Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione.
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(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, c. 2 e c. 3) Il fatto La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - NT
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 66
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 45066/2014
ha pronunciato la seguente:
NT
SI IU nato il [...], avverso il decreto del 17/09/2014 del tribunale di Roma;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione. FATTO E DIRITTO
1. Con Decreto del 17/09/2014, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza con la quale il proposto SI GI e la propria moglie CC NI, a mezzo dei propri difensori, avevano chiesto la revoca del sequestro di prevenzione disposto su due conti correnti bancari.
2. Avverso il suddetto decreto, l'RO, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 2; L.Fall., art. 47; D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 8 e 20.
3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Aniello Roberto, ha concluso chiedendo che "qualificato il ricorso come opposizione" gli atti vengano trasmessi al tribunale di Roma per il giudizio.
4. Le conclusioni del Procuratore Generale vanno condivise per le ragioni di seguito indicate.
5. Il D.Lgs. n. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), nulla ha innovato quanto all'impugnativa in ordine al sequestro ed al diniego della revoca del medesimo.
Dal combinato disposto del D.Lgs. cit. artt. 10 e 27, si desume che sono soggetti al ricorso, anche nel merito, davanti alla Corte di Appello, i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati;
b) la revoca del sequestro;
c) la restituzione della cauzione;
d) la liberazione delle garanzie;
e) la confisca della cauzione;
f) la esecuzione sui beni costituiti in garanzia.
Quindi, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'impossibilità del ricorso all'interpretazione analogica, non sono soggetti ad alcuna impugnazione ne' il sequestro ne' la reiezione dell'istanza di revoca del sequestro: in terminis Cass. 37623/2014 (in motivazione 1.1.).
Il cit. D.Lgs., pertanto, ha riproposto il medesimo sistema impugnatorio previsto dalla ormai abrogata normativa nel combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, commi 8 e 9, e L. n. 575 del 1965, art. 3, comma 2 ter.
Di conseguenza, deve ritenersi che continuino a trovare applicazione i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità (Cass. 41690/2003 Rv. 226478; Cass. 17827/2008 Rv. 239855; Cass. 3624/2011 Rv. 249271; Cass. 17364/2014, Lo Cicero;
Cass. 41153/2010 Rv. 248893), sotto la previgente normativa:
- i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del proposto, sono inoppugnabili;
- l'unico rimedio contro il relativo decreto è l'opposizione, da proporre con la forma dell'incidente di esecuzione;
- il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, va convertito, ex art. 568 c.p.p. nell'incidente di esecuzione: Cass. 41153/2010 cit.;
- avverso, infine, il provvedimento del Tribunale, è ammissibile il ricorso per cassazione ma solo per violazione di legge secondo il principio generale previsto dagli abrogati L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3, comma 2 ter, e ribadito dal D.Lgs. cit., artt. 10 e 27.
6. In conclusione, il presente ricorso va qualificato come incidente di esecuzione sicché gli atti, ex art. 568 c.p.p., vanno trasmessi al tribunale di Roma per la relativa decisione alla stregua del seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 - 27, (ed codice antimafia) hanno riproposto il medesimo sistema impugnatorio previsto dalla previgente normativa nel combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, commi 8 e 9, e L. n. 575 del 1965, art. 3, comma 2 ter. Di conseguenza, poiché non è
prevista alcuna impugnazione avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del proposto, questi, avverso i suddetti provvedimenti, può solo proporre opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.".
P.Q.M.
QUALIFICATO il ricorso come opposizione ex art. 666 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per la decisione. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015