Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 2
La confisca prevista dall'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, non presuppone necessariamente il sequestro preventivo, se i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito.
L'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2008, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI CE - Presidente - del 29/01/2008
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 114
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 025451/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AS ON N. IL 09/07/1947;
2) CI EM N. IL 22/05/1952;
3) LA AN N. IL 05/02/1960;
4) LA AR N. IL 15/03/1944;
5) LA VI N. IL 30/08/1947;
6) LA VI N. IL 30/08/1983;
avverso SENTENZA del 13/12/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
I difensori di De BL NI, LA AN, LA EN (classe 44), LA VI (classe 47), LA VI (classe 83) e CI UE personalmente propongono ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sopra indicata. Il difensore di LA AN, LA EN (classe 44), LA VI (classe 47), LA VI (classe 83) deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla accertamento di responsabilità ed alla omessa verifica di sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alle osservazioni contenute nelle consulenze depositate e relative al complesso delle vicende economiche relative alle fattispecie ed in particolare alla vendita di bufale a ER CE, ai coniugi De RO NO, nonché agli episodi relativi ad IE CE, NO IA, DI IU dai quali non emergono imposizioni di interessi usurari. Con un secondo motivo deduce gli stessi vizi di legge con riferimento alla disposizione di confisca delle cose sequestrate a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, provvedimento adottato in violazione dei presupposti di legge senza considerare le osservazioni contenute nella consulenza tecnica della difesa in quanto l'accertato rapporto di sproporzione del patrimonio di LA VI (classe 47) andava motivato e commisurato non solo al reddito dichiarato, ma "all'attività patrimoniale svolta", avendo il LA "la capacità economica necessaria ad effettuare gli investimenti nonché a giustificare il possesso del denaro nella sua disponibilità".
CI UE eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione dei fatti ex artt. 319 e 321 cod. pen. ed alla competenza territoriale da individuarsi in Napoli ove hanno sede gli uffici della Regione Campania interessati alla vicenda.
Il difensore di De BL NI oltre a difetto di motivazione con riferimento alla omessa valutazione di sussistenza di cause di non punibilità, lamenta violazione dell'art. 322 ter cod. pen. per essere stata disposta confisca non preceduta da sequestro. Deduce inoltre che la somma confiscata non costituisce il prezzo del delitto di corruzione trattandosi di somma consegnata successivamente ai fatti per iniziativa spontanea dell'esborsante, condotta neutra rispetto alla determinazione del pubblico ufficiale non sussistendo sinallagma negoziale tra il compenso indebito e la prestazione antidoverosa.
I ricorsi sono inammissibili.
L'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5^ 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione;
l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471). L'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi sia dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Nel caso in esame il giudice di merito per ciascun capo si accusa ha verificato la corrispondenza degli accertamenti con l'imputazione, rilevando gli specifici profitti usurari. Va confermato inoltre il principio di legittimità che statuisce che la richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile;
la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa e ciò anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato (Cass. 2^ 10.1.00 n. 14, depositata 29.3.00, rv. 215897;
Cass. 6^ 26.5.92 n. 7903, depositata 9.7.92, rv. 19.10.93). Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dei LA ha specifico esclusivo riferimento alla confisca della somma di Euro 16.160 appartenente a LA VI (classe 47) depositata su conto corrente al medesimo intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Salentina e Calabritto, essendo stai i restanti provvedimenti di confisca in danno degli altri LA ricorrenti disposti in quanto profitto di reati di usura come specificatamente accertati. Le doglianze di carenza di motivazione sulla sproporzione tra reddito e patrimonio, come prescritto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, sono assertivamente proposte con riferimento alle risultanze della consulenza di parte avendo al contrario il giudice di merito specificatamente fatte proprie le determinazioni della consulenza del dott. AN Parente che affronta ed articolatamente esamina i redditi ed i patrimoni del ricorrente. Il giudice ha congruamente valutato la documentazione riportata nella consulenza di parte e ne ha rilevato la non completezza e la carenza di efficacia dimostrativa in difetto di prova della legittima provenienza della somma investita in detti certificati, con la conseguenza che nessuna violazione di legge al riguardo può essere con fondatezza avanzata.
Anche il primo motivo di ricorso avanzato dal difensore di De BL è manifestamente infondato in quanto la confisca, prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies non presuppone necessariamente il sequestro, ne' deve immancabilmente esser preceduta da detto provvedimento cautelare ogni volta in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. Si sottolinea che l'omissione del previo provvedimento di sequestro non viola l'art. 111 Cost. sotto il profilo dell'obbligo di informare l'accusato nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, considerato che detto obbligo è soddisfatto con la formulazione della imputazione (Cass. 5^ 21.11.01 n. 44900, depositata 13.12.01, rv. 222050; Cass. 5^ 4.6.97 n. 2748, depositata 19.9.97, rv. 209619). Il secondo motivo proposto in favore del medesimo ricorrente è inammissibile in quanto ai sensi dell'espresso disposto normativo di cui all'art. 322 ter cod. pen. la confisca con riferimento al delitto di corruzione è ammissibile non per il solo prezzo del reato, ma anche per il profitto dello stesso con la conseguenza che l'utilità comunque percepita a seguito del delitto accertato con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere oggetto di provvedimento ablatorio. Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi inoltre al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008