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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15342 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'IN LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IN Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso L'avvocato Siciliano Giuseppe del Foro di Nola in difesa di D'IN LL conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 22 giugno 2023, con la quale LL D’IN è stata ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. e condannata anche alle conseguenti statuizioni civili. La riconducibilità del reato – l’incendio dello Stabilimento balneare Duna 31.5 sito in Sabaudia avvenuto in epoca antecedente e prossima al 6 gennaio 2022 – a LL D’IN in qualità di mandante, è stata ricostruita sulla scorta della conflittualità del rapporto tra l’imputata e le proprietarie della struttura, oltre che alla luce della non plausibilità delle spiegazioni alternative fornite dall’imputata e dalla figlia (successivamente assolta) in sede di interrogatorio di garanzia. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15342 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 24/02/2026 In particolare, i rapporti di confidenzialità e cordialità con l’autore dell’incendio sono stati giudicati incompatibili con la tesi difensiva dell’origine estorsiva del pagamento di 1.000 euro effettuato dalla D’IN in favore di AL LI (autore materiale dell’incendio) successivamente al fatto. I rapporti tra i due, infatti, si sono interrotti soltanto dopo aver appreso di essere indagati. Hanno corroborato l’accusa, inoltre, le conversazioni auto-accusatorie intercettate intercorse tra l’imputata e sua figlia immediatamente dopo l’assunzione a sommarie informazioni. Dalle stesse è emersa, da un lato, la preoccupazione delle due per le indagini in corso, dall’altro la diretta ascrivibilità della condotta, da parte della figlia, alla madre. Ulteriore prova è emersa dal video registrato qualche giorno dopo i fatti dalla figlia dell’imputata alla presenza e all’insaputa di LI che, nell’occasione, aveva riferito di aver compiuto l’azione delittuosa su pregresso accordo con l’imputata, seppure la stessa avesse, infine, mostrato proposito contrario. Sono state escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta processuale tenuta dall’imputata alla quale è stata inflitta una pena quantificata in misura superiore al minimo edittale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione LL D’IN, per mezzo del proprio difensore, avv. Giuseppe Siciliano, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, nonché motivazione illogica sulla valutazione delle prove e travisamento probatorio del file audio/video prodotto. L’unica prova vera e decisiva, costituita dalla conversazione tra ZI (la figlia dell’imputata) e LI (l’autore dell’incendio), sarebbe stata travisata laddove, pur a fronte della emersione della circostanza che l’imputata, dopo aver manifestato il desiderio che lo stabilimento scomparisse, aveva espresso la volontà contraria e desistito dal proposito intimando all’uomo di non agire. La pretesa economica di LI – così definibile, piuttosto che pagamento del prezzo concordato –, di conseguenza, è divenuta dato neutro, avendo l’autore dell’azione preteso il denaro per il sol fatto di aver, comunque, realizzato l’originario proposito della donna. Sono rimasti incerti il grado di convinzione con cui si era manifestato il ripensamento, l’assenza di movente, restando plausibile che l’azione sia stata compiuta, in definitiva, non in esecuzione di un accordo criminoso fermo, bensì contro il volere della donna.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desunta da conversazione. La Corte di appello ha completamente omesso l’analisi e la valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’audizione del testimone PI, la quale avrebbe permesso una migliore identificazione della fonte di quella conversazione. Ciò ha determinato, di conseguenza, un apprezzamento non consentito di quella interlocuzione che, peraltro, è idonea a chiarire esclusivamente chi fossero gli esecutori dell’azione.
3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva. Analoga omissione è stata resa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta di trascrizione dei contenuti evinti dal file audio/video, che avrebbe permesso di chiarire alcuni punti (quali, ad esempio, il grado e la consistenza della prima richiesta e del successivo ripensamento dell’imputata, e le ragioni per le quali la stessa aderì alla pretesa economica).
3.4. Con il quarto motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Omessa o carente motivazione vi è, inoltre, con riguardo alla invocazione delle circostanze attenuanti generiche, al cui proposito i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il comportamento processuale dell’imputata, quanto dichiarato durante gli interrogatori e, soprattutto, la produzione del file audio/video, l’unica vera prova in atti. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria a supporto della discussione orale nel corso della quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si censura l’incongruità della motivazione su un punto essenziale rispetto al quale, effettivamente, il percorso giustificativo è contraddittorio. 2. La ricostruzione della sentenza prende le mosse dalle intercettazioni del 23 febbraio 2022 tra IN L’MO e AN PI e del 7 giugno 2022 tra l’imputata e la figlia, NA ZI, originaria coimputata. Dalla prima sembrerebbero emergere dei sospetti in punto di identificazione della mandante dell’azione incendiaria nell’imputata che, proprio per queste ragioni, è stata sottoposta ad intercettazioni. Nel corso delle operazioni è stato captato il colloquio con la figlia del 7 giugno 2022 reputato di particolare rilievo indiziario tanto che è stato seguito, nell’ottobre 2022, dall’adozione della misura cautelare sia nei confronti degli autori materiali dell’incendio (AL LI e ON Petriccui) che delle mandanti (le originarie coimputate). La sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla D’IN in sede di interrogatorio di garanzia nel corso del quale non ha negato di avere rivolto una battuta a LI circa il proprio desiderio che lo stabilimento balneare Dune 31.5. sparisse, precisando anche che, tempo dopo, lo stesso LI le ha manifestato l’intenzione di bruciare lo stabilimento, suscitando la reazione contraria della donna presso la quale LI si nuovamente presentato dopo avere compiuto il gesto delittuoso e chiedendo il pagamento di una somma di denaro. A seguito delle pressioni subite, la donna ha corrisposto pagato a LI 1.000 euro. Operata tale ricostruzione sulla scorta dei dati obiettivi disponibili, la Corte di appello ha svolto considerazioni, in termini perplessi, contraddittori e di tipo essenzialmente, probabilistico in relazione alla scarsa credibilità delle tesi difensive. In primo luogo, ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata sulla base di elementi incerti e non sufficientemente esplicitati, quali la «confidenzialità e cordialità tra le parti» o, addirittura una «intimità di rapporti» non meglio chiarita, a fronte di una spiegazione difensiva non astrattamente illogica e priva di una sua plausibilità. Difetta, in primo luogo, una chiara ed espressa indicazione dei passaggi delle intercettazioni, successive all’episodio delittuoso, dalle quali sia possibile ricavare quanto sostenuto dai giudici di merito. A ciò va aggiunto l’ulteriore e fondamentale considerazione che poggia sul fatto che, secondo la stessa Corte di appello, assume rilievo decisivo, ai fini della ricostruzione della vicenda, la video registrazione di un colloquio del 7 gennaio 2022 intercorso tra la ZI e LI. Proprio in occasione della valutazione di tale (reputato) essenziale apporto istruttorio si riscontra il passaggio della sentenza maggiormente critico poiché si legge a pag. 6 della motivazione che «a seguito delle pressanti domande della ragazza, l'imputato inizialmente ribadiva più volte di avere dato fuoco al chiosco, perché incaricato da D’IN LL, salvo poi aggiungere che a fronte del manifestato ripensamento della donna, aveva comunque proceduto a portare a compimento l'azione criminale avendo ormai “adocchiato” lo stabilimento». La Corte di appello ha poi proseguito segnalando come «fermo ed assodato, dunque, che D'IN LL non si era limitata a fare una innocua battuta, avendo per converso conferito un preciso incarico a LI AL, non è dato sapere se e con quale convinzione la stessa avrebbe esternato all'esecutore materiale la volontà di desistere dall'impresa delittuosa». Quindi, non è smentito ciò che l’imputata ha sostenuto in merito alla richiesta rivolta all’esecutore di non procedere all’incendio, essendo rimasto inesplorato e, dunque, incerto, il profilo della serietà del ripensamento della D’IN e se e come lo stesso si è manifestato. Sul punto, tuttavia, la questione non avrebbe potuto essere frettolosamente liquidata dai giudici di merito in termini che sono risultati perplessi e incerti (anche a fronte del passaggio della motivazione sopra illustrato), a fronte della emersione e della esplicitazione di un dato, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, potenzialmente destrutturante rispetto alla ipotesi accusatoria. 4 Peraltro, su tale aspetto la sentenza di appello diverge da quella di primo grado che ha ritenuto il video totalmente inidoneo ad introdurre elementi favorevoli alla difesa (pag. 17 della sentenza di primo grado). Rimane, pertanto, non sufficientemente chiarito un passaggio essenziale della ricostruzione accusatoria che risulta privo di adeguata spiegazione, anche in relazione alla inconferenza o irrilevanza degli approfondimenti istruttori di cui al terzo motivo di ricorso. 3. Da quanto esposto discende l’accogliento del motivo di ricorso illustrato e, previo assorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dal Consigliere IN Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso L'avvocato Siciliano Giuseppe del Foro di Nola in difesa di D'IN LL conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 22 giugno 2023, con la quale LL D’IN è stata ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. e condannata anche alle conseguenti statuizioni civili. La riconducibilità del reato – l’incendio dello Stabilimento balneare Duna 31.5 sito in Sabaudia avvenuto in epoca antecedente e prossima al 6 gennaio 2022 – a LL D’IN in qualità di mandante, è stata ricostruita sulla scorta della conflittualità del rapporto tra l’imputata e le proprietarie della struttura, oltre che alla luce della non plausibilità delle spiegazioni alternative fornite dall’imputata e dalla figlia (successivamente assolta) in sede di interrogatorio di garanzia. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15342 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 24/02/2026 In particolare, i rapporti di confidenzialità e cordialità con l’autore dell’incendio sono stati giudicati incompatibili con la tesi difensiva dell’origine estorsiva del pagamento di 1.000 euro effettuato dalla D’IN in favore di AL LI (autore materiale dell’incendio) successivamente al fatto. I rapporti tra i due, infatti, si sono interrotti soltanto dopo aver appreso di essere indagati. Hanno corroborato l’accusa, inoltre, le conversazioni auto-accusatorie intercettate intercorse tra l’imputata e sua figlia immediatamente dopo l’assunzione a sommarie informazioni. Dalle stesse è emersa, da un lato, la preoccupazione delle due per le indagini in corso, dall’altro la diretta ascrivibilità della condotta, da parte della figlia, alla madre. Ulteriore prova è emersa dal video registrato qualche giorno dopo i fatti dalla figlia dell’imputata alla presenza e all’insaputa di LI che, nell’occasione, aveva riferito di aver compiuto l’azione delittuosa su pregresso accordo con l’imputata, seppure la stessa avesse, infine, mostrato proposito contrario. Sono state escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta processuale tenuta dall’imputata alla quale è stata inflitta una pena quantificata in misura superiore al minimo edittale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione LL D’IN, per mezzo del proprio difensore, avv. Giuseppe Siciliano, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, nonché motivazione illogica sulla valutazione delle prove e travisamento probatorio del file audio/video prodotto. L’unica prova vera e decisiva, costituita dalla conversazione tra ZI (la figlia dell’imputata) e LI (l’autore dell’incendio), sarebbe stata travisata laddove, pur a fronte della emersione della circostanza che l’imputata, dopo aver manifestato il desiderio che lo stabilimento scomparisse, aveva espresso la volontà contraria e desistito dal proposito intimando all’uomo di non agire. La pretesa economica di LI – così definibile, piuttosto che pagamento del prezzo concordato –, di conseguenza, è divenuta dato neutro, avendo l’autore dell’azione preteso il denaro per il sol fatto di aver, comunque, realizzato l’originario proposito della donna. Sono rimasti incerti il grado di convinzione con cui si era manifestato il ripensamento, l’assenza di movente, restando plausibile che l’azione sia stata compiuta, in definitiva, non in esecuzione di un accordo criminoso fermo, bensì contro il volere della donna.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge in punto di utilizzabilità di prova desunta da conversazione. La Corte di appello ha completamente omesso l’analisi e la valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’audizione del testimone PI, la quale avrebbe permesso una migliore identificazione della fonte di quella conversazione. Ciò ha determinato, di conseguenza, un apprezzamento non consentito di quella interlocuzione che, peraltro, è idonea a chiarire esclusivamente chi fossero gli esecutori dell’azione.
3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la mancata assunzione di una prova decisiva. Analoga omissione è stata resa dalla Corte di appello con riguardo alla richiesta di trascrizione dei contenuti evinti dal file audio/video, che avrebbe permesso di chiarire alcuni punti (quali, ad esempio, il grado e la consistenza della prima richiesta e del successivo ripensamento dell’imputata, e le ragioni per le quali la stessa aderì alla pretesa economica).
3.4. Con il quarto motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Omessa o carente motivazione vi è, inoltre, con riguardo alla invocazione delle circostanze attenuanti generiche, al cui proposito i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il comportamento processuale dell’imputata, quanto dichiarato durante gli interrogatori e, soprattutto, la produzione del file audio/video, l’unica vera prova in atti. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria a supporto della discussione orale nel corso della quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si censura l’incongruità della motivazione su un punto essenziale rispetto al quale, effettivamente, il percorso giustificativo è contraddittorio. 2. La ricostruzione della sentenza prende le mosse dalle intercettazioni del 23 febbraio 2022 tra IN L’MO e AN PI e del 7 giugno 2022 tra l’imputata e la figlia, NA ZI, originaria coimputata. Dalla prima sembrerebbero emergere dei sospetti in punto di identificazione della mandante dell’azione incendiaria nell’imputata che, proprio per queste ragioni, è stata sottoposta ad intercettazioni. Nel corso delle operazioni è stato captato il colloquio con la figlia del 7 giugno 2022 reputato di particolare rilievo indiziario tanto che è stato seguito, nell’ottobre 2022, dall’adozione della misura cautelare sia nei confronti degli autori materiali dell’incendio (AL LI e ON Petriccui) che delle mandanti (le originarie coimputate). La sentenza di condanna ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla D’IN in sede di interrogatorio di garanzia nel corso del quale non ha negato di avere rivolto una battuta a LI circa il proprio desiderio che lo stabilimento balneare Dune 31.5. sparisse, precisando anche che, tempo dopo, lo stesso LI le ha manifestato l’intenzione di bruciare lo stabilimento, suscitando la reazione contraria della donna presso la quale LI si nuovamente presentato dopo avere compiuto il gesto delittuoso e chiedendo il pagamento di una somma di denaro. A seguito delle pressioni subite, la donna ha corrisposto pagato a LI 1.000 euro. Operata tale ricostruzione sulla scorta dei dati obiettivi disponibili, la Corte di appello ha svolto considerazioni, in termini perplessi, contraddittori e di tipo essenzialmente, probabilistico in relazione alla scarsa credibilità delle tesi difensive. In primo luogo, ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata sulla base di elementi incerti e non sufficientemente esplicitati, quali la «confidenzialità e cordialità tra le parti» o, addirittura una «intimità di rapporti» non meglio chiarita, a fronte di una spiegazione difensiva non astrattamente illogica e priva di una sua plausibilità. Difetta, in primo luogo, una chiara ed espressa indicazione dei passaggi delle intercettazioni, successive all’episodio delittuoso, dalle quali sia possibile ricavare quanto sostenuto dai giudici di merito. A ciò va aggiunto l’ulteriore e fondamentale considerazione che poggia sul fatto che, secondo la stessa Corte di appello, assume rilievo decisivo, ai fini della ricostruzione della vicenda, la video registrazione di un colloquio del 7 gennaio 2022 intercorso tra la ZI e LI. Proprio in occasione della valutazione di tale (reputato) essenziale apporto istruttorio si riscontra il passaggio della sentenza maggiormente critico poiché si legge a pag. 6 della motivazione che «a seguito delle pressanti domande della ragazza, l'imputato inizialmente ribadiva più volte di avere dato fuoco al chiosco, perché incaricato da D’IN LL, salvo poi aggiungere che a fronte del manifestato ripensamento della donna, aveva comunque proceduto a portare a compimento l'azione criminale avendo ormai “adocchiato” lo stabilimento». La Corte di appello ha poi proseguito segnalando come «fermo ed assodato, dunque, che D'IN LL non si era limitata a fare una innocua battuta, avendo per converso conferito un preciso incarico a LI AL, non è dato sapere se e con quale convinzione la stessa avrebbe esternato all'esecutore materiale la volontà di desistere dall'impresa delittuosa». Quindi, non è smentito ciò che l’imputata ha sostenuto in merito alla richiesta rivolta all’esecutore di non procedere all’incendio, essendo rimasto inesplorato e, dunque, incerto, il profilo della serietà del ripensamento della D’IN e se e come lo stesso si è manifestato. Sul punto, tuttavia, la questione non avrebbe potuto essere frettolosamente liquidata dai giudici di merito in termini che sono risultati perplessi e incerti (anche a fronte del passaggio della motivazione sopra illustrato), a fronte della emersione e della esplicitazione di un dato, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, potenzialmente destrutturante rispetto alla ipotesi accusatoria. 4 Peraltro, su tale aspetto la sentenza di appello diverge da quella di primo grado che ha ritenuto il video totalmente inidoneo ad introdurre elementi favorevoli alla difesa (pag. 17 della sentenza di primo grado). Rimane, pertanto, non sufficientemente chiarito un passaggio essenziale della ricostruzione accusatoria che risulta privo di adeguata spiegazione, anche in relazione alla inconferenza o irrilevanza degli approfondimenti istruttori di cui al terzo motivo di ricorso. 3. Da quanto esposto discende l’accogliento del motivo di ricorso illustrato e, previo assorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5