Articolo 17 del Codice del consumo
Articolo 15 bisArticolo 17 bis
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15 gennaio 2023
Art. 17. Sanzioni 1. ((Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura)) o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione e' soggetto alla sanzione di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , da irrogare con le modalita' ivi previste.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2023
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