Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2018, n. 2286
CASS
Sentenza 30 gennaio 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Le disposizioni della cd. Carta di Nizza non sono applicabili a fattispecie relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché solo a partire da tale data la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione europea; ne deriva che non deve procedersi al rinvio pregiudiziale alla CGUE di una norma anteriore al 1° gennaio 2009, in quanto l'art. 267 TFUE presuppone che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile. (Nella specie, la S.C. ha espresso il principio con riferimento all'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006, in tema di determinazione della retribuzione pensionabile per periodi di lavoro svolto all'estero, di cui si deduceva il contrasto con l'art. 47 della Carta).

In caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall’art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l’Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2018, n. 2286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2286
    Data del deposito : 30 gennaio 2018

    Testo completo