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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1436 /2022 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. GENTILE FRANCESCO Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS ALEXIA Controparte_1
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice ( : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che l'incendio sprigionatosi nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in narrativa, deve ascriversi alla responsabilità esclusiva della (già Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 1669 c.c.; Controparte_2
- per l'effetto, 2 - condannare a rimborsare in qualità di Controparte_1 Parte_1 assicuratore contro il rischio di incendio, surrogatosi ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nel diritto risarcitorio dei propri assicurati signori e nei confronti del responsabile del sinistro, l'importo di complessivi Euro Parte_2 Parte_3
23.960,00 pari a quanto corrisposto dall'esponente Compagnia ai predetti assicurati, a titolo di indennizzo assicurativo dei danni da essi subiti, in conseguenza dell'incendio per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: [...] IN OGNI CASO: 4 condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese e degli onorari del presente giudizio e della fase stragiudiziale di attivazione della negoziazione assistita
[...] ex artt. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Per parte convenuta ( : CP_1
Respingere tutte le avverse domande, stante la modifica dei manufatti e la conseguente decadenza da ogni diritto alla garanzia
e stanti le intervenute decadenze e prescrizione di ogni diritto alla garanzia, essendo decorsi il termine decennale di responsabilità del costruttore 1/18 convenuto ex art. 1669 c.c. ed i termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt.
1667 e 1495 c.c. ed attesa altresì l'infondatezza nel merito delle avverse domande.
Si chiede, in ogni caso, mandarsi assolta la da qualsiasi avversa domanda e/o richiesta in quanto comunque CP_1 infondata nel merito ed atteso che l'incendio oggetto di causa non si è sviluppato per cause imputabili alla convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, del procedimento monitorio, oltre cpa, rimborso spese forfettario del 15,00% e con vittoria di spese di CTU e CTP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2022, la (d'ora Parte_1
Cont in avanti, conveniva in giudizio la (d'ora in avanti, ) per sentirla condannare, Parte_1 CP_1 previo accertamento della sua responsabilità esclusiva ex art. 1669 c.c., al pagamento della somma di Euro
23.960,00, oltre accessori.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva che in data 9 aprile 2021 si era sviluppato un incendio presso l'immobile sito in Carmagnola, Via Don Zappino n. 83, di proprietà dei signori
[...]
e assicurati con per il rischio incendio. Sosteneva che l'incendio era Pt_2 Parte_3 Parte_1 stato causato da gravi difetti di costruzione della canna fumaria, realizzata dalla società convenuta, impresa costruttrice dell'edificio. In particolare, deduceva la non corretta posa in opera della parte muraria della canna fumaria, l'interruzione della stessa da parte delle perline lignee del tetto, l'installazione di una canna a camera singola anziché doppia e l'impiego di pannelli coibentanti non ignifughi. In forza della polizza assicurativa, aveva liquidato ai propri assicurati l'importo di Euro 23.960,00, agendo quindi in Parte_1
Cont surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della , ritenuta responsabile del sinistro.
Cont Si costituiva in giudizio la , la quale contestava integralmente le domande attoree, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo decorso il termine decennale dal compimento dell'opera (anno 2011). Nel merito, negava ogni addebito, sostenendo che la canna fumaria era stata realizzata a regola d'arte, come attestato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto. Contestava la valenza probatoria delle perizie di parte attrice, redatte in assenza di contraddittorio e dopo la modifica dello stato dei luoghi. Adduceva, inoltre, che l'incendio fosse riconducibile a cause alternative, quali l'uso improprio del camino, la mancata manutenzione da parte dei proprietari e le opere abusive da questi realizzate nel sottotetto, trasformato da locale di sgombero a locale abitabile. Infine, contestava il quantum debeatur, sia per l'assenza di prove certe sul pagamento e sulla congruità dei costi, sia per il mancato computo dei benefici fiscali di cui i proprietari avrebbero potuto usufruire per i lavori di ripristino.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi. Rigettata la richiesta di parte attrice di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 26.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
1. Sull'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. La Cont
ha eccepito il decorso del termine decennale di responsabilità previsto dall'art. 1669 c.c.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'azione di responsabilità contro l'appaltatore per gravi difetti dell'opera si prescrive in dieci anni dal compimento della stessa.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'immobile per cui è causa, compresa la canna fumaria oggetto di contestazione, è stato ultimato nell'anno 2011.
L'incendio si è verificato in data 9 aprile 2021.
L'atto di citazione è stato notificato in data 13 maggio 2022.
Risulta pertanto evidente che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il termine decennale di garanzia previsto ex art. 1669 c.c. era già spirato.
Infondato è anche il tentativo di parte attrice di superare l'eccezione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di consegna della certificazione di conformità della canna fumaria, avvenuta nel 2021.
Tale argomentazione è priva di pregio.
La giurisprudenza consolidata è chiara nell'individuare il “dies a quo” del termine decennale nel
"compimento dell'opera", ovvero nella sua ultimazione e consegna, e non nel rilascio di certificazioni amministrative o tecniche, che attengono a profili di regolarità formale, ma non modificano il presupposto sostanziale della responsabilità. Pertanto, la tardiva consegna della certificazione, pur potendo configurare un inadempimento contrattuale, non è idonea a spostare in avanti il termine di prescrizione decennale della garanzia per gravi difetti.
Inoltre, dalle prove testimoniali assunte non è emerso un quadro diverso in ordine alla data di ultimazione dei lavori.
Pertanto, l'azione ex art. 1669 c.c. è prescritta. L'accoglimento di tale eccezione è assorbente e la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
2. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta, tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Euro 5.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Asti, 10.10.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1436 /2022 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. GENTILE FRANCESCO Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS ALEXIA Controparte_1
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice ( : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che l'incendio sprigionatosi nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in narrativa, deve ascriversi alla responsabilità esclusiva della (già Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 1669 c.c.; Controparte_2
- per l'effetto, 2 - condannare a rimborsare in qualità di Controparte_1 Parte_1 assicuratore contro il rischio di incendio, surrogatosi ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nel diritto risarcitorio dei propri assicurati signori e nei confronti del responsabile del sinistro, l'importo di complessivi Euro Parte_2 Parte_3
23.960,00 pari a quanto corrisposto dall'esponente Compagnia ai predetti assicurati, a titolo di indennizzo assicurativo dei danni da essi subiti, in conseguenza dell'incendio per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: [...] IN OGNI CASO: 4 condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese e degli onorari del presente giudizio e della fase stragiudiziale di attivazione della negoziazione assistita
[...] ex artt. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Per parte convenuta ( : CP_1
Respingere tutte le avverse domande, stante la modifica dei manufatti e la conseguente decadenza da ogni diritto alla garanzia
e stanti le intervenute decadenze e prescrizione di ogni diritto alla garanzia, essendo decorsi il termine decennale di responsabilità del costruttore 1/18 convenuto ex art. 1669 c.c. ed i termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt.
1667 e 1495 c.c. ed attesa altresì l'infondatezza nel merito delle avverse domande.
Si chiede, in ogni caso, mandarsi assolta la da qualsiasi avversa domanda e/o richiesta in quanto comunque CP_1 infondata nel merito ed atteso che l'incendio oggetto di causa non si è sviluppato per cause imputabili alla convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, del procedimento monitorio, oltre cpa, rimborso spese forfettario del 15,00% e con vittoria di spese di CTU e CTP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2022, la (d'ora Parte_1
Cont in avanti, conveniva in giudizio la (d'ora in avanti, ) per sentirla condannare, Parte_1 CP_1 previo accertamento della sua responsabilità esclusiva ex art. 1669 c.c., al pagamento della somma di Euro
23.960,00, oltre accessori.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva che in data 9 aprile 2021 si era sviluppato un incendio presso l'immobile sito in Carmagnola, Via Don Zappino n. 83, di proprietà dei signori
[...]
e assicurati con per il rischio incendio. Sosteneva che l'incendio era Pt_2 Parte_3 Parte_1 stato causato da gravi difetti di costruzione della canna fumaria, realizzata dalla società convenuta, impresa costruttrice dell'edificio. In particolare, deduceva la non corretta posa in opera della parte muraria della canna fumaria, l'interruzione della stessa da parte delle perline lignee del tetto, l'installazione di una canna a camera singola anziché doppia e l'impiego di pannelli coibentanti non ignifughi. In forza della polizza assicurativa, aveva liquidato ai propri assicurati l'importo di Euro 23.960,00, agendo quindi in Parte_1
Cont surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della , ritenuta responsabile del sinistro.
Cont Si costituiva in giudizio la , la quale contestava integralmente le domande attoree, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo decorso il termine decennale dal compimento dell'opera (anno 2011). Nel merito, negava ogni addebito, sostenendo che la canna fumaria era stata realizzata a regola d'arte, come attestato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto. Contestava la valenza probatoria delle perizie di parte attrice, redatte in assenza di contraddittorio e dopo la modifica dello stato dei luoghi. Adduceva, inoltre, che l'incendio fosse riconducibile a cause alternative, quali l'uso improprio del camino, la mancata manutenzione da parte dei proprietari e le opere abusive da questi realizzate nel sottotetto, trasformato da locale di sgombero a locale abitabile. Infine, contestava il quantum debeatur, sia per l'assenza di prove certe sul pagamento e sulla congruità dei costi, sia per il mancato computo dei benefici fiscali di cui i proprietari avrebbero potuto usufruire per i lavori di ripristino.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi. Rigettata la richiesta di parte attrice di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 26.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
1. Sull'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. La Cont
ha eccepito il decorso del termine decennale di responsabilità previsto dall'art. 1669 c.c.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'azione di responsabilità contro l'appaltatore per gravi difetti dell'opera si prescrive in dieci anni dal compimento della stessa.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'immobile per cui è causa, compresa la canna fumaria oggetto di contestazione, è stato ultimato nell'anno 2011.
L'incendio si è verificato in data 9 aprile 2021.
L'atto di citazione è stato notificato in data 13 maggio 2022.
Risulta pertanto evidente che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il termine decennale di garanzia previsto ex art. 1669 c.c. era già spirato.
Infondato è anche il tentativo di parte attrice di superare l'eccezione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di consegna della certificazione di conformità della canna fumaria, avvenuta nel 2021.
Tale argomentazione è priva di pregio.
La giurisprudenza consolidata è chiara nell'individuare il “dies a quo” del termine decennale nel
"compimento dell'opera", ovvero nella sua ultimazione e consegna, e non nel rilascio di certificazioni amministrative o tecniche, che attengono a profili di regolarità formale, ma non modificano il presupposto sostanziale della responsabilità. Pertanto, la tardiva consegna della certificazione, pur potendo configurare un inadempimento contrattuale, non è idonea a spostare in avanti il termine di prescrizione decennale della garanzia per gravi difetti.
Inoltre, dalle prove testimoniali assunte non è emerso un quadro diverso in ordine alla data di ultimazione dei lavori.
Pertanto, l'azione ex art. 1669 c.c. è prescritta. L'accoglimento di tale eccezione è assorbente e la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
2. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta, tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Euro 5.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Asti, 10.10.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi