Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
È impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetti la richiesta, proposta dal P.M., di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965 - riconducibile alla "ratio legis" di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/10/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1282
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 20815/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso il decreto del 25/02/2009 del Tribunale di Napoli emesso nei confronti di:
RA NA, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 25 febbraio 2009 il Tribunale di Napoli, investito dal locale Procuratore della Repubblica della richiesta di applicazione a RA NA della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e di quella patrimoniale di confisca dei beni, ha rigettato la richiesta sotto entrambi i profili.
2. A seguito di gravame interposto dal pubblico ministero la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma del decreto impugnato, ha sottoposto il RA alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di tre anni;
quanto alla misura di carattere patrimoniale, ha ritenuto che il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale non fosse impugnabile con appello e ha, conseguentemente, disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. 3. Fissata l'udienza in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore Generale in sede ha formulato richiesta di trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli, affinché si pronunci sull'appello proposto dal Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta del Procuratore Generale in sede merita accoglimento.
1.1. Per quanto la L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-ter, preveda espressamente la facoltà di proporre appello soltanto nei confronti dei provvedimenti che dispongono "la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia", senza far cenno all'ipotesi di rigetto della domanda di applicazione della misura patrimoniale, nondimeno una lettura costituzionalmente orientata della norma, alla stregua del principio di ragionevolezza che informa di sè la Carta Costituzionale, ed in particolare l'art. 3 secondo l'interpretazione più volte datane dalla Consulta, impone di interpretare estensivamente la L. n. 575 del 1965, cit. art. 3, comma 1 in guisa da intendervi ricompreso anche il provvedimento col quale il Tribunale si sia pronunciato negativamente sulla richiesta del pubblico ministero avente ad oggetto la confisca di beni non preceduta da sequestro. Se così non fosse, non sarebbe dato cogliere una ratio legis atta a ricondurre a volontaria scelta del legislatore l'esclusione di un gravame di merito soltanto avverso il diniego di confisca non preceduta da sequestro, lasciando aperta la stessa possibilità quando la confisca sia impedita dalla revoca del sequestro precedentemente disposto.
1.2. Un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Fotia, Rv. 257748) ha ravvisato una logica giustificativa nella valutazione originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio, ma tale argomento non è convincente: sia perché la precedente valutazione con esso valorizzata è stata espressa dallo stesso giudice che ha poi disposto la revoca, per cui non si vede quale maggior peso debba riconoscersi a un apprezzamento già caducato dalla stessa autorità che lo aveva emesso;
sia per l'irrazionalità delle conseguenze che deriverebbero dall'interpretazione della norma in chiave rigorosamente formale, sotto il profilo della rottura del simultaneus processus nell'ipotesi, qui ricorrente, di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale proposta congiuntamente a quella patrimoniale.
2. A conclusione di quanto fin qui argomentato, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il decreto del Tribunale di Napoli. Gli atti sono perciò da trasmettere alla Corte d'Appello di Napoli perché provveda al relativo giudizio.
P.Q.M.
Ritenuta l'ammissibilità dell'appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per il relativo giudizio. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015