Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 ter, comma terzo, legge n. 575 del 1965), l'unico rimedio contro il relativo decreto è l'opposizione, da proporre con la forma dell'incidente di esecuzione, nella quale va convertito il ricorso per cassazione (art. 568 cod. proc. pen.), non essendone prevista l'autonoma e immediata impugnazione. (La Corte ha osservato che detto provvedimento, strumentale ai fini della decisione sulla confisca, non è compreso, ex art. 3-ter, legge n. 575 del 1965, tra quelli per i quali è ammessa impugnazione e, pertanto, le eventuali censure sono proponibili successivamente contro la decisione sulla confisca).
Commentario • 1
- 1. Ancora sulla sentenza delle Sezioni unite civili a proposito delKate Tassone · https://dirittopenaleuomo.org/
1. È noto come la Corte Suprema abbia recentemente affermato, a Sezioni unite civili, un importante principio di diritto a proposito del rapporto tra confisca di prevenzione (o penale) e ipoteca, ed in particolare sul rapporto tra quest'ultima e la confisca governata dalla normativa di prevenzione antecedente al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cass., Sez. un civ., 7 maggio 2013, n. 10532, pubblicata in questa Rivista con note di F. Menditto, Le Sezioni Unite Civili sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione dopo la legge n. 228/12: l'ambito di applicabilità della nuova disciplina, e di I. Patrone, Le Sezioni unite civili, la confisca di prevenzione e qualche discutibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2010, n. 41153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41153 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1575
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 12450/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT O\, nato il *18.2.1958*;
avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Tribunale di Crotone emesso il 2.2.2010. IN FATTO
Il ricorso di \M @R si appunta avverso il decreto del Tribunale di Crotone del 2.2.2010, che ha convalidato il sequestro (finalizzato alla confisca) di cespiti ritenuti nella disponibilita?
di \Guerino @IONA\ o di formale proprieta? del ricorrente, ma ritenuti nella effettiva disponibilita? dello \IONA\ o, comunque, acquisiti con disponibilita? del predetto, proposto dalla Direzione Distrettuale antimafia di Catanzaro a misura di prevenzione quale soggetto appartenente a consorteria camorristica. Il Tribunale ha escluso dal proprio scrutinio la documentazione prodotta dalla difesa del OT\, poiche? il deposito della stessa occorse in violazione del termine dettato dall?art. 127 c.p.p., comma 2, che impone la presentazione di memorie sino a cinque giorni prima dell?udienza. Opinione contrastata dalla difesa di ricorrente che sottolinea come la disposizione attenga non gia? all?espletamento della difesa mediante prova documentale, bensi? al solo caso di produzione di memorie.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Gialanella) con Requisitorie scritte del 13.5.2010 ha instato per la conversione del ricorso in opposizione al decreto.
IN DIRITTO
La prospettazione del PG. e? fondata.
In tema di sequestro di beni nella disponibilita? di indiziati dell?appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, non e? consentita l?autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassativita? delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze:
trattandosi di provvedimento strumentali ai fini della decisione sulla confisca, la legge (L. n. 575 del 1965, art. 3 ter) non e?
compreso tra i provvedimenti per i quali e" ammessa impugnazione, dato che le eventuali censure sono proponibili successivamente contro la decisione sulla confisca, (cfr. Cass., sez. 6^, 23.10.2008, De Rito, Ced Cass., rv. 241879; analogamente Cass., sez. 1,21.5.1999, Di Lernia, Ced Cass., rv. 213830).
Unico rimedio, secondo la piu? convincente lettura giurisprudenziale (Cass., sez. 1^, 12.11.1997, Alfieri, Ced Cass., rv. 209403) e?
l?opposizione.
In senso difforme da detto orientamento si rinviene, tra le poche, Sez. 1^, 7 aprile 1994, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, CED Cass. 199862), che ha escluso che il terzo possa proporre impugnazione (appello o ricorso per cassazione) contro il provvedimento che rigetta: ma questa lettura, nel caso di provvedimento emesso nei confronti di terzi rimasti estranei al procedimento, in forza di interpretazione costituzionalmente orientata richiede l?esperibilita? di un rimedio che assicuri la piena tutela giurisdizionale anche nel merito.
Pertanto, in ossequio al generale principio del favor impugnationis occorre convertire il ricorso per cassazione qualificandolo ex art.568 c.p.p., in opposizione nelle forme dell?incidente di esecuzione.
P.Q.M.
qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell?art. 666 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Crotone.
Cosi? deciso in Roma, il 27 ottone 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010