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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5126/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5126 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...], l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Rovigo, via Lagomolin 12
e
(C.F. , nata a [...]à di Piave (Ve), il Parte_2 C.F._2
4.12.1963, residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Alberto Teso (pec:
e Luca Sprezzola (pec: Email_1 Em_2 [...]
, in San Donà di Piave (Ve), Galleria Leon Bianco, 2/1, che li rappresentano Email_3
ed assistono come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 28.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025, che di seguito si riproducono: “emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in data 02/06/2001 in Eraclea (Ve); - nulla circa l'affidamento dei figli, essendo entrambi
[...]
maggiorenni; - la riconferma dell'assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00 al mese oltre spese straordinarie nella misura del 50% - l'assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili in favore della signora quale contributo per il canone di locazione dell'abitazione ove Pt_2
risiede con i figli;
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eraclea per la relativa annotazione”.
Per il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.06.2001 contratto matrimonio concordatario in Eraclea (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.01.2013, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8138/2012) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 12.02.2013.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 28.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.01.2013, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8138/2012) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 12.02.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.06.2001 da Pt_1
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Eraclea al
[...] Parte_2
n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2001;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5126 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...], l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Rovigo, via Lagomolin 12
e
(C.F. , nata a [...]à di Piave (Ve), il Parte_2 C.F._2
4.12.1963, residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Alberto Teso (pec:
e Luca Sprezzola (pec: Email_1 Em_2 [...]
, in San Donà di Piave (Ve), Galleria Leon Bianco, 2/1, che li rappresentano Email_3
ed assistono come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 28.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025, che di seguito si riproducono: “emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in data 02/06/2001 in Eraclea (Ve); - nulla circa l'affidamento dei figli, essendo entrambi
[...]
maggiorenni; - la riconferma dell'assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00 al mese oltre spese straordinarie nella misura del 50% - l'assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili in favore della signora quale contributo per il canone di locazione dell'abitazione ove Pt_2
risiede con i figli;
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eraclea per la relativa annotazione”.
Per il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.06.2001 contratto matrimonio concordatario in Eraclea (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.01.2013, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8138/2012) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 12.02.2013.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 28.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.01.2013, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8138/2012) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 12.02.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.06.2001 da Pt_1
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Eraclea al
[...] Parte_2
n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2001;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore