Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, nono comma, del predetto D.Lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 26842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26842 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 933
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 8592/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
ZHANG XIUPING N. IL 12/08/1970;
avverso il decreto n. 8/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del 11/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO. ROTONDO;
lette conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto rimettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto depositato in data 24-12-14 la Corte di Appello di Firenze, sezione 3 penale, ha trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., l'impugnazione promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso il decreto di rigetto della richiesta di misura di prevenzione patrimoniale della confisca e del sequestro ad essa finalizzato reso in data 11-4-14 dal Tribunale di Firenze nei confronti di Zhang Xiuping. Tanto dopo aver evidenziato la non appellabilità della reiezione della misura patrimoniale della confisca ove non sia stato emesso nel corso del processo il sequestro anticipatorio L. n. 159 del 2011, ex artt. 20 o 22, considerando al fine che l'art. 27 della stessa legge, limitando l'appello alla sola revoca del sequestro, rende impugnabili nel merito dal P.M. solo i provvedimenti, negativi, che definiscono il giudizio di prevenzione patrimoniale preceduti dalla concessione del provvedimento ablativo anticipatorio.
2. La Procura Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto trasmettersi nuovamente gli atti alla Corte di Appello di Firenze per l'ulteriore corso.
3. In accoglimento del ricorso va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
4. Il provvedimento della Corte distrettuale non pare censurabile sotto il profilo della stretta interpretazione letterale della disciplina normativa di riferimento (v. sez. 6, sentenza n. 46478 del 17-10-13, rv 257748, Fotia).
4.1 L'art. 27 codice antimafia, al comma 1, indica esplicitamente alcuni provvedimenti da comunicare senza indugio alle parti, pubbliche e private, del processo di prevenzione. Tra questi annovera la revoca del sequestro la quale altro non rappresenta, giusta l'art. 20, comma 2, che il provvedimento di segno negativo assunto a termine del giudizio di prevenzione patrimoniale caratterizzato, a monte, dalla concessione del provvedimento di ablazione temporanea, anticipatorio rispetto alla confisca poi denegata. Non si fa cenno alcuno, per contro, ai provvedimenti di segno negativo rispetto alla proposta, non caratterizzati, nell'iter processuale che ha portato alla decisione, dalla concessione del sequestro e che non si risolvono, per l'appunto, in una revoca del provvedimento anticipatorio ma solo in una mera reiezione della richiesta.
4.2 Il comma 2, della norma in esame definisce l'ambito oggettivo dei provvedimenti suscettibili di impugnazione tramite l'appello (perimetro delineato incontrovertibilmente dal riferimento all'art. 10 stesso decreto). Ed in termini inequivoci si fa richiamo ai soli provvedimenti indicati nel comma 1, con conseguente esclusione della possibilità di interporre appello per quelli ivi non espressamente elencati.
Da qui la non appellabilità della detta decisione in ragione della natura tassativa degli atti impugnabili, imposta dall'art. 568 c.p.p., comma 1. 5. Non erra poi la Corte distrettuale, quantomeno nella conclusione assunta, nel ritenere che ad una soluzione opposta possa pervenirsi sul piano della mera interpretazione estensiva della norma in disamina, costituzionalmente orientata in linea anche con le osservazioni rese, nella presente fase di legittimità, anche dalla Procura Generale.
Prescindendo dal fatto che una siffatta scelta ermeneutica finirebbe per incidere sulle prerogative sostanziali e processuali del prevenuto, modificandone negativamente l'assetto garantito dalla tassativa della indicazione degli atti impugnabili, resta da dire che nella specie la scelta di limitare l'appellabilità dei provvedimenti negativi rispetto alla richiesta di confisca alle sole decisioni precedute dalla concessione del sequestro trova una sua logica giustificativa proprio nella valutazione originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio. Valutazione che, nell'intenzione del legislatore, finisce per giustificare, tramite l'appello, le prospettive di un possibile maggiore approfondimento nel merito, dei temi legati alla denegata confisca;
approfondimento valutativo per altri versi ritenuto non confacente all'interesse della collettività là dove, per l'appunto, neppure nella considerazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento anticipatorio siano stati riscontrati siccome sussistenti i presupposti utili alla adozione del provvedimento ablativo.
6. Tanto precisato, va poi ribadito come, a fronte della affermata non appellabilità del provvedimento negativo sulla richiesta di confisca non anticipata dal sequestro, resta comunque ferma la possibilità di impugnare siffatta decisione in sede di legittimità e per profili inerenti alla mera violazione di legge. Lo impone al fine il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 1, e art. 7, comma 4, nonché dell'art. 666 c.p.p., comma 6. La
prima disposizione, per le misure patrimoniali, richiama, quanto alle norme destinate a regolare il procedimento applicativo diverse da quelle espressamente previste, la disciplina dettata dall'art. 7 per quelle personali;
quest'ultima norma, al comma 9, a sua volta si rifà in via di integrazione alla disciplina dettata per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 c.p.p., il cui comma 6, infine, prevede espressamente il ricorso in Cassazione.
Di talché, del tutto correttamente, la Corte territoriale, a fronte dell'appello proposto dalla Procura di Firenze, ha convertito il relativo atto di impugnazione in ricorso per cassazione giusta il disposto di cui all'art. 568 c.p.p.. 7. Nel caso, ritiene questa Corte che, alla luce dei motivi di ricorso, il provvedimento impugnato risulti connotato da diversi profili di illegittimità, non solo in termini di immediata violazione del dato normativo di riferimento ma anche in ragione di un motivare meramente apparente, sprovvisto dei requisiti minimi utili a rendere comprensibili la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice.
In particolare, il Tribunale di Firenze ha affermato che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, non sarebbe applicabile a colui che ha posto in essere altri delitti da cui avrebbe conseguito la provvista illecita, poiché tali condotte sarebbero riconducibili nell'alveo (allora) penalmente non sanzionato dell'autoriciclaggio. In sostanza, mancherebbe, secondo il Tribunale uno dei presupposti che la disciplina delle misure di prevenzione richiede per l'applicazione del sequestro, ovverosia una condotta illecita finalizzata a sottrarsi ad una misura di prevenzione o comunque una condotta penalmente non sanzionarle in quanto essa stessa autoriciclaggio.
Si tratta di conclusioni in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato la autonoma e distinta portata illecita dell'art. 12 quinquies, rispetto al riciclaggio e quindi all'autoriciclaggio e la sua riferibilità anche a soggetti autori di delitti presupposti (rv 257364; 254804; 229239; 240987). Inoltre il Tribunale ha affermato che l'evasore fiscale, ancorché per importo ingente, pur socialmente riprovevole, non può dirsi di per sè socialmente pericoloso.
Si tratta di conclusioni chiaramente errate, posto che: l'evasore fiscale oltre una certa soglia è punito dall'ordinamento in quanto tale e non solo se reimpiega il profitto illecito in altre attività;
la valutazione della pericolosità sociale dell'evasore fiscale deve essere fatta caso per caso ed in concreto;
nel caso in esame la condotta contestata è quella di avere esportato all'estero milioni di Euro provento di evasione fiscale.
8. In ragione dei vizi riscontrati, si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze perché proceda ad una nuova deliberazione, adeguandosi ai principi in diritto sopra rassegnati, e colmando altresì le assolute carenze argomentative riscontrate da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015