Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 2
Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca.
In tema di misure di prevenzione, avverso i provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati per la prima volta dal giudice di appello è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43796 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
437 9 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE : Composta da: Sent. n. 2517/2015 Umberto Giordano Presidente Margherita Cassano Relatore Antonella Patrizia Mazzei CC- 24/09/2015 to Enrico Giuseppe Sandrini R.G.N. 27271/2014 Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC GI ON, nato il [...] Manservigi Susanna, nata il [...] Tamiozzo Vanda, nata l'[...] avverso l'ordinanza n. 1/2013 della Corte d'appello di Bologna del 26/11/2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;
: lette le conclusioni del Procuratore generale dott. P. Canevelli che ha chiesto . l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. س Ritenuto in fatto.
1.Con decreto in data 2 novembre 2011 il Presidente del Tribunale di Ferrara emetteva, in accoglimento della proposta del Questore, provvedimento di sequestro in via cautelare e urgente, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 159 del 2011, dei beni riconducibili direttamente o indirettamente a GI ON CC. Il successivo 14 novembre, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il Presidente del Tribunale di Ferrara estendeva il sequestro in via d'urgenza ad ulteriori beni. Il sequestro veniva motivato con la sproporzione tra le disponibilità patrimoniali (immobili, quote societarie, beni mobili registrati), acquisite da CC e dai suoi familiari negli anni compresi tra il 2007 e il 2010, e i redditi dichiarati, sussistendo motivo di ritenere che i suddetti beni fossero il frutto di attività illecite, quanto meno del reato di evasione fiscale.
2.I provvedimenti di sequestro non venivano convalidati dal Tribunale di Ferrara, che riteneva non acquisiti sufficienti indizi in ordine alla configurabilità del reato di evasione fiscale, in quanto l'unico accertamento fiscale intervenuto a carico di UC, relativo ai redditi dichiarati per il 2007, aveva consentito di accertare valori di imposte evase, sui redditi e sul valore aggiunto, inferiori alle soglie di punibilità previste dal d. lgs. n. 74 del 2000. I provvedimenti di mancata convalida del sequestro non venivano impugnati.
3.Contestualmente, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d. lgs. n. 159 del 2011, il Tribunale disponeva ulteriori accertamenti al fine di stabilire (tra l'altro) se CC pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati, ritenuto affiliato alla criminalità organizzata di stampo mafioso e, successivamente, divenuto collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione fino al 2006 - avesse proseguito l'attività di collaborazione, avesse a tale titolo percepito compensi e avesse o meno usufruito, almeno in parte, dei proventi della vendita di un immobile formalmente intestato alla sua ex- convivente. All'esito di tali accertamenti, il 24 gennaio 2013, il Tribunale di Ferrara respingeva la richiesta di applicazione della confisca, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale.
4.Il provvedimento veniva impugnato, il 13 febbraio 2013, dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 276 d. lgs. n. 159 del 2011.. 1 سے 5.I 16 luglio 2013 la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento della predetta impugnazione, disponeva nei confronti di CC GI ON la confisca di tre autovetture e di due motoveicoli, di alcuni beni immobili, di un terreno, di quote societarie, dei saldi attivi di alcuni conti correnti, di carte prepagate e di una cassetta di sicurezza.
6.II 26 novembre 2013 la Corte d'appello di Bologna disponeva, de plano, "ad integrazione” del provvedimento di confisca già adottato il 16 luglio 2013, il sequestro dei beni, già oggetto di ablazione, e rigettava contestualmente l'istanza di dissequestro.
7.Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, quali difensori e procuratori speciali di GI ON CC, Susanna Manservigi e Vanda Tamiozzo, gli avvocati Bruno Salernitano e Antonio Petroncini, i quali formulano le seguenti censure. Deducono l'abnormità del provvedimento impugnato, atteso che la Corte d'appello aveva esaurito il potere di occuparsi del procedimento con l'adozione della confisca, oggetto di successivo ricorso per cassazione da parte della difesa. La devoluzione della res iudicanda al giudice dell'impugnazione comportava che la competenza a pronunciarsi appartenesse alla Corte di Cassazione. Pertanto il provvedimento è abnorme, in quanto è stato adottato da un giudice che non aveva titolo per occuparsi della vicenda. Con un secondo motivo eccepiscono l'incompetenza funzionale della Corte d'appello, atteso che, in base all'art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011, l'unico organo che può disporre, anche d'ufficio, con decreto motivato il sequestro dei beni è il Tribunale. Milita in tal senso anche il disposto dell'art. 27 d. lgs. n. 159 del 2011 che prevede che i provvedimenti di revoca del sequestro possono essere impugnati, ai sensi dell'art. 10 del medesimo d. Igs., innanzi alla Corte d'appello. Non può neppure ritenersi che, in questa materia, viga una sorta di ultrattività della competenza a decidere sul sequestro in favore dell'ultimo giudice di merito competente per il procedimento, mancando una disposizione analoga a quella dettata, per le misure cautelari, dall'art. 91 disp. att. c.p.p. Eccepiscono, infine, violazione di legge sia in relazione all'omessa fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p. che con riferimento alla mancata convalida del provvedimento di sequestro. A quest'ultimo proposito osservano che, quand'anche si volesse ritenere che, con il provvedimento adottato, la Corte d'appello abbia inteso accogliere non solo la richiesta di confisca, ma anche la domanda di sequestro urgente ex art. 22 d. lgs. n. 159 del 2011, formulata in origine dal pubblico ministero, in ogni caso non sarebbe stato rispettato il disposto del suddetto art. 22. Il Tribunale non ha, infatti, 2 سے convalidato il sequestro disposto in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale e : il relativo provvedimento non è stato impugnato nei termini di legge. Se, infine, si volesse interpretare il provvedimento adottato dalla Corte d'appello quale decreto disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 159 del 2011 dalla medesima Corte anziché dal Tribunale competente, in ogni caso si dovrebbe giungere alla conclusione che il sequestro ha perso di efficacia, non essendo intervenuta nei termini sanciti dall'art. 22 la necessaria convalida. Considerato in diritto.
1. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la nullità dell'udienza camerale per omesso rituale avviso ai ricorrenti, è fondato. L'art. 23, comma 1, d. lgs n. 159 del 2011 prevede che, salvo che sia diversamente disposto>>, per il procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali operino le disposizioni dettate dal titolo 1, capo 2, sezione 1 in tema di misure di prevenzione personali. In tale ottica assume specifico rilievo l'art. 7 a mente del quale il Presidente del Collegio fissa l'udienza camerale e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori almeno dieci giorni prima della data predetta (comma 2) e l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. In base al comma 7 del predetto art. 7 l'inosservanza di tali disposizioni è causa di nullità. Il comma 9 del medesimo art. 7 prevede, a sua volta, che, per quanto non espressamente previsto dal d. lgs. n. 159 del 2011, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p. che delinea quale modello procedimentale quello dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, al pari di quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011. Sotto questo profilo s'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, competente a decidere in sede di opposizione, per le ragioni di seguito illustrate.
2.La censura di abnormità dell'atto non è fondata.
2.1.Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, 3 سے tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (Sez. U., n. 7 del 26 aprile 1989). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del, 9 luglio 1996; Sez. 1, n. 2383 del 19 maggio 1993; Sez., 6, n. 4121 del 19 novembre 1992). Ha, inoltre, osservato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U., n. 11 del 9 luglio 1997). Peraltro, l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo : emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Sez. U., n. 25957 del 26 marzo 2009). Essa può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U., n. 11 del 9 luglio 1997).
2.2.Tanto premesso, si tratta di stabilire se il provvedimento di sequestro possa essere adottato soltanto dal Tribunale, secondo le scansioni delineate dall'art. 22 o 24, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 o anche dalla Corte d'appello, qualora, come avvenuto nel caso di specie, il Tribunale abbia negato la confisca e la misura sia stata disposta dal giudice d'appello, investito dell'impugnazione del pubblico ministero.
3. L'esame della questione impone una premessa metodologica. Con la I. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Parlamento ha voluto fornire una risposta all'esigenza di dare un quadro unitario e coerente alle vari leggi succedutesi in materia di criminalità organizzata con particolare 4 riferimento alle misure di prevenzione. L'art. 1 della predetta legge conferiva delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante il "codice delle leggi antimafia e della misure di prevenzione". Ciò doveva avvenire realizzando: a) una completa ricognizione della materia penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici di diritto penale sostanziale e processuale: b) l'armonizzazione della normativa di cui al precedente punto a); c) il coordinamento della normativa di cui alla lett. a) con le ulteriori disposizioni di cui alla stessa I. n. 136 del 2010 e con la normativa in materia di istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. In attuazione della delega Governo predisponeva il d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, intitolato codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della I. 13 agosto 2010, n. 136>>. Il suddetto d. lgs. n. 159 del 2011 ha organizzato e ripartito tematicamente le diverse materie (libri da I a IV) e, all'art. 120, ha esplicitato, con i canoni dell' abrogazione espressa, le disposizioni eliminate dall'ordinamento. L'intervento normativo non si è esaurito con l'emanazione del d. lgs. n. 159 del 2011, ma è destinato ad essere integrato ed arricchito, come di evince dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo>>. A prescindere dalla intitolazione quale codice>>, si tratta di stabilire se la natura giuridica del testo sia quella di codice, contraddistinto da un maggior tasso di originalità e completezza, o quella di testo unico, in cui le predette due connotazioni sfumano. I profili che sembrano innovativi e degni di essere indicati quali punti qualificanti del codice antimafia appaiono i seguenti: a) la richiesta di celebrazione dell'udienza pubblica nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (art. 7, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011); b) la previsione di termini di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale se il procedimento non viene definito nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge per il giudizio di primo e secondo grado (art. 24, 5 میں comma 2, 27, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011); c) la revocazione della confisca (art. 28 d. lgs. n. 159 del 2011) solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); d) l'applicazione delle norme in materia di prevenzione per l'amministrazione e la gestione dei beni che siano contemporaneamente oggetto di sequestro penale e di sequestro di prevenzione. Significative novità rispetto alla disciplina previgente possono essere, altresì, colte nel rapporto tra procedura di prevenzione e procedura concorsuale (art. 63 e ss. d. lgs. n. 159 del 2011), nel regime fiscale dei beni confiscati (art. 51 d. lgs. n. 159 del 2011), nella tutela del terzo creditore. Tutti i profili sinora menzionati connotano di significato la scelta legislativa di qualificare il nuovo testo normativo come codice, piuttosto che come testo unico, volto unicamente alla razionalizzazione del materiale normativo esistente.
4. L'interpretazione dell'art. 27 d. lgs. n. 159 del 2011, che disciplina le impugnazioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali, deve essere, quindi, effettuata tenendo presente la natura del suddetto d. Igs. che, come detto, rappresenta un vero e proprio codice e non una mera ricognizione della normativa previgente. L'art. 27, collocato nel capo II (Le impugnazioni) del Titolo II dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali, indica, al primo comma, le seguenti tipologie di provvedimenti destinati ad essere comunicati ai soggetti (procuratore generale presso la corte d'appello, procuratore della repubblica presso il tribunale, terzi interessati) legittimati ad impugnarli: a) i provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati;
b) la revoca del sequestro;
c) la restituzione della cauzione;
d) la liberazione delle garanzie;
e) la confisca della cauzione;
f) l'esecuzione dei beni costituiti in garanzia. Il secondo comma dell'art. 27 stabilisce, a sua volta, che ai detti provvedimenti>> si applichino le disposizioni dettate per le misure di prevenzione personali dall'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011, il quale delinea un doppio grado di impugnazioni avverso le decisioni del tribunale: il ricorso alla corte d'appello, anche per il merito>> (art. 10, comma 1); il ricorso per cassazione per violazione di legge>> avverso il decreto della corte d'appello (art. 10, comma 3). Il rinvio espresso, ai fini della proponibilità dell'impugnazione, contenuto nel secondo comma dell'art. 27, che richiama le tipologie di provvedimenti elencati nel primo comma (...per le impugnazioni contro detti provvedimenti >>), impone di ricostruire, con riferimento alla specifica 6 س fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, l'esatto significato della dizione revoca del sequestro>>. Si tratta, in particolare, di stabilire se detta espressione si riferisca esclusivamente ai casi in cui sopravvengono le cause di invalidità della misura precedentemente adottata, alternativamente indicate dall'art. 26, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 (reiezione della proposta di applicazione della misura di prevenzione;
legittima provenienza dei beni oggetto della misura stessa;
mancanza di disponibilità di retta o indiretta dei beni da parte della persona indiziata) oppure abbia una portata più ampia. Il Collegio ritiene che con la dizione revoca del sequestro>> l'art. 27, commi 1 e 2, non si riferisca soltanto ai casi regolati dall'art. 26, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, ma comprenda anche le ipotesi di reiezione della proposta di confisca che non sia stata preceduta dal sequestro. Il mero dato letterale, tendenzialmente da privilegiare rispetto agli altri nell'esegesi della legge (art. 12 preleggi), può, in questo caso, determinare gravi irrazionalità che l'interprete è tenuto a scongiurare, dovendo privilegiare, tra le possibili letture, quelle che consentano la piena conformità della normat ai principi costituzionali.
5. Nel caso di specie, l'interpretazione letterale della dizione revoca del sequestro>> e la conseguente proponibilità dell'appello da parte del pubblico ministero solo avverso questo tipo di provvedimento e non anche avverso il diniego della confisca sarebbe fonte di un'intrinseca irragionevolezza complessiva del sistema che riserverebbe un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe che si traducono entrambe nella mancata ablazione di beni ritenuti di provenienza illecita. Il diniego della confisca sarebbe, infatti, ricorribile esclusivamente per cassazione (art. 111 Cost;
artt 23, comma 1, 7, comma 4, d. lgs. vo n. 159 del 20111, 666, comma 6, c.p.p), con conseguente deducibilità di censure attinenti alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., 23, comma 1, e 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011), mentre la revoca del sequestro sarebbe suscettibile di ricorso in appello anche per il merito (art. 27, comma 2, e 10, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011). Tale asimmetria non è assistita da alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla compatibile con le esigenze di tutela di altri valori di rango costituzionale. Con specifico riferimento al ruolo e ai poteri del pubblico ministero, organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, l'interpretazione meramente letterale della nozione di revoca del sequestro>> comporterebbe l'esercizio di facoltà diseguali rispetto a situazioni sostanzialmente assimilabili, quali la revoca del sequestro e il diniego della confisca, implicanti entrambe la mancata ablazione del bene di asserita 7 میں provenienza illecita. Nell'un caso, infatti, il pubblico ministero potrebbe proporre appello, mentre nell'altro solo ricorso per cassazione. Tale disparità non troverebbe un'adeguata ratio giustificatrice in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale e mal si concilierebbe con il completo sviluppo di finalità, esse pure costituzionalmente rilevanti, insite nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali.
Considerato che
la disciplina delle impugnazioni costituisce un capitolo della complessiva regolamentazione del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell'iter procedimentale, eventuali menomazioni del potere di impugnazione del pubblico ministero debbono rappresentare soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalità. In tale ottica, è contrario ad ogni razionalità ritenere che il pubblico ministero abbia il potere di proporre appello e di formulare doglianze di merito avverso il provvedimento di revoca del sequestro che lo veda totalmente soccombente, negando la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa, mentre possa ricorrere soltanto per cassazione contro il diniego della confisca che respinge quella stessa pretesa, non preceduta da alcuna misura cautelare e interinale. Non può neppure ritenersi che l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero sia compensato dall'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., così come modificato dall'art. 8 della I. n. 46 del 2006, in quanto, a prescindere dall'effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso, il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito dall'appello. D'altra parte, la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non si possono presupporre esatte, perché ciò equivarrebbe a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. Se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di maggiore certezza, l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili errori commessi dal tribunale nel negare la confisca ha come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e, tramite quest'ultima, l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniale. 8 سے Non può neppure sostenersi che l'appellabilità del provvedimento di diniego di confisca potrebbe incidere negativamente sui tempi di definizione del procedimento di prevenzione. La ragionevole durata del procedimento stesso è, infatti, già stabilita dalla legge (artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011) e, in ogni caso, deve essere contemperata con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguita, attraverso la soppressione di rilevanti facoltà processuali di una delle parti Corte Cost. sent. n. 27 del 2007; n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002) 6. La revoca del sequestro e il diniego della confisca sono provvedimenti sostanzialmente assimilabili dal punto di vista del contenuto e degli effetti. In entrambe le ipotesi, infatti, non si verifica l'apprensione dei beni nella disponibilità dei soggetti elencati dall'art. 16 d. lgs. n. 159 del 2011. Nel caso di revoca del sequestro ciò avviene qualora sia respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione della confisca oppure quando risulta che esso ad oggetto beni di provenienza legittima ovvero, infine, beni di cui l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente (art. 20, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011). La confisca viene negata quando la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento possa giustificare la legittima provenienza dei beni di cui, anche per interposta fisica o giuridica, risulti essere titolare e avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore proporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, ovvero quando non risulti che i beni costituiscano il frutto di attività illecite o il reimpiego degli utili acquisiti grazie alle stesse (art. 24, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011). La lettura logico-sistematica degli artt. 24, 20 e 22 d. lgs. n. 159 del 2011 rende evidente che il sequestro è una misura cautelare eventuale, suscettibile di adozione al fine di anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento applicativo della misura ablatoria della confisca, l'apprensione di beni nella disponibilità di uno dei soggetti indicati dall'art. 16 per garantire, nell'interesse pubblico. la praticabilità e l'efficacia della misura di prevenzione reale. La sua adozione risponde, quindi, ove ne sussistano i presupposti, all'esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri. Se la funzione delle varie forme di sequestro previste, rispettivamente, dagli artt. 20, comma 1, 22, commi 1 e 2, 24, ultimo comma, d. lgs. n. 159 del 2011, è quella di anticipare gli effetti della confisca e la loro eventuale adozione è meramente eventuale e, in ogni caso, strumentale ad assicurare le finalità 9 dalla stessa perseguite, è evidente che ritenere ammissibile l'appello soltanto riguardo alla revoca del sequestro e non al diniego della confisca provocherebbe una grave disarmonia sistematica, riservando illogicamente una disamina più approfondita nel merito unicamente ad un provvedimento interinale e provvisorio piuttosto che a quello principale cui esso accede.
7.Alla luce delle significative innovazioni introdotte dal d. lgs. n. 159 del 2011 in tema di durata del procedimento in primo grado e in appello e delle sanzioni di inefficacia conseguenti all'omesso rispetto dei suddetti termini (art. 24, comma 2, e 27, d. lgs. n. 159 del 2011) i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 36 del 13 dicembre 2000), con riferimento all'individuazione del termine ultimo entro il quale sottoporre a confisca di prevenzione beni di indiziati mafiosi in un procedimento autonomo e successivo all'applicazione di una misura personale, assumono una valenza specifica rispetto al disposto dell'art.
2-ter, comma 6, della previgente I. n. 575 del 1965. Per il resto essi rappresentano, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 465 del 1993), una significativa anticipazione della riforma introdotta con il d. lgs. n. 159 del 2011, laddove, mediante la correlazione tra sequestro e confisca, hanno sottolineato la necessità del rispetto dei termini perentori stabiliti dai commi 3 e 6 del suddetto art.
2-ter 1. n. 575 del 1965 per assicurare le garanzie di difesa e garantire la ragionevole durata del procedimento di prevenzione. In tale prospettiva, l'affermazione che la confisca deve necessariamente essere preceduta dal sequestro, la cui emanazione segna il dies a quo dal quale calcolare il termine perentorio per l'adozione della misura ablatoria, era funzionale a scongiurare situazioni d'incertezza sulla destinazione dei cespiti interessati dal procedimento di prevenzione in pregiudizio della sfera giuridica della persona, dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà e degli interessi degli eventuali terzi coinvolti. Il legislatore ha posto un rimedio agli aspetti critici messi in luce dalla citata decisione delle Sezioni Unite mediante la espressa previsione di termini di durata del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale nei diversi gradi del giudizio di merito, con conseguenti sanzioni di inefficacia della misura, e garanzie di effettività del contraddittorio (artt. 23 e 7 d. lgs. n. 159 del 2011) per tutte le parti interessate. Se, dunque, il sequestro non costituisce né un presupposto applicativo né un momento procedimentale ineludibile rispetto alla confisca è evidente, sotto un profilo logico-sistematico, che la nozione di revoca del sequestro>> comprende anche i casi di diniego della confisca, suscettibili anch'essi di appello da parte del pubblico ministero (Sez. 5, n. 494 dell'1 ottobre 2014).. 10 میں 8. Un tale approdo ermeneutico trova, ad avviso del Collegio, ulteriore avallo nell'evoluzione giurisprudenziale in tema di confisca ex. art. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356. Al riguardo si è affermato che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies non presuppone necessariamente il sequestro né deve immancabilmente esser preceduta da detto provvedimento cautelare ogni volta in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito (Sez. 2, n. 6383 del 29 gennaio 2008; Sez. 3, n. 7079 del 23 gennaio 2013). Si è, altresì, argomentato che l'omissione del previo provvedimento di sequestro non viola l'art. 111 Cost. sotto il profilo dell'obbligo di informare l'interessato, nel più breve tempo possibile, circa la natura e i motivi dell'iniziativa assunta suo carico, considerato che detto obbligo è soddisfatto mediante la celebrazione dell'udienza camerale e l'instaurazione del contraddittorio in tale sede con le parti interessate.
9. Sotto i profili sinora illustrati non pare condivisibile l'opposto orientamento interpretativo (Sez. 6, n. 46478 del 17 ottobre 2013; Sez. 6, n. 26842 del 3 giugno 2015) che valorizza il dato letterale dell'art. 27, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011) e, con riguardo alla ratio della disposizione in esame, ritiene che la scelta di limitare l'appellabilità alla revoca del sequestro trova una sua logica giustificativa nel possibile maggiore approfondimento nel merito dei temi legati alla denegata confisca, approfondimento non confacente all'interesse della collettività, laddove neppure nella valutazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento anticipatorio siano stati riscontrati i presupposti utili alla adozione del provvedimento ablativo. 10.Ragioni di complessiva tenuta logica del sistema e di coerenza sistematica impongono di ritenere che, se il giudice della prevenzione, investito dal pubblico ministero, dell'impugnazione del provvedimento di diniego può disporre, per la prima volta, in appello la confisca, in precedenza non applicata, ha altresì il potere di disporre, in tale fase, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca. Il provvedimento impugnato è esente, pertanto, dal denunciato vizio di sie pronimasta foiché abnormità I la Corte d'appello nel rispetto della sua competenza ля full Michiesta d' funzionale, ha disposte in sequestro dei beni, già oggetto di confisca. 11. Con riferimento al mezzo d'impugnazione esperibile avverso il provvedimento di sequestro adottato dalla Corte d'appello, il Collegio osserva quanto segue. Nel corso del procedimento volto all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, contro il provvedimento di sequestro di beni, non 11 س impugnabile in assenza di qualsiasi espressa previsione legislativa in tal senso, è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 4400 del 13/01/2015); ciò in virtù del principio generale secondo cui contro i provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è sempre ammesso incidente di esecuzione ( Sez. 1, n. 34048 del 27 settembre 2006; Sez. 1, n. 17827 del 10 aprile 2008; Sez. 5, n. 41153 del 27 ottobre 2010; Sez. 2, n. 3624 del 18 gennaio 2011). 12.In base alle considerazioni sinora svolte s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la decisione sull'opposizione, sipulificat me l'infuguen me
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la decisione sull'opposizione. Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano mberto GiordanoM inden GF ЕЙ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 12