Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 618/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TORREGGIANI
VERA
E
rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TORREGGIANI
VERA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt.
473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché esso Voglia regolamentare l'affido del loro figlio minore alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa famigliare di Via Tazio Nuvolari n.3/A, verrà assegnata alla madre unitamente a tutti gli arredi e corredi che la compongono, affinché la stessa possa continuare ad abitarla insieme al figlio minore . Per_1
3. Entrambi i ricorrenti continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno
Sig.ra i costi relativi alle utenze. Pt_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio:
- A fine settimana alternati, intesi dal venerdì alle 18.00 al lunedì mattina al rientro a scuola;
- Un giorno infrasettimanale, inteso dalle 18.00 del pomeriggio al mattino successivo al rientro a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di pertinenza del padre (mercoledì salvo diverso accordo) e
- Due giorni infrasettimanali, intesi dalle 18.00 del pomeriggio al mattino successivo al rientro a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di pertinenza della madre (martedì e giovedì salvo diverso accordo);
- Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti anche in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio la metà dei giorni durante i quali il minore resterà a casa da scuola, oltre al giorno di Natale o al giorno dell'Ultimo dell'anno ad anni alterni.
- Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive fino a due settimane ininterrotte, anche non consecutive. Altrettante settimane ininterrotte, anche non consecutive spetteranno alla madre. La scelta dei periodi verrà effettuata in accordo tra le parti e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori entro il 31.05 di ogni anno.
5. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 450,00 per 12 mensilità con decorrenza da gennaio 2025. Dette somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
6. Ai genitori competeranno inoltre nella misura del 70% quanto al padre e del
30% quanto alla madre, le spese straordinarie mediche, scolastiche e le altre spese straordinarie, che verranno regolamentate in aderenza a quanto previsto dal protocollo di intesa del 28.05.2024 adottato dal Tribunale di Mantova, noto alle parti e qui da intendersi interamente trascritto.
7. Quanto alla spesa straordinaria relativa alla voce “viaggi e vacanze”, si precisa che, fermo restando il diritto al rimborso della quota spettante al genitore che anticipa la spesa e accompagna il minore in viaggio/vacanza, nei modi previsti da accordi e protocollo, si dà atto che entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare il minore in viaggio/vacanza almeno una volta all'anno a testa o al più ad anni alterni.
8. I genitori si accordano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio propri e del minore.
9. Le spese legali del presente ricorso verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
2 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 29.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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