Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Contro il provvedimento inoppugnabile di sequestro di beni che venga disposto nel corso di un procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 17827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17827 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1106
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 037939/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CE PI, N. IL 04/03/1953;
avverso DECRETO del 19/07/2007 TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Izzo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
nei confronti di Di EN TR - sottoposto con decreto 17/1/06 della Corte di appello di Caltanissetta, divenuto irrevocabile il 7/12/06, alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni in quanto indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" - è stato instaurato procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca di beni nel corso del quale il Tribunale di Caltanissetta, con decreto in data 23/11/06, ha adottato, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575, art.
2 - ter, comma 2 provvedimento di sequestro.
Istanze presentate nell'interesse del Di EN il 20 e il 28/3/07 con cui venivano sollevate questioni procedurali e si contestava l'esistenza di presupposti per l'emissione del provvedimento, chiedendone pertanto la revoca, sono state rigettate dal Tribunale con decreto in data 23/4/07. Una ulteriore analoga istanza presentata il 22/5/07 è stata dal Tribunale dichiarata inammissibile con ordinanza in data 19/7/07, contro la quale il difensore del Di EN ha proposto ricorso per cassazione sostenendone l'illegittimità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale ha invero ineccepibilmente rilevato: che contro il sequestro disposto nel corso di un procedimento di prevenzione, provvedimento inoppugnabile, è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 12/11/97, Alfieri e altri, rv. 209.403 e 27/9/06, Alfano e altro, rv. 234.802); che tale rimedio si doveva nel caso di specie considerare dalla difesa del Di EN già esperito con le istanze respinte con il Decreto del 23/4/07; che quest'ultima pronuncia poteva essere contestata, per ragioni di razionalità del sistema che non può consentire una possibilità di moltiplicazione all'infinito delle opposizioni ai provvedimenti cautelari di natura strumentale, solo impugnandola con ricorso per cassazione e non con un ulteriore incidente di esecuzione da ritenersi, per il suo contenuto, una mera riproposizione dei precedenti, valutazione quest'ultima alla quale nei motivi di gravame nulla di specifico viene contrapposto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008