Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di misure interdittive, non sussiste interesse alla impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia. L'interesse a impugnare, di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., non è riconoscibile infatti con riferimento al perseguimento di effetti diversi da quelli ai quali è preordinata la procedura incidentale "de libertate" in esame, che adempie alla sola funzione di assicurare un controllo rapido del provvedimento, attraverso una decisione del tutto autonoma, non idonea a integrare il titolo per una eventuale domanda di riparazione pecuniaria (prevista solo per la ingiusta detenzione). Nè sussiste alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per l'indagato quale conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva che abbia poi perso di efficacia, in quanto, ove si considerino in particolare gli aspetti disciplinari, il relativo procedimento è caratterizzato dalla completa autonomia di valutazioni rispetto a quello penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/1999, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 23-2-1999
1.Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 728
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 27523/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC AR, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza 26.5.1998 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. V. Galgano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore Avv. Massimo Dinoia non è comparso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il GIP del Tribunale di Milano, con ordinanza 4.4.1998, applicava la misura cautelare della interdizione dall'esercizio dell'attività professionale di medico, per la durata di mesi due, nei confronti di AR CC, indagato in ordine al delitto di cui agli art. 81 cpv. e 319 C.P., perché, nella qualità di medico convenzionato con il S.S.N., per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e - in particolare - per indirizzare i propri pazienti presso struttura sanitarie facenti capo a IU GG Longostrevi, aveva ricevuto da costui, per il tramite di terzi, somme di denaro per ogni prescrizione di esami di medicina nucleare ovvero una percentuale sul corrispettivo dovuto per esami di altri tipo. Sull'appello dell'indagato, il Tribunale di Milano, con ordinanza 26.5.1998, confermava la misura interdittiva, ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274 lett. c) C.P.P.), nonché l'adeguatezza della misura scelta.
Avverso quest'ultima pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, il quale, dopo avere premesso che residuava comunque un suo interesse all'impugnazione, nonostante la cessazione di efficacia della misura per decorso del termine massimo di legge, ha denunciato i vizi della violazione di legge e del difetto di motivazione sia in ordine alla gravità indiziaria, desunta da circostanze prive di idonea valenza, sia in ordine alle esigenze cautelari, non rapportate ad alcuna concreta pericolosità di esso istante, sia in ordine all'adeguatezza della misura;
ha sollecitato, quindi, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso per da epigrafe.
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse del ricorrente, posto che la misura intedittiva adottata a suo carico aveva esaurito, già al momento della proposizione del gravame (10.6.1998), la sua operatività.
Ed invero, l'interesse richiesto dall'art. 568/4^ C.P.P., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, deve cioè mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento impugnato, nel senso che devono essere eliminati gli effetti primari e diretti, nella prospettiva del conseguimento di una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che abbia confermato la misura cautelare interdittiva applicata dal GIP e cessata nei suoi effetti pratici, poiché l'eventuale accoglimento del gravame non è idoneo a incidere sul provvedimento che ha imposto la misura stessa e che ha esaurito i suoi effetti. È vero che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 20/93, ric. Durante) hanno enunciato il principio che l'interesse all'impugnazione sussiste anche nel caso in cui la misura sia stata revocata o abbia perso efficacia nel corso del procedimento, ma è anche vero che hanno limitato la validità di tale principio solo alla custodia cautelare, stante il diritto dell'indagato alla riparazione per ingiusta detenzione, con l'effetto che la stessa regola non è applicabile al caso di specie, in quanto alla misura interdittiva non si estende l'istituto della riparazione di cui all'art. 314 C.P.P., il solo che può giustificare la persistenza di un concreto interesse alla impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (cfr., ex plurimis, Cass Sez. VI 4.1.95 n. 4180; 13.10.95 n. 3111; 11.6.96 n. 1990; 29.8.96 n. 1420). Non trascura la Corte il contrario orientamento giurisprudenziale minoritario di cui alle sentenze 3.7.97 n. 2920 (ric. Tramuto) e 14.10.97 (ric. Spadafora) di questa stessa Sezione, ma devesi, al riguardo, sottolineare che, in materia di misure interdittive, non può ritenersi l'interesse a impugnare "presunto", anche nell'ipotesi di perdita di efficacia delle misure medesime, la cui durata, ex art. 308 cpv. C.P.P., non può superare i due mesi, salva la rinnovazione per esigenze probatorie, solo perché il mezzo di gravame è espressamente previsto dall'art. 311/1^ C.P.P. (così nella decisione 3.7.97, Tramuto). L'interesse a impugnare un provvedimento in materia di misura interdittiva è disciplinato dalla norma generale di cui all'art. 568/4^ C.P.P. e deve essere apprezzato nella sua concretezza e attualità in funzione della finalità del giudizio di verifica della legittimità della misura ovvero in funzione di effetti indotti, ma strettamente connessi a tale verifica, dovendosi escludere ogni interesse ad una pronunzia meramente astratta o teorica, idonea a determinare effetti diversi da quelli ai quali è preordinata la procedura incidentale "de libertate". E poiché l'impugnazione di una misura interdittiva adempie alla sola funzione di assicurare un controllo immediato e rapido del provvedimento, attraverso una decisione del tutto autonoma, non idonea a integrare il titolo per un'eventuale domanda di riparazione pecuniaria (prevista solo per la ingiusta detenzione) e assolutamente ininfluente sul processo in cui viene verificata la fondatezza dell'accusa, è da ritenere del tutto insussistente l'interesse all'impugnazione della misura in questione, se la stessa, per una qualunque causa (scadenza dei termini, revoca), abbia perduto la sua efficacia e non incida più concretamente sulla sfera personale dell'indagato. Nè è dato apprezzare un qualsiasi effetto giuridico extrapenale, pregiudizievole per l'indagato, quale conseguenza della misura interdittiva applicata, che ha, però, esaurito ormai la sua efficacia. A quest'ultimo riguardo, è il caso di sottolineare che nessun automatico pregiudizio può derivare all'indagato, sul piano disciplinare connesso alla sua posizione professionale, dalla misura interdittiva applicatagli dal Giudice penale e venuta a cessare nei suoi effetti concreti: nell'ambito delle valutazioni disciplinari, invero, è normalmente caratterizzato (se si esclude l'effetto preclusivo previsto dall'art. 653 C.P.P. e la sola limitata ipotesi dell'art. 654, 1 c.) dalla c.d. autonomia del diritto disciplinare;
il fatto che eventualmente origina il provvedimento disciplinare deve essere oggetto di considerazione autonoma alla stregua del solo ordinamento di appartenenza dell'incolpato, mediante sì l'utilizzo, se del caso, del materiale raccolto in sede penale, ma senza alcuna possibilità di procedere ad acritici recepimenti delle valutazioni penalistiche, specie se queste afferiscono alla fase delle indagini preliminari, caratterizzata da una realtà "fluida" e non ancora ben definita nei suoi esatti contorni.
Poiché la perdita di efficacia della misura si è verificata prima della proposizione del ricorso, alla declaratoria d'inammissibilità di questo, non sorretto "ab origine" da alcun interesse, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che stimasi equa, di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999