi di cui all'art. 74, comma 6. Sul punto, la Corte barese aveva valorizzato solo la quantità e frequenza dei fatti di smercio, senza minimamente esaminare altri importati elementi che, da soli, avrebbero consentito di inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, quali la modica quantità ceduta e il modesto valore economico ricavato dalle cessioni di hashish, idonee a soddisfare una piccola Fetta di clientela, ed aveva anche tralasciato di prendere in adeguata considerazione le osservazioni già avanzate dai giudici della fase cautelare, che avevano indicato come lo schema associativo potesse essere ricondotto alla fattispecie di cui al citato comma VI dell'art. 74 DPR 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata aveva invece accordato rilevante significato ad indici rilevatori dell'esistenza della struttura associativa, ma non anche della sua entità e consistenza: era infatti stato tralasciato il rilevantissimo dato secondo cui molti scambi di stupefacente, oggetto delle conversazioni captate, non si erano in realtà mai perfezionati, e ciò in mancanza di riscontri tra conversazioni e attività di video ripresa nei luoghi ritenuti centri di spaccio. Erroneo, inoltre, era il riferimento ( considerato ostativo per la qualificazione del fatto nella ipotesi attenuata) al fatto che in alcuni, isolati 5 casi ( relativi ai capi 12, 16 e 20 della rubrica) le cessioni avevano avuto ad oggetto anche cocaina. Sul punto le Sezioni Unite avevano da tempo fatto chiarezza, statuendo che non può dirsi ostativa alla ricorrenza della fattispecie di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/90 la mera diversità di tipoligia di sostanza stupefacente oggetto di spaccio. Ancora, riguardo al reato associativo di cui all'art. 74, comma VI, la Corte aveva omesso di apprezzare e considerare quelli che sono gli indici idonei al corretto inquadramento della fattispecie, quali l'ampiezza del territorio coperto dalla attività delinquenziale del gruppo, la durata della attività associativa, il giro d'affari, il numero e la qualità dei soggetti coinvolti, l'incidenza e l'operatività del sodalizio nel mercato di riferimento, la consistenza dei singoli atti di cessione e di smercio ( dato, quest'ultimo, che da solo sarebbe bastevole a ricondurre il reato nella ipotesi di cui al comma VI dell'art. 73 DPR 309/1990). Con l'ultimo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla riconosciuta aggravante della associazione armata. La sentenza impugnata nulla aveva argomentato in ordine alla dimostrazione della circostanza che l'uso delle armi deve riguardare tutta la attività dell'associazione e non deve essere esclusivamente personale del singolo associato. Al riguardo, era insufficiente e privo di significatività il riferimento, operato dalla Corte territoriale, ad una conversazione intercettata tra i fratelli BU e AN De RO, figlio di IE, vittima di un'imboscata, relativa alla organizzazione di una ritorsione nei confronti del clan antagonista. 3.4. PA SE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 lett e). . La sentenza era del tutto carente ed in palese contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, V comma, logico antecedente della riqualificazione del sodalizio nella ipotesi di cui all'art. 74, comma 6. Sul punto, la Corte barese aveva valorizzato solo la quantità e frequenza dei fatti di smercio, ed aveva omesso di considerare gli altri indici elencati all'art. 73, comma V, DPR 309/1990, compiendo una valutazione astratta e non calata nel caso concreto, per di più operando una dilatazione dei singoli episodi contestati attraverso il richiamo improprio a risultanze investigative che non erano state trasfuse nei capi d'accusa. Per di più, analizzando tutti gli indici normativi, così come indicato dalla sentenza della Sezioni Unite Murolo, con riferimento alla quantità ceduta, tutti gli episodi di cui ai reati fine contestati si riferivano a modesti scambi di droga del tipo hashish e solo in due casi di cocaina;
altrettanto modesta era la quantità di stupefacente detenuto ai fini 6 di spaccio così come breve la tempistica nel corso della quale si era svolta la attività di spaccio ( marzo - luglio 2015); non era peraltro stato individuato alcun riferimento a continui e strutturati sistemi di approvvigionamento della sostanza;
non vi era prova di consistenti quantitativi da immettere sul mercato, e difatti l'impugnata sentenza non ne faceva menzione. Ancora, sempre con riferimento agli indici da analizzare, la modalità della condotta incriminata rivelava in indiscutibile caratteristica di modesto " spaccio da strada" in prossimità di un unico bar, non constando una fonte di rifornimento stabile;
l'esistenza di depositi della sostanza;
una organizzazione strutturata, idonea anche a predisporre sistemi e mezzi per eludere i controlli e a mettere in campo una squadra di pusher;
modestissimo il volume di affari, come si ricavava dalle conversazioni intercettate che facevano riferimento ad incassi di 20, 10, 5 euro. In sintesi, la sentenza impugnata aveva disatteso tutti i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione nell'ambito delle ipotesi lieve sia dei fatti di cessione che della fattispecie associativa, anche con riferimento alla ramificazione ed incidenza criminale dell'associazione sul territorio di riferimento. Con un secondo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione e vizio di travisamento della prova in ordine alla riconosciuta sussistenza della aggravante della associazione armata. Sul punto, la Corte aveva omesso di valutare che la video ripresa del 12 marzo 2019 non consegnava immagini nitide tali da poter fissare l'identità e le caratteristiche strutturali della pistola;
in più, la Corte non si era confrontata con la circostanza che i fatti di cessione contestato riguardanti il sodalizio associativo risalivano al 2015, mentre i fatti che avrebbero disvelato la disponibilità dell'arma risalivano al 2019, con un salto temporale oltremodo significativo. Al riguardo, era insufficiente e privo di significatività il riferimento, operato dalla Corte territoriale, ad una conversazione intercettata tra i fratelli BU e AN De RO, figlio di IE, vittima di un'imboscata, relativa alla organizzazione di una ritorsione nei confronti del clan antagonista ON - ON. Del tutto illogica era l'attribuzione di valenza indiziaria era il fatto che i ON sarebbe stato poi ucciso in un agguato, la cui responsabilità era stata attribuita al PA ER, posto che il delitto era stato realizzato con un fucile e non con una pistola e che comunque il processo non era ancora stato definito. Con l'ultima doglianza deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva offerto risposta al motivo di appello formulato relativamente alla dosimetria della pena, giudicata eccessiva riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod pen, anche considerando il comportamento processuale del 7 ricorrente, che aveva rinunciato al motivo in ordine alla esistenza della associazione ed si era mostrato collaborativo. 3.5 CO SI AM lamenta vizio di violazione di legge in ordine mancata qualificazione giuridica del fatto come ipotesi lieve di cui all'art. 73 v comma e 74, VI comma dpr 309/1990. La Corte aveva escluso l'ipotesi lieve con motivazione laconica e del tutto astratl:a.L'attività della organizzazione criminosa oggetto di valutazione era infatti caratterizzata per un grado di offensività minimo, ma i giudici di merito avevano totalmente omesso di considerare gli indici elaborati dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione della fattispecie, ossia l'ampiezza temporale in cui l'associazione era stata operativa, l'ampiezza del territorio ricoperto, il giro d'affari complessivo dell'associazione, i caratteri qualitativi ed anche quantitativi della struttura. Anche riguardo ai singoli episodi contestati quali reato fine la Corte territoriale non si era confrontata con gli indici normativi secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, e non aveva proceduto alla valutazione globale in concreto degli indici suddetti. Più precisamente, il ricorrente evidenziava che rientra nel fatto di d lieve entità anche il caso del cd " piccolo spaccio", di cui la fattispecie in esame presentava tutte le caratteristiche. 3.6 IE MI deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi attenuata di cui agli artt. 74, quinto e sesto comma. L'impugnata sentenza aveva disatteso in modo incoerente e non rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità tutte le deduzioni difensive avanzate in fase di appello, senza considerare che tutti gli episodi di cessione avevano riguardato modici quantitativi per cifre del tutto esigue, e che l'associazione criminale non presentava alcun carattere di permanenza e stabilità, essendo invece circoscritta ad un limitato arco temporale. Nella specie, al ricorrente erano stati contestati, oltre all'ipotesi associativa, due episodi limitati temporalmente tra il marzo e l'aprile 2015 e il maggio - giugno 2015. Né ostativa poteva essere la contestazione circa la cessione e di diverso tipo di stupefacente ( cocaina), alla luce della chiara pronuncia delle Sezioni Unite Murolo, che non solo non ha ritenuto ostativa la diversità delle sostanze detenute, ma ha imposto la valutazione globale di tutti gli indici normativi di cui all'art. 73, comma V. I fatti contestati dovevano pertanto essere riqualificati con conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. 8 3.7 SI AM NN denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le contestate condotte di cessione di stupefacente ai capi 8 e 16. Quanto al capo 8, il ricorrente era stato erroneamente ritenuto responsabile per due episodi, laddove era stata dimostrata la sua presenza solo per la cessione e di hashish avvenuta il giorgo 8 maggio 2015; la vendita di cocaina che aveva giustificato la contestazione dell'ad 73, comma 1, era riferibiLe soltanto al coimputato PA. Stessi rilievi dovevano farsi per il capo 16, essendo dimostrata, da parte del NN, una sola cessione di hashish, che avrebbe dovuto condurre all'inquadramento del fatto nella ipotesi lieve e non già nel contestato comma 1 dell'art. 73 DPR 309/1990. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, v comma dpr 309/1990per tutte le condotte contestate. La motivazione era astratta, e non teneva conto dei modestissimi quantitativi oggetto delle cessioni nonché del limitato arco temporale di riferimento. ER era la motivazione della Corte laddove aveva ritenuto, per taluni degli episodi in contestazione (capo 16, fatti del 10 giugno 2015) che le cessioni di stupefacente fossero " innumerevoli", benché ne fossero stati documentati soltanto 7 in due ore;
inoltre, per escludere l'ipotesi lieve, la Corte aveva fatto riferimento alla diversità di tipologia delle sostanze nonché all'impiego di mezzo funzionali alla attività di spaccio, senza operare alcun riscontro individualizzante in ordine alla posizione del ricorrente, che aveva ceduto solo hashish e non altre sostanze e non era mai stato trovato in possesso di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento, né era mai stato trovato in possesso di denaro. La Corte non aveva applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite relativi alla valutazione globale di tutti gli indici normativi ai fini di escludere l'ipotesi lieve, e per di più aveva attribuito erroneamente al ricorrente fatti di cui al capo 3 che non gli erano mai stati contestati, con grave vizio motivazionale. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta appartenenza alla associazione criminosa. La Corte territoriale non aveva tenuto in considerazione, offrendo sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, il fatto che il ricorrente non aveva partecipato a riti di affiliazione, aveva solo rapporti cli amicizia con il coimputato PA;
non utilizzava' i mezzi dell'associazione e in particolare non aveva schede telefoniche di copertura;
la sua partecipazione alla attività di spaccio si era protratta soltanto per un mese a fronte dei contestati 4 anni di durata del sodalizio. Su tutti i punti evidenziati nessuna 9 motivazione era stata offerta dalla Corte territoriale. Con il terzo motivo, formulato in termini subordinati rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della associazione criminosa nella ipotesi lieve di cui al sesto comma dell'art. 74, specie in riferimento alle descritte modalità della condotta del ricorrente, limitata nel tempo ed avente ad oggetto modestissime quantità di hashish. Con l'ultimo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, avendo la Corte disposto un aumento per la continuazione collegato alle cessioni di cocaina alle quali il NN era del tutto estraneo. Inoltre, la motivazione era del tutto mancante quanto alla dedotta richiesta del riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4 cod pen. 3.8. IT SE lamenta, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) cod proc pen. Deduceva, al riguardo, di non aver rinunciato al motivo di appello coni il quale era stata impugnata la statuizione del GUP che aveva ritenuto sussistente la fattispecie associativa. Denunciava quindi manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della in ordine alla ritenuta esistenza di una fattispecie associativa, anziché alla ipotesi di concorso di persone, difettando tutti gli indici enucleati dalla consolidata giurisprudenza sul punto, essendo del tutto insufficienti al riguardo i dati enucleati dai giudici di merito quali la stabilità dei rapporti e la continuità di collegamenti, l'esistenza di una rete di fornitori, la divisione dei compiti, la reiterazione delle condotte, elementi del tutto compatibili con una fattispecie di concorso. Mancava del tutto il riferimento alla organizzazione del ritenuto sodalizio nonché alla natura dell'ipotetico contributo offerto dal ricorrente al sodalizio secondo gli approdi della giurisprudenza anche in materia di concorso esterno. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, lett e) e lett. b cod pro: pen in relazione agli artt. 521, 518, 516 cod proc pen, per mancata correlazione tra motivazione e fatto così come descritto nel capo di imputazione con riferimenti ai reati - fine loro contestati. La motivazione della Corte territoriale, al fine di supportare la decisione di non inquadrabilità dei predetti reati fine nell'art. 73, comma V, DPR 309/1990, aveva fatto riferimento a molteplici episodi di sostanza stupefacente che non erano stato oggetto di contestazione. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rientrante nella ipotesi lieve sia quanto ai reati - fine sia relativamente al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 10 1 Va preliminarmente rilevato, ai fini di delineare l'ambito della regiudicanda, nonchè di individuare le questioni suscettibili di essere trattate congiuntamente, che tutti gli imputati, ad eccezione di IT SE e NN SI AM, hanno rinunciato, sin dalla fase di appello, ai motivi attinenti alla responsabilità circa la partecipazione alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Tutti i coimputati, inoltre, hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti la responsabilità in ordine ai reati - fine contestati ( sul punto, la sentenza impugnata dà atto che il NN SI AM, pur non rinunciando ai motivi di appello, ha ammesso, con dichiarazione da lui sottoscritta depositata all'udienza del 1 aprile 2022, la partecipazione ai reati fine contestatigli). Tutti i coimputati hanno poi articolato motivi di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, classificabili, secondo la prospettazione dei ricorsi, nella ipotesi lieve di cui all'art. :73, quinto comma DPR 309/1990 nonchè, conseguentemente, hanno altresì proposto motivi inerenti alla sussumibilità del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, DPR 309/1990. Quanto ai reati - fine così come contestati vi sono poi motivi comuni ai ricorsi di UO MI, UO LA,PA ER, PA SE, IT SE, attinenti al difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine ai reati - fine contestati. Riguardo al reato associativo, i coimputati UO MI, UO LA, PA ER e PA SE hanno articolato motivi circa la ritenuta aggravante della associazione armata. 2. Il reato associativo Tanto premesso, va esaminato, per motivi di priorità logic:a, il primo motivo del ricorso IT con il quale si deduce vizio di motivazione e di violazione di legge circa la ritenuta configurabilità della associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 ( ammessa, peraltro, da tutti gli altri coimputati che hanno rinunciato al motivo di appello). 2.1 II motivo è infondato. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, 11 risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l'esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate,nonché le risultanze dei servizi di video ripresa, dalle quali emerge come il gruppo composto da tutti i coimputati fosse attivo non solo nel rifornimento continuativo dello stupefacente da immettere sul mercato che gestiva, ossia la piazza di spaccio di Trinitapoli, ma anche nella programmazione e nell'organizzazione dell'attività dei propri collaboratori, addetti allo smercio. 2.2 Dirimenti sono le esaustive argomentazioni offerte dalla Corte territoriale alle pagine 167 e seguenti in ordine alla solidità e operatività del gruppo, che aveva continuato ad agire non solo nel 2015, ma certamente fino all'epoca della contestazione ( agosto 2019). In proposito, la Corte territoriale, nel rispondere articolatamente ai motivi di gravame, richiama: 1) i ripetuti arresti in flagranza nel 2017 e 2018 del PA SE, CO SI AM e IT SE per detenzione e cessione di stupefacente proprio nel contesto della piazza di spaccio (Via Casaltrinità e bar La RO dei Venti a Trinitapoli); 2) la segnalazione del BU LA del 26 luglio 2018 trovato in possesso di tre dosi di hashish nonchè di 4.000 euro in contanti;
3) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR 12 RE, risalenti al maggio 2018, il quale aveva riferito di aver saputo dallo IE MI della esistenza di una fiorente piazza di spaccio a Trinitapoli, dichiarazioni che la Corte territoriale riscontra con le risultanze di intercettazioni ambientali inerenti ad accordi per la cessione di stupefacenti intercorsi tra LA UO e OQ IE„ facente parte della consorteria di Andria, cui era affiliato il collaborante CR;
4) le risultanze del videomonitoraggio esterno effettuato n& 2019 sulla casa del UO LA, dal quale era emerso innanzi tutto che il gruppo utilizzava l'abitazione di altro soggetto, il AN LA, sita a pochi metri dalla casa del UO LA, per depositare lo stupefacente e tenere la contabilità (nell'abitazione erano stati visti entrare UO Ncila, IE e CO); 5) il fatto che, all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del AN, era stato rinvenuto un quantitativo di hashish da cui erano ricavabili ben 1200 dosi e 19 involucri di cocaina, materiale da confezionamento e fogli manoscritti riferiti alla contabilità dell'attività di sostanza stupefacente, contraddistinta da numeri e lettere (E per erba, F per fumo, Cosa per cocaina); l'indicazione nominativa dei sodali, riportati con i loro nomi e soprannomi riferiti a UO LA, IE MI, CO SI, con indicazione di cifre considerevoli, quali €.32.000; 6) i riscontri relativi al fatto che il metodo contabile era tipico dell'associazione, riscontri tratti dalle conversazioni ambientali intercettate nel 2015 durante la detenzione del Di RO IE, originario capo dell'associazione, poi assassinato, dalle quali di ricava che il Di RO teneva analoga documentazione circa lo stupefacente acquistato e venduto, ove la tipologia di sostanza era contraddistinta con le medesima terminologia (pag. 179 della sentenza impugnata). 2.3 Inequivocabili e incontestabili sono dunque gli elementi strutturali dai quali emerge il vincolo associativo, primo tra tutti l'esistenza di una contabilità ove erano contrassegnati i nomi degli associati, l'esistenza di luoghi ove era custodito lo stupefacente da spacciare, l'esistenza comprovata della medesima metodologia contabile verificata al momento della detenzione carceraria del De RO, considerato, per stessa ammissione del UO LA, il capo del sodalizio. 4. Ai fini d completare l'esame delle questioni attinenti alla sussistenza e alla connotazione del reato associativo, vanno adesso esaminati il terzo e quarto motivo riguardanti i dedotti vizi di motivazione relativamente al ruolo del UO LA nel sodalizio criminale (terzo motivo del ricorso UO LA) ed in ordine alla sussistenza della aggravante della 13 associazione armata (motivi proposti da UO LA, UO MI , PA ER, PA SE). 3.1 Con i motivi di ricorso si deduce che la Corte di merito aveva richiamato principi giurisprudenziali che riguardavano l'assunzione di incarichi in specifici e rilevanti settori del gruppo, senza c:onsiderare che la compagine in esame non era organizzata in settori, essendo costituita da un piccolo manipoli di soggetto che smerciavano di fronte ad un unico bar. In più, la motivazione era manifestamente contraddittoria laddove aveva ritenuto la posizione qualificata del ricorrente e nel contempo quella di capo indiscusso del De RO IE, posto che H ricorrente BU LA era sotto ordinato al De RO. Ancora, dal materiale istruttorio acquisito, non emergeva affatto uno stato di soggezione degli associati nei confronti del de LA, anzi, risultava la percezione del ricorrente quale soggetto non affidabile e" fuori di testa"; la sentenza era affetta da macroscopico vizio di travisamento della prova allorquando sostiene che solo eccezionalmente il ricorrente provvedeva allo spaccio di strada, mentre le videoregistrazioni nonché le condotte contestate nei capi d'accusa attestano il suo coinvolgimento diretto nella consegna delle dosi;
era stata travisata la portata della frase del CO " lo so che tu mi paghi l'avvocato" in quanto riferita la BU MI, e non a LA;
dalle captazioni non si apprezzava il ruolo di referente del LA sul piano organizzativo, essendo invece egli criticato per la gestione della fase di confezionamento della sostanza;
la Corte non aveva neppure risposto al motivo di appello riguardante la valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore che aveva indicato, quale organizzatore dello smercio nella piana di Trinitapoli, lo IE MI. 3.2 Orbene, deve premettersi che in tema di motivi di ricorso per cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel solco di predetto consolidato indirizzo, si è precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre 14 diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla luce dei principi esposti, la decisione impugnata è del tutto priva del vizio di illogicità manifesta più volte lamentata dal ricorrente, anzi, al contrario, fornisce, su ogni rilievo proposto con i motivi di appello e reintrodotto in questa sede, risposte puntuali e immuni da aporie argomentative. Invero, la Corte barese valorizza il poderoso materiale intercettivo dal quale risulta che era il LA UO che disponeva della droga preparata per la vendita (richiamando varie intercettazioni dalle quali emerge senza equivoco che il LA indicava al PA SE il luogo ove era occultato lo stupefacente, o dalle quali emerge che i sodali andavano dal LA a prendere le " pezzate" da spacciare); che era il LA a ritirare le somme di denaro consegnate quali introiti dello spaccio (vengono citate le riprese in cui è filmata la consegna del denaro più volte al LA nel marzo 2015); era LA UO che decideva le modalità dello spaccio, se alla" piazza" o la vendita a" panette" (conversazione del 15 agosto 2015, con il campanella ER), nonché il prezzo della droga (conversazioni del maggio 2015 tra i sodali CO e PA SE e altri acquirenti, dalle quali emerge che gli sconti dovevano chiederli al UO LA: cfr.pagine 32/44 della sentenza d'appello; la sentenza valorizza ( pag. 45) il rapporto tra il LA ed il capo IE de RO durante la detenzione 01 quest'ultimo, la frase di valore confessorio intercettata il 10 maggio 2015, proferita nei confronti del PA SE ( vai davanti a casa che devo dare disposizioni). La motivazione impugnata è dunque pienamente rispettosa dei principi enunciati da questa Corte di legittimità in ordine alla figura dell'organizzatore di cui all'art.74 DPR 309/1990 , secondo cui, promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris"; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991 Rv. 186226; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 Rv. 268962) Di recente, si è ulteriormente chiarito ( con valore decisivo dirimente in ordine alla doglianza secondo cui il capo dell'organizzazione criminale sarebbe stato il de RO IE) che La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al 15 traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Ftv. 271707 - 01). E si è vieppiù chiarito che il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticalie, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio: cfr Sez. 4 - , n. 28167 del 16/06/2021 , Rv. 281736 - 02; Sez. 2 - ,n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 02). Conclusivamente, le critiche si risolvono dunque in censure volte alla valorizzazione di elementi non essenziali e al tentativo di una ricostruzione alternativa, senza intaccare il solido impianto argomentativo della decisione impugnata. 3.3 Stesse considerazioni si impongono relativamente al motivo del ricorso proposto da UO LA, UO MI, PA SE e PA ER con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 DPR 309/1990 (associazione armata). Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva valorizzato le video riprese del 12 marzo 2019, ma il video non aveva restituito immagini nitide dalle quali risalire alla identità e caratteristiche strutturali della pistola, tanto è vero che gli inquirenti non avevano proceduto alla immediata perquisizione locale e personale. Inoltre, l'attività del sodalizio è documentata solo nel 2015 e la motivazione non si era confrontata con la problematica del collegamento della supposta detenzione di arma con le finalità dell'associazione criminale, non essendo sufficiente, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimtià, la mera detenzione dell'arma da parte di un associato. Al riguardo, le fonti di prova citate dalla Corte di merito, relative alle captazioni intervenute con il figlio del De RO, non avevano decisiva portata indiziante, né vi sono elementi che attestino la solidità del collegamento operato dalla sentenza impugnata con il successivo omicidio del ON SI, colpito da un fucile, e non da una pistola, e per il quale l'odierno ricorrente non era neppure indagato. 16 La critica contenuta nei motivi di ricorso attiene ad elementi privi di decisività, totalmente inidonei a minare la tenuta logica della decisione impugnata;
primo tra tutti la considerazione riguardante la scarsa chiarezza dei fotogrammi delle riprese effettuate il 12 marzo 2019, non essendo comunque in contestazione che dai fotogrammi sia visibile una pistola nella disponibilità del BU LA. La decisione impugnata (pag. 48 - 52) compie una analitica disamina delle intercettazioni ambientali intercorse tra il UO LA e gli altri sodali nell'immediatezza dell'omicidio del De RO IE, capo dell'associazione criminale, ad opera del clan avversario ON - ON, conversazioni intercorse nel gennaio, febbraio e marzo 2019, che chiariscono in modo lampante il quadro in cui operava l'associazione criminale nonché la perduranza della stessa. La Corte barese, invero, trae dall'esame del materiale intercettivo conclusioni pienamente in linea con il significato oggettivo delle risultanze delle captazioni medesime, citando la conversazione con il figlio della vittima, De RO AN, in cui si dice " li devi prendere, li devi sparare in testa e andare a buttare .. noi non siamo milu'.. che IN è stato ucciso nel 2004 siamo nel 2019 e non ne sta vendetta., noi siamo qualcosa di più, abbiamo le persone giuste, teniamo i ragazzi con le palle sotto"), in cui è inequivoco il riferimento ad una azione violenta di vendetta criminale;
la conversazione con il PA SE e sempre il figlio del De RO, da cui emerge il timore che il ON avrebbe potuto commettere un omicidio ai loro danni e si parla di aspettare;
il colloquio del marzo 2019 tra LA e PA ER, da cui emerge l'intenzione di effettuare l'omicidio degli esponenti del clan avversario ad opera del PA, richiamando il fatto che nel successivo mese di aprile il ON SI AM fosse stato ucciso ( da ciò è seguita la condanna del PA ER in primo grado con sentenza emessa dal GUP di Bari il 2 marzo 2021). La motivazione offerta dalla Corte territoriale chiarisce bene, e risponde al relativo motivo dedotto in appello - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - come la disponibilità dell'arma in capo al UO ( non messa in discussione dalle riprese video) non potesse ricollegarsi ad un mero utilizzo personale del UO, emergendo invece dal materiale compiutamente analizzato una chiara intenzione di reagire all'omicidio del De RO con una azione armata, laddove si parla di disponibilità di ragazzi con le palle e aggiustati bene, del fatto che loro erano diversi da " Milù" per cui non c'era stata vendetta. Il tessuto argomentativo della Corte territoriale non presenta alcuna illogicità manifesta, né sono censurabili le letture delle risultanze ( per la verità prive 17 di equivocità) del compendio intercettivo. In proposito, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). La disponibilità accertata di un'arma in capo al ricorrente e i documentati propositi di vendetta ai danni degli esponenti del clan avversario, pilastri logici del ragionamento della Corte territoriale, sono sorretti da un ragionamento coerente, non scalfito dagli elementi addotti nei motivi di ricorso, privi di decisività. Il percorso motivazionale è poi in linea con l'orientamento espresso, anche di recente, da questa Corte di legittimità, secondo cui, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (.Sez.
6 - n. 15528 del 12/01/2021 , Rv. 281212 - 02). Nel caso in esame, la rappresentazione circa la disponibilità di armi va anche al di là della semplice prevedibilità, poiché le conversazioni captate, richiamate dalla sentenza impugnata, evidenziano espliciti contatti tra i fratelli UO e i PA con il figlio del De RO IE ( si ripete, capo dell'associazione secondo la stessa prospettazione del ricorrente UO LA nei motivi di ricorso), inerenti alla progettazione di azioni armate nei confronti del clan rivale. 4. Esaminate le questioni attinenti alla sussistenza e alla struttura della associazione, vanno adesso trattati i motivi proposti da IT SE e NN SI AM circa la partecipazione al sodalizio. 4.1 Il ruolo del IT SE nella associazione è puntualmente e diffusamente argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 152 e seguenti ove, con accurata analisi delle conversazioni intercettate e nonchè delle risultanze dei servizi dì video ripresa, i giudici di merito danno conto di come: 1) il IT SE fosse stabilmente inserito nei turni della piazza di spaccio di Trinitapoli;
2) il predetto IT era assoggettato agli ordini e al controllo del UO LA ( si veda la minuziosa analisi delle conversazioni telefoniche in cui il predetto UO cerca il IT, si 18 lamenta dei suoi ritardi, si duole delle inefficienze del IT nell'occultare lo stupefacente destinato allo spaccio, cfr. ad esempio conversazione del 31 maggio 2015); 3) al IT, come detto, era affidato anche il compito di nascondere i pacchetti di droga destinata allo smercio nella piazza di spaccio (si veda, tra le plurime fonti citate, la conversazione del 31 maggio 2015; le risultanze del servizio di video ripresa del 16 giugno 2015, ove l'imputato veniva immortalato mentre occultava un pacchetto che risultava contenere cocaina occultando lo stuefacente nell'impalcatura di un palazzo in costruzione); 4) il IT riceveva dal UO LA un pagamento a giornata per le sue attività di spaccio (cfr. conversazione del 2 giugno 2015 tra CO e Saracino in cui CO, riferendosi alla partecipazione al matrimonio di IE MI e a chi doveva essere presente nei turni di spaccio, dice testualmente" posso prendere io il posto di SE... ma io devo riscuotere la giornata come la prende SE.. che devo stare mattina, pomeriggio e sera.. no che devo impazzire.. poi mi vengono dieci alla volta"). 4.2 Con argomentazioni coerenti a prive di vizi di illlogicità, la Corte territoriale rileva dunque come dal tenore delle conversazioni si evince inequivocabilmente l'inserimento del IT nell'organizzazione per svolgere l'attività di spaccio, a fonte della quale era pagato a giornata, servendo clientela che si presentava a" dieci alla volta". 5. Venendo al ricorso NN, va rilevato che i motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione di colpevolezza dei reati di cui all'art. 73, comma 1, contestati ai capi 8 e 16, non tiene conto della intervenuta ammissione di responsabilità dell'imputato in ordine ai tutti i fatti nella loro materialità, con la dichiarazione da lui stesso sottoscritta e depositata all'udienza del 1 aprile 2022. In questa sede, dunque, non sono ammissibili rivisitazioni, prospettate come vizi di motivazione, che tendano a rimettere in discussione i fatti ammessi così come contestati,riguardanti la cessione sia di hashish che di cocaina. 5.1 Circa partecipazione al reato associativo del NN SI AM, la Corte osserva (pag.142) con motivazione che non viene specificamente attaccata nei motivi di ricorso, riportando il contenuto delle conversazioni intercettate, che il NN era pienamente partecipe della strutturata attività della piazza di spaccio, in quanto indicava agli acquirenti il luogo delle vendite, sollecitava il PA a recapitare la droga venduta all'acquirente, faceva riferimento al UO LA criticando e modalità di confezionamento dello stupefacente (la mano di LA.. le fa troppo 19 piccole..), veniva lasciato da solo nel luogo delle vendite con indicazioni circa il luogo ove era nascosto l'hashish da spacciare;
avvisava i PA del'appostamento delle forze dell'ordine. La sentenza impugnata riporta, analiticamente, i riscontri delle videoriprese posizionate il 10 giugno 2015 nei pressi della abitazione del UO LA, ove il NN, unitamente al CO, era addetto quel giorno al turno di spaccio e veniva ripreso mentre prelevava le dosi preconfezionate dalla impalcatura del palazzo in costruzione di via Casaltrinità, nascondendo poi lo stupefacente in pacchetti di sigarette che faceva poi raccogliere agli acquirenti e collaboratori, svolgendo detta attività per più ore. 5.2 Va allora ricordato che, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 - 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 - 06). Nessun dubbio, dunque, sul ruolo del NN, che esercitava con regolarità e stabilità la propria attività inserendosi nei turni di spaccio dell'associazione, era assoggettato agli ordini del UO, collaborando anche nelle attività di occultamento delle sostanze destinate allo smercio, e assumendo dunque consapevolmente, un ruolo specifico all'interno del sodalizio criminale. E si deve infine sottolineare come il motivo di ricorso si sostanzia in una generica doglianza circa la insussistenza dei connotati tipici del reato associativo e dei requisiti di partecipazione all'associazione, senza affrontare i diffusi passaggi motivazionali della sentenza impugnata, con i quali mostra di non confrontarsi, se non per prospettare mere ricostruzioni alternative dei fatti. E' invero consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella 20 fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). 6 . I reati - fine 6.1 Ricorso NN Va evidenziato, come già esposto, che non può essere nuovamente discussa la questione relativa all'attribuzione al NN delle contestate cessioni di cocaina, data la pacifica ammissione del NN riguardanti la materialità dei fatti contestati. Il ricorrente tenta di proporre, sotto il profilo della qualificazione giuridica, questioni che attengono invece alla ricostruzione dei fatti, ammessi invece dal medesimo imputato nella loro materialità. 6.2 Va poi esaminato il motivo, comune ai ricorrenti UO LA, UO MI, PA ER, PA SE e IT SE, in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza riguardo a tutti i reati - fine, in particolare quello di cui al capo 3 dell'imputazione, contestato ai BU e ai PA, nonché a IT e IE, in cui la Corte territoriale avrebbe conteggiato gli episodi di cessione che non erano neanche stati riportati nel capo di imputazione. Sul punto, va innanzi tutto rilevato che, quanto al reato - fine di cui al capo 3 dell'imputazione, anche la sentenza del GUP di Bari fa riferimento alle attività di video ripresa e conteggia analiticamente gli episodi di cessione evincibili dalle consegne filmate, giungendo a quantificare 135 consegne in un mese e mezzo (3 marzo 2015 - 19 aprile 2015). Sul reato contestato al capo 3, la motivazione del giudice di appello è anche graficamente sovrapponibile a quella del primo giudice nel punto in cui argomenta la colpevolezza degli imputati . Orbene, come già evidenziato, UO MI, UO LA, PA ER e IE MI hanno rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per tutti i reati loro contestati;
PA SE ha rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per il reato associativo e ai reati fine contestati nonché al motivo sulla aggravante della associazione armata. Pertanto, in ordine al lamentato difetto di correlazione tra accusa e sentenza e della dedotta " moltiplicazione" degli episodi di cessione non riportati nel capo di accusa, è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado emessa dal GUP di Bari, per effetto della rinuncia al motivo in ordine alla affermazione della responsabilità, è ormai passata in giudicato sul punto. La rinuncia parziale 21 ai motivi d'appello determina infatti il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, sicc:hè non possono proporsi in cassazione censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (cfr. per tutti Sez.
2 - n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01.). Tanto chiarito, relativamente alla restanti imputazioni, la sentenza di secondo grado, lungi dall'addebitare fatti non contestati, si limita a suffragare l'affermazione di colpevolezza nei limiti del devoluto attingendo al copiossissimo materiale investigativo in atti, confluito nella cognizione dei giudice dell'udienza preliminare in forza della scelta processuale del rito abbreviato. La motivazione dei giudici di appello, che riportano il tenore delle conversazioni tra i coimputati, tratte dalle intercettazioni in atti, si pongono in perfetta correlazione con i reati fine contestati, in quanto documentano - come riportato nei capi di imputazione - le attività di detenzione e di vendita di quantità impreciisate di stupefacenti ad altrettanto imprecisati acquirenti. 7. Qualificazione giuridica 7.1 Devono quindi essere esaminati i motivi i motivi attinenti alla qualificazione giuridica dei reati fine nonchè, conseguentemente, dell' associazione nella ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto, va innanzi tutto ricordato che sono sorrette da granitiche basi logiche e sono immuni dalle censure di mero fatto mosse con i motivi di ricorso le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla durata del reato associativo, non affatto limitata a pochi mesi nel 2015, ma protrattasi fino all'epoca delle contestazione ( agosto 2019), e quindi dotata di sicura e solida stabilità. Come già esposto al par.2.2, con passaggio che si ritiene opportuno riportare nuovamente, la Corte territoriale richiama sul punto: 1) i ripetuti arresti in flagranza nel 2017 e 2018 del PA SE, CO SI AM e IT SE per detenzione e cessione di stupefacente proprio nel contesto della piazza di spaccio (Via Casaltrinità a Trinitapoli); 2) la segnalazione del BU LA del 26 luglio 2018 trovato in possesso di tre dosi di hashish nonchè di 4.000 euro in contanti;
3) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR RE, risalenti al maggio 2018, il quale aveva riferito di aver saputo dallo IE MI della esistenza di una fiorente piazza di spaccio a Trinitapoli, dichiarazioni che la Corte territoriale riscontra con le risultanze di intercettazioni ambientali inerenti ad accordi per la cessione di stupefacenti intercorsi tra LA UO e OG IE„ facente parte della consorteria di 22 Andria, cui era affiliato il collaborante CR;
4) le risultanze del videomonitoraggio esterno effettuato nel 2019 sulla casa del UO LA, dal quale era emerso innanzi tutto che il gruppo utilizzava l'abitazione di altro soggetto, il AN LA, sita a pochi metri dalla casa del UO LA, per depositare lo stupefacente e tenere la contabilità (nell'abitazione erano stati visti entrare I3uonarota Ncila, IE e CO); 5) il fatto che, all'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del AN, era stato rinvenuto un quantitativo di hashish da cui erano ricavabili ben 1200 dosi e 19 involucri di cocaina, materiale da confezionamento e fogli manoscritti riferiti alla contabilità dell'attività di sostanza stupefacente, contraddistinta da numeri e lettere (E per erba, F per fumo, Cosa per cocaina); l'indicazione nominativa dei sodali, riportati con i loro nomi e soprannomi riferiti a UO LA, IE MI, CO SI, con indicazione di cifre considerevoli, quali €.32.000; 6) i riscontri relativi al fatto che il metodo contabile era tipico dell'associazione, riscontri tratti dalle conversazioni ambientali intercettate durante la detenzione del Di RO IE, originario vertice dell'associazione poi assassinato, dalle quali di ricava che il Di RO teneva analoga documentazione circa lo stupefacente acquistato e venduto, ove la tipologia di sostanza era contraddistinta con le medesima terminologia (pag. 179 della sentenza impugnata). 7.2 In ragione dì quanto esposto, nonché delle considerazioni che seguono, deve dunque rilevarsi l'infondatezza dei motivi riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, e 74, sesto comma, DPR 309/1990. 7.3 Come noto, ricorre la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e sempre che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 . Si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata, appunto, dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Come già chiarito da questa Corte, ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione 23 in esame non concreto: la fattispecie si raggiunga ideato, non in tutti cui i casi in criminoso, come per dinamica operativa realizzato nella sua concreta di lieve entità. Si è evidenzial:o e di fatti di compatibili strutturali ridotti e spaccio tutti qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà può essere la prova progettato, avesse ad come "in detenzione, con la attribuirsi compie in configurata che il programma oggetto solo fatti presenza di profili approvvigionamento da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui aWart. 73 comrna 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto possibilità di più se coinvolgenti soggetti che abbiano la influire sulle determlinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica " (cosi testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv.267267). 7.4 Tanto premesso in ordine al reato associativo e venendo, preliminarmente, ai reati - fine contestati, va ricordato che, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quanl:ità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01. Si può comunque ritenere non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione;
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata;
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615- 01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte 24 regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzalles, in motivazione). Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio le concrel:e articolazioni dell'attività, il modo con cui essa e compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, AN ,non massimata. In sintesi, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( come ripetutamente adombrato dagli imputati nei motivi di ricorso) ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di 25 tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente 'Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 Rv. 272529 - 01. 7.5 In applicazione di tali principi, la Corte di appello ha chiarito come i singoli fatti di spaccio non possano essere ricondotti nella fattispecie di lieve entita di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in tal senso si sono valorizzate, in sintesi: a) le modalità dell'attività illecita, svolta in modo seriale, continuo ed articolato per più ore giornaliere, monitorate dalle riprese video, all'interno di una piazza fissa di spaccio, con un gruppo di pusher facenti capo al UO LA;
b) in proposito, la sentenza impugnata sottolinea, con riferimento ai singoli episodi contestati, che dalle risultanze del monitoraggio video e dalle conversazioni intercettate emergeva che l'attività di cessione si protraeva per ore ed ore continuative, come analiticamente sottolineato nelle motivazioni che riguardano le condotte di spaccio di tutti i coimputati (esemplificativa, a pag. 73 della sentenza, la descrizione della condotta del PA SE, protratta per circa dieci ore); che intercorrevano continue comunicazioni tra i componenti del gruppo associativo, con rifornimenti continui se la sostanza terminava, e con successiva consegna del denaro al UO LA;
che il quantitativo di stupefacente smerciato non era certamente irrisorio, come dimostra ad esempio la condotta descritta al capo 11, relativa alla detenzione illecita a fini di spaccio di 65 dosi droganti di hashish;
nonché il reato di cui al capo 20 attribuito a BU LA e MI, PA ER e CO SE, sorpresi in flagranza di reato nei medesimi luoghi oggetto della piazza di spaccio nel 2015, in cui si citano conversazioni da cui emerge il conteggio di somme di danaro per oltre 4000 euro relative al pagamento dei fornitori di hashish e cocaina, nonché il riferimento, nella conversazione del 5 maggio 2019, al " tre chili di fumo" che erano stati tutti pagati;
c) la capacità di approvvigionamento sistematico di sostanza stupefacente da parte del gruppo criminale, avvalorata dalla solida presenza del medesimo gruppo sul territorio anche dopo anni dall'avvio dei primi atti di indagine. Completa il quadro, sottolinea la Corte, anche la sicura configurabilità della disponibilità di armi, che 26 impedisce del tutto di ricondurre la fattispecie esaminata a quei canoni di offensività minima che caratterizzano l'invocata fattispecie attenuata. A fronte di tale solida trama argomentativa, rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, i motivi di ricorso sono fondati su mere prospettazioni alternative, inidonee ad attaccare la sentenza impugnata. 8.Vanno adesso esaminati i motivi sul trattamento sanzionatorio proposti dal UO LA, PA SE e dal NN SI AM. 8.1 Quanto al UO, contrariamente a quanto affermato nell'ultimo motivo di ricorso , secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe graficamente risposto ai motivi di appello riguardanl:i il trattamento sanzionatorio applicato al LA UO, deve rilevarsi che la Corte barese, alla pagina 181, e prima ancora 178, dedica ampio ed esaustivo spazio innnanzi tutto alla valutazione dei tratti della personalità dell'imputato, valorizzando la posizione e il ruolo di quest'ultimo nel sodalizio;
esclude diffusamente l'applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità e la recidiva con congrua motivazione rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa corte di legittimità, e fissa la pena base nel minimo edittale riguardo alla fattispecie criminosa riconosciuta a suo carico, il che dunque, richiederebbe, in base ai consolidati principi, una motivazione anche più concisa rispetto a quella, si ripete, ampia e diffusa, fornita dalla Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio. 8.2 Infondata anche la doglianza di PA SE, che deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva offerto risposta al motivo di appello formulato relativamente alla dosimetria della pena, giudicata eccessiva riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod pen, anche considerando il comportamento processuale del ricorrente, che aveva rinunciato al motivo in ordine alla esistenza della associazione ed si era mostrato collaborativo. La Corte territoriale valuta, invero, il comportamento processuale dell'imputato cui sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la inapplicabilità del beneficio nella massima estensione risulta coerentemente e logicamente motivato dal perpetuarsi dell'attività di spaccio che ha visto protagonista il ricorrente, con argomentazione non specificamente censurata. Va inoltre ricordato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel 27 riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.( Sez. 2 - , n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01). 8.3 Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio dedotte da NN SI AM, va evidenziato, come già esposto, che non può essere nuovamente discussa la questione relativa all'aumento per la cessione di cocaina, data la pacifica ammissione del NN riguardanti la materialità dei fatti contestati. Infondata è invece la doglianza attinente alla mancanza di motivazione relativamente alla invocata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. La Corte barese tratta diffusamente la richiesta di applicazione della circostanza attenuante alle pag. 178 e 179 della sentenza impugnata, affrontandola come unica questione proposta da più imputati nei motivi di gravame. Anche se il NN non viene citato tra i proponenti il motivo, è evidente che la esaustiva motivazione riguarda comunque la questione nel suo complesso, che viene affrontata con argomentazioni non illogiche e rispettose dei principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod pen, rileva l'oggettiva incompatibilità dell'attenuante medesima con il grado di offensività delle condotte, poste in essere con modalità sistematica, costante e ininterrotta in una pizza di spaccio, in attuazione di un programma di diffusione dello stupefacente idoneo a provocare una lesione dei beni giuridici protetti ben lontano dalla speciale tenuità del disvalore sociale richiesto dalla norma invocata. Rileva poi la Corte, parimenti con motivazione immune da vizi, l'oggettiva inconciliabilità della attenuante in parola con il reato associativo. 8.4 Infine, considerato che per tutti i ricorrenti la Corte ha applicato la pena stabilita nel minimo edittale, non può sottacersi come è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale 28 j r\ (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06 /2009, Rv. 245596 - 01). 9. Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere rigettati. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi di UO MI, UO LA, PA ER, PA SE, CO SM AM, IE MI, NN SI AM, e IT SE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto il legittimo impedimento del difensore dispone lo stralcio delle posizioni di AC LO e EL MA con rinvio a nuovo ruolo e la formazione di un altro fascicolo processuale. Roma, 22 giugno 2023 Il Consigli re estensore Il Presigente Lor danaidchè AN Ma5Ciapi o