Articolo 48 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 47Articolo 49
Versione
16 settembre 1967
Art. 48.
In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalita' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimita' da parte dell'autorita' di vigilanza.
Entrata in vigore il 16 settembre 1967