Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15342
CASS
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità

    La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, accogliendolo parzialmente. Ha riscontrato un'incongruità della motivazione su un punto essenziale, ritenendo il percorso giustificativo contraddittorio e non sufficientemente chiaro riguardo al ripensamento dell'imputata e alla sua manifestazione.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla valutazione delle prove

    La Corte ha riscontrato un'incongruità della motivazione su un punto essenziale, ritenendo il percorso giustificativo contraddittorio e non sufficientemente chiaro riguardo al ripensamento dell'imputata e alla sua manifestazione.

  • Accolto
    Travisamento probatorio del file audio/video

    La Corte ha riscontrato un'incongruità della motivazione su un punto essenziale, ritenendo il percorso giustificativo contraddittorio e non sufficientemente chiaro riguardo al ripensamento dell'imputata e alla sua manifestazione.

  • Improcedibile
    Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di ricorso a seguito dell'accoglimento del primo motivo, che ha comportato l'annullamento della sentenza con rinvio.

  • Improcedibile
    Violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desunta da conversazione

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di ricorso a seguito dell'accoglimento del primo motivo, che ha comportato l'annullamento della sentenza con rinvio.

  • Improcedibile
    Mancata assunzione di una prova decisiva

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di ricorso a seguito dell'accoglimento del primo motivo, che ha comportato l'annullamento della sentenza con rinvio.

  • Improcedibile
    Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di ricorso a seguito dell'accoglimento del primo motivo, che ha comportato l'annullamento della sentenza con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15342
    Data del deposito : 28 aprile 2026

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