Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
I provvedimenti cautelari di natura patrimoniale, adottati nel corso di un procedimento di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, possono essere contestati, anche dai terzi intestatari dei beni oggetto dei provvedimenti, mediante opposizione innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2006, n. 34048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34048 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 27/09/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 02710
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 015620/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL EN, N. IL 06/09/1966;
2) AL EF, N. IL 04/10/1968;
avverso ORDINANZA del 13/03/2006 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette, le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO (concl. conf.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto in epigrafe ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata, in qualità di terzi, da NO NC ed NO AN per la revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote sociali della s.r.l. LAVORFER, sequestrate, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 2, nell'ambito di procedimento di prevenzione promosso nei confronti di NO IC, ritenendo l'accoglimento della richiesta precluso dalla natura cautelare e non definitiva della misura in atto. Hanno proposto ricorso i difensori degli istanti denunciando violazione della legge penale sostanziale e processuale, sull'opposto assunto della proponibilità di incidente di esecuzione avverso il provvedimento in questione, proprio in ragione della sua natura cautelare ed interinale e della sua conseguente sottrazione all'esperimento dei normali mezzi di impugnazione e sul rilievo, quanto al merito, che il sopravvenuto decesso del proposto NO IC aveva privato i beni, di non illecita provenienza e di proprietà dei terzi richiedenti, degli originariamente ravvisati connotati di pericolosità e che, nel sistema della legge, la misura di prevenzione reale trova il suo presupposto necessario nell'applicazione di una misura personale, ormai preclusa nella specie dal decesso del proposto.
In ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, i ricorrenti prospettano una questione di legittimità costituzionale della L. n.575 del 1965, art. 3 ter e art. 665 c.p.p. in riferimento agli artt.3, 23, 97, 111 e 113 Cost. quanto alla mancata previsione dell'esperibilità di rimedi di sorta avverso i provvedimenti di rigetto di istanze di revoca di sequestri disposti ex L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, deducendo, altresì, la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmato a Parigi il 20.3.1952.
Il ricorso è fondato.
L'affermazione posta a base della censurata declaratoria di inammissibilità, secondo cui avverso i provvedimenti cautelari adottati nel corso di un procedimento di prevenzione non sarebbero proponibili incidenti di esecuzione, è contraddetta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente (ancorché non incontrastato: vedi, in senso opposto, Cass., sez. 1^, 21.5.1999, Di Lernia, Ced Cass., rv. 213830) richiamato tanto dai ricorrenti che dal P.G. requirente, alla cui stregua, esclusa l'autonoma ed immediata impugnabilità del decreto di sequestro per il principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, unico rimedio esperibile è proprio l'opposizione allo stesso giudice mediante incidente di esecuzione (v., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 12.11.1997, Alfieri, Ced Cass., rv. 209.403; 13.11.1997, Giuffrida, id., rv. 209.553 e, per il riconoscimento di un principio generale secondo cui contro i provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è sempre ammesso incidente di esecuzione, Cass., sez. 1^, 6.10.1998, Alfieri, Ced Cass., rv. 212124, relativa a provvedimenti del giudice delegato alla procedura in caso di sequestro di beni disposto nell'ambito di procedimento di prevenzione).
In adesione a tale orientamento il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per l'esame nel merito del proposto incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006