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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g.1832/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
VA CI Presidente Beatrice Marrani Consigliere OS NA Consigliere rel.
all' udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. RG 1832/2024, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Francesco Ferdinandi e Veronica Parte_1 Avella;
APPELLANTE
E
n persona del l.r.p.t APPELATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO: ricorso in riassunzione - ordinanza Cass. n. 12521/2024 dell'08.05.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 04.07.2024, le odierne ricorrenti in riassunzione impugnavano la sentenza n. 1366/2020, pubblicata in data 16.07.2020, emessa a definizione del giudizio recante R.G.
n. 3565/2017, a seguito dell'intervenuta cassazione con rinvio, disposta dal giudice di legittimità con ordinanza n. 12521 dell'8/05/2024, della sentenza della Corte d'appello di Roma – IV collegio - sopra citata, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado, Tribunale di Cassino, n.
493/2017 del 30/05/2017.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla controparte, che rimaneva contumace. Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Nessuna delle parti è infatti comparsa all' udienza del 16/10/2025 e la causa è stata quindi rinviata all'udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Ne consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 D.L. n.112-08 convertito con modificazioni nella L. n. 133/08) con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt.307 u.c. e 359 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020, nonché Cass. Sez. Lav. n. 14936 del 18/11/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio n. 1832/2024 e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado.
Roma, 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS NA VA CI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
VA CI Presidente Beatrice Marrani Consigliere OS NA Consigliere rel.
all' udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. RG 1832/2024, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Francesco Ferdinandi e Veronica Parte_1 Avella;
APPELLANTE
E
n persona del l.r.p.t APPELATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO: ricorso in riassunzione - ordinanza Cass. n. 12521/2024 dell'08.05.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 04.07.2024, le odierne ricorrenti in riassunzione impugnavano la sentenza n. 1366/2020, pubblicata in data 16.07.2020, emessa a definizione del giudizio recante R.G.
n. 3565/2017, a seguito dell'intervenuta cassazione con rinvio, disposta dal giudice di legittimità con ordinanza n. 12521 dell'8/05/2024, della sentenza della Corte d'appello di Roma – IV collegio - sopra citata, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado, Tribunale di Cassino, n.
493/2017 del 30/05/2017.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla controparte, che rimaneva contumace. Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Nessuna delle parti è infatti comparsa all' udienza del 16/10/2025 e la causa è stata quindi rinviata all'udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Ne consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 D.L. n.112-08 convertito con modificazioni nella L. n. 133/08) con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt.307 u.c. e 359 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020, nonché Cass. Sez. Lav. n. 14936 del 18/11/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio n. 1832/2024 e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado.
Roma, 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS NA VA CI