Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio ex artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non é appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 46478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46478 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1514
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 20451/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;
nei confronti di:
OT NO N. IL 01/12/1945;
OT ET N. IL 24/04/1969;
OT AT N. IL 17/09/1970;
avverso l'ordinanza n. 1/2012 TRIBUNALE di SAVONA, del 13/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 18 marzo 2013 la Corte di appello di Genova ha trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., l'impugnazione promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso il decreto di rigetto della richiesta di misura di prevenzione patrimoniale della confisca reso dal Tribunale di Savona ai danni di TI AS e ET. Tanto dopo aver evidenziato la non appellabilità della reiezione della misura patrimoniale della confisca ove non sia stato emesso nel corso del processo il sequestro anticipatorio L. n. 159 del 2011, ex artt. 20 o 22, considerando al fine che l'art. 27 della stessa legge, limitando l'appello alla sola revoca del sequestro, rende impugnabili nel merito dal PM solo i provvedimenti, negativi, che definiscono il giudizio di prevenzione patrimoniale preceduti dalla concessione del provvedimento ablativo anticipatorio.
2. La Procura Generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto trasmettersi nuovamente gli atti alla Corte di appello di Genova, sollecitando questa Corte ad una interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27 in ragione della ingiustificata e irrazionale disparità di disciplina in punto ai poteri di iniziativa del PM tra le ipotesi di reiezione della confisca preceduta da sequestro, per la quale è consentito l'appello e dunque la possibilità di una nuova sollecitazione nel merito, e quella di specie, nella quale il provvedimento di rigetto non venne preceduto dal sequestro, suscettibile di gravame solo innanzi la Cassazione ed esclusivamente in presenza di affermata violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In accoglimento del ricorso va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione al Tribunale di Savona per nuovo esame.
4. Il provvedimento della Corte distrettuale non pare censurabile sotto il profilo della stretta interpretazione letterale della disciplina normativa di riferimento.
4.1 L'art. 27 codice antimafia, al comma 1, indica esplicitamente alcuni provvedimenti da comunicare senza indugio alle parti, pubbliche e private, del processo di prevenzione. Tra questi annovera la revoca del sequestro la quale altro non rappresenta, giusta l'art. 20, comma 2, il provvedimento di segno negativo assunto a termine del giudizio di prevenzione patrimoniale caratterizzato, a monte, dalla concessione del provvedimento di ablazione temporanea, anticipatorio rispetto alla confisca poi denegata.
Non si fa cenno alcuno, per contro, ai provvedimenti di segno negativo rispetto alla proposta, non caratterizzati, nell'iter processuale che ha portato alla decisione, dalla concessione del sequestro e che non si risolvono, per l'appunto, in una revoca del provvedimento anticipatorio ma solo in una mera reiezione della richiesta.
4.2 Il comma 2 della norma in esame definisce l'ambito oggettivo dei provvedimenti suscettibili di impugnazione tramite l'appello (perimetro di riferimento delineato incontrovertibilmente dal riferimento all'art. 10 stesso decreto). Ed in termini inequivoci si richiama ai soli provvedimenti indicati nel primo comma, con conseguente esclusione della possibilità di interporre appello per quelli ivi non espressamente elencati.
Da qui la non appellabilità della detta decisione in ragione della natura tassativa degli atti impugnabili imposta dall'art. 568 c.p.p., comma 1. 5. Non erra poi la Corte distrettuale, quantomeno nella conclusione assunta, nel ritenere che ad una soluzione opposta possa pervenirsi sul piano della mera interpretazione estensiva della norma in disamina, costituzionalmente orientata in linea anche con le osservazioni rese, nella presente fase di legittimità, anche dalla Procura Generale.
Prescindendo dal fatto che una siffatta scelta ermeneutica finirebbe per incidere sulle prerogative sostanziali e processuali del prevenuto, modificandone negativamente l'assetto garantito dalla tassativa della indicazione degli atti impugnabili, resta da dire che nella specie la scelta di limitare l'appellabilità dei provvedimenti negativi rispetto alla richiesta di confisca alle sole decisioni precedute dalla concessione del sequestro trova una sua logica giustificativa proprio nella valutazione originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio. Valutazione che, nell'intenzione del legislatore, finisce per giustificare, tramite l'appello, le prospettive di un possibile maggiore approfondimento nel merito, dei temi legati alla denegata confisca;
approfondimento valutativo per altri versi ritenuto non confacente all'interesse della collettività là dove, per l'appunto, neppure nella considerazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento anticipatorio siano stati riscontrati siccome sussistenti i presupposti utili alla adozione del provvedimento ablativo.
6. Tanto precisato, va poi ribadito come, a fronte della affermata non appellabilità del provvedimento negativo sulla richiesta di confisca non anticipata dal sequestro, resta comunque ferma la possibilità di impugnare siffatta decisione in sede di legittimità e per profili inerenti alla mera violazione di legge. Lo impone al fine il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 1 e art. 7, comma 4 nonché dell'art. 666 c.p.p., comma 6. La
prima disposizione, per le misure patrimoniali, richiama, quanto alle norme destinate a regolare il procedimento applicativo diverse da quelle espressamente previste, la disciplina dettata dall'art. 7 per quelle personali;
quest'ultima norma, al comma 9, a sua volta si rifà in via di integrazione alla disciplina dettata per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 c.p.p., il cui comma 6, infine, prevede espressamente il ricorso in Cassazione.
Di talché, del tutto correttamente, la Corte territoriale, a fronte dell'appello proposto dalla Procura di Savona, ha convertito il relativo atto di impugnazione in ricorso per cassazione giusta il disposto di cui all'art. 568 c.p.p.. 7. Nel caso, ritiene questa Corte che, alla luce dei motivi di ricorso, il provvedimento impugnato risulti connotato da diversi profili di illegittimità, non solo in termini di immediata violazione del dato normativo di riferimento ma anche in ragione di un motivare meramente apparente, sprovvisto dei requisiti minimi utili a rendere comprensibili la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice.
7.1 Giova preliminarmente ribadire che costituiscono oggetto della richiesta alcuni beni immobili intestati in comunione al TI ET ed alla di lui moglie nonché al TI AS ed alla moglie;
alcune quote sociali, segnatamente quella delle CA SR (in capo ai TI, ON e SC) della DF SR (posseduta dalla citata CA), della AC SR (il cui capitale appare intestato in misura di 1/3 al TI ET). E, in funzione dell'invocata confisca di prevenzione, vengono segnalati nella proposta i momenti indiziari a supporto delle pericolosità sociale di TI AS e ET, da accertare in via incidentale proprio al fine esclusivo di supportare la misura patrimoniale.
7.2 Seguendo i motivi del gravame, prescindendo dalla qualificazione che degli stessi viene data dal ricorrente, di certo non vincolante, integrano gli estremi tipici del vizio utile al legittimare il ricorso in cassazione e si rivelano altresì fondati:
- la contestazione legata alla conclusione assunta in punto alla pericolosità sociale del TI AS (pagina 4 del ricorso), esclusa dal Tribunale per la mancanza della attualità dei precedenti addotti, quando, nel caso, ci si trova innanzi ad una mera valutazione da rendere in via incidentale in funzione della applicazione della misura patrimoniale, in relazione alla quale il requisito di attualità è privo di rilievo al fine in ragione della reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, per quanto già previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-bis, comma 6-bis, così come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22 ed oggi ribadito dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 1;
- sul piano inerente la disponibilità dei cespiti oggetto di confisca, il rilievo legato all'assoluta assenza di valutazione quanto alla riferibilità delle quote della CA ai due proposti, TI ET e AS, questione assolutamente pretermessa nel ritenere del Tribunale;
- sul piano del giudizio legato alla sproporzione tra utilità e disponibilità reddituali e finanziarie, la doglianza legata alla assoluta apoditticità, quanto agli immobili riscontrati in capo ai proposti, della affermazione per quale la provvista utilizzata al fine proverrebbe da mutui bancari giacché, a fronte di una palesata sperequazione finanziaria ed in linea con quanto evidenziato dal ricorrente, il tema assume una importanza assoluta giacché la semplice presenza delle provviste derivanti dai mutui non da corpo ad una sistematica considerazione di liceità dei fondi utilizzati per gli acquisti occorrendo, piuttosto, allegare e valutare la compatibilità delle disponibilità finanziarie complessive dei prevenuti rispetto ai pesi rateali derivanti dal pagamento dei prestiti erogati;
- sempre in tema di sproporzione, il rilievo legato alla assenza di una qualsivoglia valutazione quanto all'investimento iniziale reso nella costituzione della CA SR, elemento destinato ad assumere un ruolo essenziale nella comprensione delle ragioni fondanti la decisione assunta sempre alla luce della sperequazione reddituale relativa agli anni di riferimento, tale per cui, con il criterio della illiceità derivata, diviene indifferente che poi la società sia stata in grado di mantenersi ed espandersi secondo un sistema virtuoso nel dipanarsi dell'attività di impresa ma illecito a monte per la illiceità degli originari capitali immessi nel circuito imprenditoriale (cfr cassazione sezione 5, sentenza nr 35240/13);
- il motivo afferente l'assenza di qualsivoglia motivazione in punto all'investimento operato dal TI ET in relazione alle quote dell'AC SR pur in presenza di dichiarazioni confessorie in ordine alla natura illecita dei proventi dallo stesso stornati per fini personali dalla CA SR tramite le fatture per operazioni inesistenti sempre confermate dalle dichiarazioni del prevenuto.
8. In ragione dei vizi riscontrati, si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Savona perché proceda ad una nuova deliberazione, adeguandosi ai principi in diritto sopra rassegna, e colmando altresì le assolute carenze argomentative riscontrate da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013