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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
VI IO ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO C.F._1
FRANCESCO
Appellante contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con il patrocinio dell'avv.
CIRILLO GRAZIA MARIA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI della Calabria – Ufficio di Catanzaro-
(06409601009) e PREFETTURA DI COSENZA (80006370789), con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellate
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- opposizione ad intimazione di pagamento-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IT IO conveniva dinanzi al GdP di Cosenza gli enti in epigrafe onde proporre opposizione pagina 1 di 5 avverso intimazione di pagamento n. 03420219004919386000, notificatagli il 21.01.2020, dell'importo di complessive € 6.218,86, in forza di cartelle insolute aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie ed accessori relativi a violazione del Codice della Strada ed Agenzia delle Dogane, lamentando l'omessa notifica dei verbali, delle comunicazioni ex art. 6, comma V, L.n. 212/2000 e delle cartelle e su tali basi eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità del ruolo e degli atti conseguenti;
chiedeva pertanto “dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c.e art. 28 L. 689/81, delle cartelle esattoriali n. 03420160013564647000, presuntivamente notificata in data 02.09.2016, per “Contrav. Codic. Della Strada” per l'anno 2014, per l'importo di Euro 259,18, e n.03420160010119910000, presuntivamente notificata il 02.09.2016, per “sanzioni e ammende recupero spese” per l'anno 2013, della somma di €2.976,14, contenute nell'intimazione di pagamento n. 03420219004919386000, oggetto dell'opposizione di primo grado.
Sempre nel merito, accertare la mancata notifica delle cartelle e dei verbali sottesi, accogliere la domanda e per gli effetti annullare e/o revocare la intimazione di pagamento n.
03420219004919386000 notificata in data 21.01.2022, della somma di € 6.218,86, notificata da
Agenzia delle entrate riscossione, per i motivi di cui al punto 1) e 2) dell'atto di citazione;
condannare ex art. 93 c.p.c. alle spese di lite...”.
Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva all'azione, deducendo di avere ritualmente notificato le cartelle e protestando la propria estraneità alle attività pregresse;
chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Prefettura di Cosenza ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli restavano contumaci.
Con sentenza n. il GdP accoglieva parzialmente la domanda dichiarando prescritto il diritto alla riscossione relativo alla cartella esattoriale n. 03420160013564647000 ex art. 28 L. 689/1981 e rigettava invece l'opposizione quanto alla cartella n. 03420160010119910000.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il IO, lamentando che il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, ha omesso di valutare l'eccezione di nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti, stante il ruolo svolto dalla cartella di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, e configurandosi insussistenza del diritto di riscuotere il credito da parte dell'agente della Riscossione per assenza di titolo esecutivo. pagina 2 di 5 Ha quindi chiesto “accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03420219004919386000anche in relazione alla cartella esattoriale n.03420160010119910000, presuntivamente notificata il 02.09.2016, per “sanzioni e ammende recupero spese” per l'anno 2013, della somma di €2.976,14, per nullità della notifica della stessa. Con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Prefettura di Cosenza hanno resistito al gravame eccependo: che l'attività di essi Enti impositori si è esaurita con la consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione ex art. 24 del DPR 602/1973 e succ. mod., restando di esclusiva competenza di quest'ultimo la successiva riscossione degli importi, implicante la formazione e notificazione della cartella di pagamento nei termini di legge ed il compimento degli atti necessari ad interrompere il decorso del termine prescrizionale e ad impedire eventuali decadenze;
che gli atti di contestazione di violazione finanziarie sottesi alla cartella oggetto di appello sono stati regolarmente notificati. Hanno quindi chiesto che il Tribunale “dichiari: 1) inammissibile ed improponibile ogni avversa domanda;
2) in subordine, la rigetti perché infondata. Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato la fondatezza dell'appello sostenendo la correttezza del percorso motivazionale del giudice di prime cure e ribadendo la corretta notificazione della cartella n.
03420160010119910000 avvenuta in data 02/09/2016 ex art. 143 cpc a persona irreperibile;
ha quindi chiesto “Rigettare l'appello e ogni domanda di gravame proposta nei confronti della appellata Agenzia delle Entrate Riscossione e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro n. 169/2023; Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
************************
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Pur rilevandosi con l'appellante l'omesso esame, nella sentenza gravata, dell'eccezione di nullità dell'intimazione opposta per omessa notificazione delle cartelle di pagamento, richiamata in parte espositiva, osserva il Tribunale, in applicazione di principi affermati dalla Suprema Corte nella pagina 3 di 5 specifica materia, che “in tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per la quale l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, la mancata notificazione della cartella di pagamento, anteriormente a quella dell'avviso di mora (oggi sostituito dall'intimazione di pagamento), non è causa di nullità della procedura esattoriale;
ne' si verifica in tal caso menomazione alcuna delle possibilità di difesa del contravventore, atteso che il momento di tutela giurisdizionale viene recuperato a livello di avviso di mora (ora intimazione di pagamento), atto suscettibile di autonoma impugnazione quante volte esso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” (cfr. Cass.nn. 7533/2002 e 23158/2006, non seguite da pronunciamenti difformi).
Detti principi devono trovare applicazione, a fortiori, in materia di riscossione delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie, per come disciplinata dal Dlvo 113/2002 e dai DPR 114/2002 e 115/2002 con analogo rinvio alla disciplina della esazione delle imposte.
Va al riguardo evidenziato, con riferimento all'eccepita mancata notificazione della cartella quale titolo esecutivo, che nella procedura di riscossione delle sanzioni amministrative e delle multe ammende e spese di giustizia detto titolo è incorporato non già nelle cartelle ma negli atti, promananti dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie, accertativi delle violazioni e comminativi della relative sanzioni.
Non risultano pertanto conferenti gli arresti giurisprudenziali di merito e legittimità invocati dall'appellante, in quanto resi nel diverso ambito dell'esazione dei crediti tributari.
Resta invece precluso l'esame delle doglianze relative all'erronea applicazione della disciplina della prescrizione, in quanto formulate soltanto nell'udienza del 23.5.2024 e nella comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, dovendo tutti i motivi di gravame trovare specifica formulazione nell'atto di appello nell'osservanza dei termini perentori di cui agli artt. 325-327 c.p.c.
Segue quindi la reiezione dell'impugnazione.
L'andamento della vertenza e la natura ufficiosa dei rilievi fondanti la decisione, in uno alle questioni interpretative connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
pagina 4 di 5 Deve però trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, a mente del quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese di questo grado di giudizio dando però atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 8 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
VI IO ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO C.F._1
FRANCESCO
Appellante contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con il patrocinio dell'avv.
CIRILLO GRAZIA MARIA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI della Calabria – Ufficio di Catanzaro-
(06409601009) e PREFETTURA DI COSENZA (80006370789), con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellate
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- opposizione ad intimazione di pagamento-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IT IO conveniva dinanzi al GdP di Cosenza gli enti in epigrafe onde proporre opposizione pagina 1 di 5 avverso intimazione di pagamento n. 03420219004919386000, notificatagli il 21.01.2020, dell'importo di complessive € 6.218,86, in forza di cartelle insolute aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie ed accessori relativi a violazione del Codice della Strada ed Agenzia delle Dogane, lamentando l'omessa notifica dei verbali, delle comunicazioni ex art. 6, comma V, L.n. 212/2000 e delle cartelle e su tali basi eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità del ruolo e degli atti conseguenti;
chiedeva pertanto “dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c.e art. 28 L. 689/81, delle cartelle esattoriali n. 03420160013564647000, presuntivamente notificata in data 02.09.2016, per “Contrav. Codic. Della Strada” per l'anno 2014, per l'importo di Euro 259,18, e n.03420160010119910000, presuntivamente notificata il 02.09.2016, per “sanzioni e ammende recupero spese” per l'anno 2013, della somma di €2.976,14, contenute nell'intimazione di pagamento n. 03420219004919386000, oggetto dell'opposizione di primo grado.
Sempre nel merito, accertare la mancata notifica delle cartelle e dei verbali sottesi, accogliere la domanda e per gli effetti annullare e/o revocare la intimazione di pagamento n.
03420219004919386000 notificata in data 21.01.2022, della somma di € 6.218,86, notificata da
Agenzia delle entrate riscossione, per i motivi di cui al punto 1) e 2) dell'atto di citazione;
condannare ex art. 93 c.p.c. alle spese di lite...”.
Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva all'azione, deducendo di avere ritualmente notificato le cartelle e protestando la propria estraneità alle attività pregresse;
chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Prefettura di Cosenza ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli restavano contumaci.
Con sentenza n. il GdP accoglieva parzialmente la domanda dichiarando prescritto il diritto alla riscossione relativo alla cartella esattoriale n. 03420160013564647000 ex art. 28 L. 689/1981 e rigettava invece l'opposizione quanto alla cartella n. 03420160010119910000.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il IO, lamentando che il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, ha omesso di valutare l'eccezione di nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti, stante il ruolo svolto dalla cartella di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, e configurandosi insussistenza del diritto di riscuotere il credito da parte dell'agente della Riscossione per assenza di titolo esecutivo. pagina 2 di 5 Ha quindi chiesto “accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03420219004919386000anche in relazione alla cartella esattoriale n.03420160010119910000, presuntivamente notificata il 02.09.2016, per “sanzioni e ammende recupero spese” per l'anno 2013, della somma di €2.976,14, per nullità della notifica della stessa. Con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Prefettura di Cosenza hanno resistito al gravame eccependo: che l'attività di essi Enti impositori si è esaurita con la consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione ex art. 24 del DPR 602/1973 e succ. mod., restando di esclusiva competenza di quest'ultimo la successiva riscossione degli importi, implicante la formazione e notificazione della cartella di pagamento nei termini di legge ed il compimento degli atti necessari ad interrompere il decorso del termine prescrizionale e ad impedire eventuali decadenze;
che gli atti di contestazione di violazione finanziarie sottesi alla cartella oggetto di appello sono stati regolarmente notificati. Hanno quindi chiesto che il Tribunale “dichiari: 1) inammissibile ed improponibile ogni avversa domanda;
2) in subordine, la rigetti perché infondata. Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato la fondatezza dell'appello sostenendo la correttezza del percorso motivazionale del giudice di prime cure e ribadendo la corretta notificazione della cartella n.
03420160010119910000 avvenuta in data 02/09/2016 ex art. 143 cpc a persona irreperibile;
ha quindi chiesto “Rigettare l'appello e ogni domanda di gravame proposta nei confronti della appellata Agenzia delle Entrate Riscossione e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro n. 169/2023; Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
************************
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Pur rilevandosi con l'appellante l'omesso esame, nella sentenza gravata, dell'eccezione di nullità dell'intimazione opposta per omessa notificazione delle cartelle di pagamento, richiamata in parte espositiva, osserva il Tribunale, in applicazione di principi affermati dalla Suprema Corte nella pagina 3 di 5 specifica materia, che “in tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per la quale l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, la mancata notificazione della cartella di pagamento, anteriormente a quella dell'avviso di mora (oggi sostituito dall'intimazione di pagamento), non è causa di nullità della procedura esattoriale;
ne' si verifica in tal caso menomazione alcuna delle possibilità di difesa del contravventore, atteso che il momento di tutela giurisdizionale viene recuperato a livello di avviso di mora (ora intimazione di pagamento), atto suscettibile di autonoma impugnazione quante volte esso risulti, in concreto, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” (cfr. Cass.nn. 7533/2002 e 23158/2006, non seguite da pronunciamenti difformi).
Detti principi devono trovare applicazione, a fortiori, in materia di riscossione delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie, per come disciplinata dal Dlvo 113/2002 e dai DPR 114/2002 e 115/2002 con analogo rinvio alla disciplina della esazione delle imposte.
Va al riguardo evidenziato, con riferimento all'eccepita mancata notificazione della cartella quale titolo esecutivo, che nella procedura di riscossione delle sanzioni amministrative e delle multe ammende e spese di giustizia detto titolo è incorporato non già nelle cartelle ma negli atti, promananti dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie, accertativi delle violazioni e comminativi della relative sanzioni.
Non risultano pertanto conferenti gli arresti giurisprudenziali di merito e legittimità invocati dall'appellante, in quanto resi nel diverso ambito dell'esazione dei crediti tributari.
Resta invece precluso l'esame delle doglianze relative all'erronea applicazione della disciplina della prescrizione, in quanto formulate soltanto nell'udienza del 23.5.2024 e nella comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, dovendo tutti i motivi di gravame trovare specifica formulazione nell'atto di appello nell'osservanza dei termini perentori di cui agli artt. 325-327 c.p.c.
Segue quindi la reiezione dell'impugnazione.
L'andamento della vertenza e la natura ufficiosa dei rilievi fondanti la decisione, in uno alle questioni interpretative connesse conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
pagina 4 di 5 Deve però trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, a mente del quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese di questo grado di giudizio dando però atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 8 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5