Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
Avverso il provvedimento inoppugnabile di sequestro di beni - disposto nel corso di un procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2011, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 18/01/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 175
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 30177/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN, nata a [...] in data [...];
De OV MO, nato a [...] in data [...];
De OV RI, nato a [...] in data [...];
BA NN, nata a [...] in data [...];
avverso la sentenza del Tribunale di, in data;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 29.6.2009, il Tribunale di Taranto convalidò il decreto di sequestro anticipato emesso dal presidente, ad eccezione dell'autovettura targata DM 049 HY.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di AL AN, De OV MO, De OV RI, e BA NN deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto l'avviso per l'udienza camerale fu notificato 6 giorni liberi alle parti e 3 giorni liberi al difensore prima dell'udienza e non almeno 10 giorni prima come previsto, a pena di nullità dall'art. 127 c.p.p.;
2. la illegittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nella parte in cui prevede un termine di 10 giorni per la convalida impedisce di dare avviso con congruo anticipo alla difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione. Contro il provvedimento inoppugnabile di sequestro di beni che venga disposto nel corso di un procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione. (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 17827 del 10.4.2008 dep.
5.5.2008 rv 239855).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011