Art. 48.
In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalita' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimita' da parte dell'autorita' di vigilanza.
In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalita' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimita' da parte dell'autorita' di vigilanza.