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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Antonino Pennisi, sostituita l'udienza dell'11.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2655/2025 R.G.
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Verbania, Viale Azari n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Lideo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e BI Ganci, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, con il funzionario Controparte_1 CP_2
delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Resistente Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.3.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere un insegnante della
Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Tecnico “Gioacchino Russo” di
Paternò, utilizzato dal negli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, Controparte_1
2021/2022 e 2022/2023 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato;
b) che durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 248 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,33 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 247 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 263 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,56 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,56 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
c) che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno) ha fruito di 4 giorni di ferie nell'anno scolastico 2018/19, di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2020/21, di 4 giorni di ferie nell'anno scolastico 2021/22 e di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2022/23; d) che pertanto ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, pari a
18,33 giorni nell'a.s. 2018/2019, 19,25 giorni nell'a.s. 2020/2021, 19,56 giorni nell'a.s. 2021/2022 e
23,93 giorni nell'a.s. 2022/2023; e) che non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitato a farlo o l'hanno informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità Cont sostitutiva;
f) che il ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo – compreso, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola;
g) che, invero, l'Amministrazione scolastica non poteva considerarlo automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni frontali con gli alunni, mancando una apposita istanza del docente e una specifica autorizzazione del dirigente scolastico;
h) che l'art. 13 del CCNL SCUOLA stabilisce che le ferie sono concesse dal Dirigente
Scolastico non d'ufficio, ma previa domanda del dipendente;
i), che tale previsione è stata confermata dall'art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024; l) che l'art. 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola, prevedendo il comma 54 che il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato—gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, laddove durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
m) che il successivo comma 55 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»; n) che la distinzione, presente nel comma 54 dell'art. 1 legge 24.12.2012, n. 228, tra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante lo svolgimento delle lezioni) si rivolge al dirigente scolastico, nel senso che lo stesso è tenuto ad accogliere le istanze di fruizione delle ferie presentate nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono previste altre attività indifferibili;
o) che tutto il personale docente nel periodo dedicato alle attività didattiche, ossia dal primo settembre al trenta giugno, anche quando non svolge le lezioni, ha l'obbligo di rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio, come anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., sent. 29/10/2020, n. 23934; p) che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14268 del 5.5.2022 ha affermato che la normativa nazionale va interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come chiarito dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione nelle sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause accorpate C-569/16 e C-
570/16, e nelle cause C-619/16 e C-684/16, nello specifico statuendo che “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b)
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato
− in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”; q) che il diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”, oltre che dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla
Direttiva del 28 giugno 1999/70; r) che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è soggetto al termine di prescrizione decennale;
s) che devono computarsi anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, come chiarito da Cass. 8926/24; t) che, pertanto, ha diritto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute al pagamento della somma complessiva di € 5.330,06, come da conteggi elaborati in ricorso.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.330,06 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al
4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Con memoria depositata in data 26.11.2025 si è costituito il convenuto, eccependo: a) che CP_1
infondata è la pretesa relativa all'a.s. 2018/2019, tenuto conto non solo che la scuola in data
2/11/2018 ha deliberato la chiusura della scuola, allegando il calendario scolastico contenente minuziosa indicazione dei giorni dedicati ai collegi dei docenti, alle riunioni, ai consigli di classe, alle chiusure per festività, a quelle per deliberazioni dell'autonomia scolastica, finanche i giorni di ricevimento, gli open day ed i giorni dedicati agli scrutini, effettuando, dunque, adeguata informativa, ma altresì che parte ricorrente, nell'a.s. in questione, ha goduto, a fronte di 248 giorni contrattualizzati, di ben 194 giorni di assenza retribuita (totalmente o parzialmente), nessuno dei quali fruito in coincidenza dei giorni di chiusura per deliberazione autonomia scolastica (giorno 2/11)
e di festività natalizie o pasquali, e neppure in coincidenza dei giorni di giugno successivi al 21/06, sicchè in considerazione dell'esiguità del servizio effettivo e dell'adeguata informativa resa, la domanda si palesa pretestuosa;
b) che anche con riguardo agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 era stata data adeguata informativa, mediante approvazione, tra l'altro, del calendario regionale, del piano annuale dei consigli di classe e delle riunioni collegiali;
c) che nell'a.s. 2022/2023 la docente ha fruito di 5 giorni di ferie e non 3, come indicato in ricorso;
d) che dal calcolo dei giorni di ferie vanno espunti i giorni di chiusura disposti dal calendario regionale, come anche affermato da giurisprudenza di merito. Ciò posto, il resistente, ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente a CP_1
titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e chiesta, in subordine, disporsi condanna generica, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Scomputare, in subordine, i giorni di sospensione previsti da normativa generale e dal calendario regionale (festività di Natale e Pasqua, ed altre chiusure disposte per Legge o normativa regionale); Disporre, in estremo subordine, condanna generica illiquida;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; Condannare parte ricorrente ex. art. 96 c.p.c.”.
Con note autorizzate depositate il 10.12.2025 il ricorrente, tenuto conto delle contestazioni del in relazione all'a.s. 2018/2019 e di quelle relative al numero di giorni fruiti a richiesta in CP_1
relazione all'a.s. 2022/23, ha rideterminato la domanda, chiedendo “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, il diritto di a Parte_1
percepire € 3.993,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma Controparte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
L'udienza dell'11.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio – come da rideterminazione della domanda da parte del ricorrente con note del 10.12.2025 - è l'accertamento del diritto di alla monetizzazione Parte_1
dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1
di contratti a tempo determinato e, conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 emessa in data 11/2/2025 nel proc. n. 11015/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n.
5522/2024 emessa in data 8.12.2024 nel proc. n. 5737/2024 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo e sentenza n. 1468/2025 emessa in data 2.4.2025 nel proc. n. 299/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Cutrona;
cfr. altresì, da ultimo, sentenze nn. 2745/2025, 2746/2025, 2747/2025, 2749/2025, 2750/2025,
2751/2025, emesse in data 27.6.2025 nei proc. nn. 1713/2025, 1749/2025, 1756/2025, 2258/2025,
2260/2025, 1760/2025 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri – e sentenza n. 3362/2025 emessa in data
22.9.2025 nel proc. n. 1042/2025 – est. dott.ssa Federica Amoroso): “Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del
03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le Per_1
ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro” (cfr., in particolare, sentenze del
Tribunale di Catania n. 624/2025, n. 5522/2024 e n. 1468/2025, cit.).
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, CP_1
in forza di contratti a tempo determinato (cfr. stato matricolare prodotto da entrambe le parti).
In particolare, con riferimento all'a.s. 2020/2021, dalla nota prot. 0004528 del 13.6.2025 del
Dirigente Scolastico dell di Magenta – MI (cfr. documento Controparte_5
denominato “2020 2023 00 relazione.pdf”, fascicolo resistente) emerge che il docente per il periodo dal 27.10.2020 al 30.6.2021 ha maturato n. 20,25 giorni di ferie, oltre n. 2 giorni di festività soppresse, fruiti a compensazione dei periodi di sospensione delle attività didattica come da calendario regionale/scolastico (e segnatamente il 7.12.2020, dal 23.12.2020 al 6.1.2021, dal
19.2.2021 al 20.2.2021, dall'1.4.2021 al 6.4.2021 e dal 9.6.2021 al 30.6.2021), con assegnazione d'ufficio, dunque, delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, dovendosi, in ogni caso, tenere conto che lo stesso ricorrente ha allegato in ricorso di avere fruito nel predetto anno scolastico di n. 3 giorni di ferie (cfr. ricorso, pagina 4).
Con riferimento all'a.s. 2021/2022 dal medesimo documento risulta che per il periodo dall'11.10.2021 al 30.6.2019 il ricorrente ha maturato n. 21,56 giorni di ferie, oltre n. 2 giorni di festività soppresse, e che ha fruito a domanda di n. 4 giorni di ferie (segnatamente n. 2 giorni dal
7.2.2022 all'8.2.2022, giusta nota prot. n. 913 dell'1.2.2022 ed altri n. 2 giorni dal 9.5.2022 al
10.5.2022, giusta nota prot. n. 3368 del 10.5.2022, cfr. doc. denominato “2020 2023 07 2021 2022 verbale Consiglio.pdf” fascicolo resistente), mentre i restanti n. 26 giorni di ferie sono stati fruiti in coincidenza dei periodi di sospensione dell'attività didattica come da calendario regionale/scolastico (cfr. documento denominato “2020 2023 05 2021 2022 verbale Consiglio.pdf”, memoria di costituzione), da ciò evincendosi che l'Amministrazione scolastica ha collocato d'ufficio in ferie il docente nei giorni di sospensione delle attività didattiche.
Con riferimento all'a.s. 2022/23 dalla citata nota prot. 0004528 del 13.6.2025 dell' Controparte_5
di Magenta si apprende che per il periodo dal 12.9.2022 al 30.6.2023 il docente
[...]
ha maturato n. 23,93 giorni di ferie, oltre a n. 3 festività soppresse, di cui n. 5 fruiti su richiesta del docente dal 13.2.2023 al 17.2.2023, giusta nota prot. n. 1112 del 7.2.2023 (cfr. doc. “2020 2023 11
2022 2023 ferie.pdf”, fascicolo resistente) mentre n. 29 giorni risultano fruiti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica come da calendario regionale/scolastico e, nello specifico, nei giorni del 31.10.2022, dal 23.12.2022 al 5.1.2023, il 7.1.2023, dal 24.2.2023 al 25.2.2023, dal
6.4.2023 all'11.4.2023, il 24.4.2023 e dal 9 al 30.6.2023 (cfr. documento denominato “2020 2023 09
2022 2023 consiglio.pdf”, fascicolo resistente), dovendosi, pertanto, ritenere che il docente è stato collocato d'ufficio in ferie nei giorni coincidenti con quelli di sospensione dell'attività didattica.
Dalla disamina della documentazione deve, quindi, concludersi che parte ricorrente ha richiesto e fruito di n. 12 giorni di ferie sui complessivi 65,74 maturati negli anni scolastici 2020/2021 (n. 20,25),
2021/2022 (n. 21,56) e 2022/2023 (n. 23,93), rilevandosi, inoltre, con riguardo ai restanti giorni di ferie per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, che nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Al numero di giorni di ferie così determinato vanno poi aggiunti i giorni maturati dal docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, condividendosi il più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cass. Sez. L. 4.4.2024, n. 8926).
Ne deriva, quindi, che anche le giornate di cui all'art. 1 L. n. 937/1977 vanno computate ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva ed il loro ammontare deve essere determinato in misura proporzionale al servizio prestato.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici dal 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, pari a n. 60,74 (n.65,74 giorni di ferie + n. 7 giorni di festività soppresse
– 12 giorni di ferie fruiti a domanda del docente), con conseguente condanna del
[...]
al relativo pagamento oltre accessori come per legge. Controparte_1
In ordine al quantum debeatur, in assenza di ulteriori contestazioni del numero di giorni maturati anno per anno e di contestazione specifica dei nuovi conteggi formulati dal ricorrente (cfr. doc. n.
17, note del ricorrente depositate il 10.12.2025) - assumendosi quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso e non oggetto di contestazione alcuna da parte del (pari ad € 65,75 CP_1
per gli anni scolastici in questione) - ne consegue che spetta al ricorrente il credito complessivo dedotto nelle note del 10.12.2025 di € 3,993,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente di € 3,993,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per n. 60,74 giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
al pagamento della somma di € 3.993,50, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella
[...]
misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della
Legge n. 724/94; condanna il , in persona del , alla Controparte_1 Controparte_6
rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
1.133,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e
BI Ganci, dichiaratisi antistatari.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Antonino Pennisi, sostituita l'udienza dell'11.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2655/2025 R.G.
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Verbania, Viale Azari n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Lideo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e BI Ganci, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, con il funzionario Controparte_1 CP_2
delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Resistente Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.3.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere un insegnante della
Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Tecnico “Gioacchino Russo” di
Paternò, utilizzato dal negli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, Controparte_1
2021/2022 e 2022/2023 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato;
b) che durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 248 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,33 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 247 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 263 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,56 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,56 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
c) che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno) ha fruito di 4 giorni di ferie nell'anno scolastico 2018/19, di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2020/21, di 4 giorni di ferie nell'anno scolastico 2021/22 e di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2022/23; d) che pertanto ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, pari a
18,33 giorni nell'a.s. 2018/2019, 19,25 giorni nell'a.s. 2020/2021, 19,56 giorni nell'a.s. 2021/2022 e
23,93 giorni nell'a.s. 2022/2023; e) che non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitato a farlo o l'hanno informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità Cont sostitutiva;
f) che il ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo – compreso, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola;
g) che, invero, l'Amministrazione scolastica non poteva considerarlo automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni frontali con gli alunni, mancando una apposita istanza del docente e una specifica autorizzazione del dirigente scolastico;
h) che l'art. 13 del CCNL SCUOLA stabilisce che le ferie sono concesse dal Dirigente
Scolastico non d'ufficio, ma previa domanda del dipendente;
i), che tale previsione è stata confermata dall'art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024; l) che l'art. 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola, prevedendo il comma 54 che il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato—gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, laddove durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
m) che il successivo comma 55 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»; n) che la distinzione, presente nel comma 54 dell'art. 1 legge 24.12.2012, n. 228, tra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nei periodi in cui non si svolgono le lezioni) e giorni di ferie fruibili facoltativamente (durante lo svolgimento delle lezioni) si rivolge al dirigente scolastico, nel senso che lo stesso è tenuto ad accogliere le istanze di fruizione delle ferie presentate nel periodo in cui le lezioni sono sospese e non sono previste altre attività indifferibili;
o) che tutto il personale docente nel periodo dedicato alle attività didattiche, ossia dal primo settembre al trenta giugno, anche quando non svolge le lezioni, ha l'obbligo di rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio, come anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., sent. 29/10/2020, n. 23934; p) che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14268 del 5.5.2022 ha affermato che la normativa nazionale va interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come chiarito dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione nelle sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause accorpate C-569/16 e C-
570/16, e nelle cause C-619/16 e C-684/16, nello specifico statuendo che “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b)
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato
− in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”; q) che il diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”, oltre che dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla
Direttiva del 28 giugno 1999/70; r) che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è soggetto al termine di prescrizione decennale;
s) che devono computarsi anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, come chiarito da Cass. 8926/24; t) che, pertanto, ha diritto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute al pagamento della somma complessiva di € 5.330,06, come da conteggi elaborati in ricorso.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.330,06 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al
4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Con memoria depositata in data 26.11.2025 si è costituito il convenuto, eccependo: a) che CP_1
infondata è la pretesa relativa all'a.s. 2018/2019, tenuto conto non solo che la scuola in data
2/11/2018 ha deliberato la chiusura della scuola, allegando il calendario scolastico contenente minuziosa indicazione dei giorni dedicati ai collegi dei docenti, alle riunioni, ai consigli di classe, alle chiusure per festività, a quelle per deliberazioni dell'autonomia scolastica, finanche i giorni di ricevimento, gli open day ed i giorni dedicati agli scrutini, effettuando, dunque, adeguata informativa, ma altresì che parte ricorrente, nell'a.s. in questione, ha goduto, a fronte di 248 giorni contrattualizzati, di ben 194 giorni di assenza retribuita (totalmente o parzialmente), nessuno dei quali fruito in coincidenza dei giorni di chiusura per deliberazione autonomia scolastica (giorno 2/11)
e di festività natalizie o pasquali, e neppure in coincidenza dei giorni di giugno successivi al 21/06, sicchè in considerazione dell'esiguità del servizio effettivo e dell'adeguata informativa resa, la domanda si palesa pretestuosa;
b) che anche con riguardo agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 era stata data adeguata informativa, mediante approvazione, tra l'altro, del calendario regionale, del piano annuale dei consigli di classe e delle riunioni collegiali;
c) che nell'a.s. 2022/2023 la docente ha fruito di 5 giorni di ferie e non 3, come indicato in ricorso;
d) che dal calcolo dei giorni di ferie vanno espunti i giorni di chiusura disposti dal calendario regionale, come anche affermato da giurisprudenza di merito. Ciò posto, il resistente, ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente a CP_1
titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e chiesta, in subordine, disporsi condanna generica, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Scomputare, in subordine, i giorni di sospensione previsti da normativa generale e dal calendario regionale (festività di Natale e Pasqua, ed altre chiusure disposte per Legge o normativa regionale); Disporre, in estremo subordine, condanna generica illiquida;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; Condannare parte ricorrente ex. art. 96 c.p.c.”.
Con note autorizzate depositate il 10.12.2025 il ricorrente, tenuto conto delle contestazioni del in relazione all'a.s. 2018/2019 e di quelle relative al numero di giorni fruiti a richiesta in CP_1
relazione all'a.s. 2022/23, ha rideterminato la domanda, chiedendo “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, il diritto di a Parte_1
percepire € 3.993,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma Controparte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
L'udienza dell'11.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio – come da rideterminazione della domanda da parte del ricorrente con note del 10.12.2025 - è l'accertamento del diritto di alla monetizzazione Parte_1
dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1
di contratti a tempo determinato e, conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 emessa in data 11/2/2025 nel proc. n. 11015/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n.
5522/2024 emessa in data 8.12.2024 nel proc. n. 5737/2024 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo e sentenza n. 1468/2025 emessa in data 2.4.2025 nel proc. n. 299/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Cutrona;
cfr. altresì, da ultimo, sentenze nn. 2745/2025, 2746/2025, 2747/2025, 2749/2025, 2750/2025,
2751/2025, emesse in data 27.6.2025 nei proc. nn. 1713/2025, 1749/2025, 1756/2025, 2258/2025,
2260/2025, 1760/2025 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri – e sentenza n. 3362/2025 emessa in data
22.9.2025 nel proc. n. 1042/2025 – est. dott.ssa Federica Amoroso): “Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del
03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le Per_1
ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro” (cfr., in particolare, sentenze del
Tribunale di Catania n. 624/2025, n. 5522/2024 e n. 1468/2025, cit.).
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, CP_1
in forza di contratti a tempo determinato (cfr. stato matricolare prodotto da entrambe le parti).
In particolare, con riferimento all'a.s. 2020/2021, dalla nota prot. 0004528 del 13.6.2025 del
Dirigente Scolastico dell di Magenta – MI (cfr. documento Controparte_5
denominato “2020 2023 00 relazione.pdf”, fascicolo resistente) emerge che il docente per il periodo dal 27.10.2020 al 30.6.2021 ha maturato n. 20,25 giorni di ferie, oltre n. 2 giorni di festività soppresse, fruiti a compensazione dei periodi di sospensione delle attività didattica come da calendario regionale/scolastico (e segnatamente il 7.12.2020, dal 23.12.2020 al 6.1.2021, dal
19.2.2021 al 20.2.2021, dall'1.4.2021 al 6.4.2021 e dal 9.6.2021 al 30.6.2021), con assegnazione d'ufficio, dunque, delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, dovendosi, in ogni caso, tenere conto che lo stesso ricorrente ha allegato in ricorso di avere fruito nel predetto anno scolastico di n. 3 giorni di ferie (cfr. ricorso, pagina 4).
Con riferimento all'a.s. 2021/2022 dal medesimo documento risulta che per il periodo dall'11.10.2021 al 30.6.2019 il ricorrente ha maturato n. 21,56 giorni di ferie, oltre n. 2 giorni di festività soppresse, e che ha fruito a domanda di n. 4 giorni di ferie (segnatamente n. 2 giorni dal
7.2.2022 all'8.2.2022, giusta nota prot. n. 913 dell'1.2.2022 ed altri n. 2 giorni dal 9.5.2022 al
10.5.2022, giusta nota prot. n. 3368 del 10.5.2022, cfr. doc. denominato “2020 2023 07 2021 2022 verbale Consiglio.pdf” fascicolo resistente), mentre i restanti n. 26 giorni di ferie sono stati fruiti in coincidenza dei periodi di sospensione dell'attività didattica come da calendario regionale/scolastico (cfr. documento denominato “2020 2023 05 2021 2022 verbale Consiglio.pdf”, memoria di costituzione), da ciò evincendosi che l'Amministrazione scolastica ha collocato d'ufficio in ferie il docente nei giorni di sospensione delle attività didattiche.
Con riferimento all'a.s. 2022/23 dalla citata nota prot. 0004528 del 13.6.2025 dell' Controparte_5
di Magenta si apprende che per il periodo dal 12.9.2022 al 30.6.2023 il docente
[...]
ha maturato n. 23,93 giorni di ferie, oltre a n. 3 festività soppresse, di cui n. 5 fruiti su richiesta del docente dal 13.2.2023 al 17.2.2023, giusta nota prot. n. 1112 del 7.2.2023 (cfr. doc. “2020 2023 11
2022 2023 ferie.pdf”, fascicolo resistente) mentre n. 29 giorni risultano fruiti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica come da calendario regionale/scolastico e, nello specifico, nei giorni del 31.10.2022, dal 23.12.2022 al 5.1.2023, il 7.1.2023, dal 24.2.2023 al 25.2.2023, dal
6.4.2023 all'11.4.2023, il 24.4.2023 e dal 9 al 30.6.2023 (cfr. documento denominato “2020 2023 09
2022 2023 consiglio.pdf”, fascicolo resistente), dovendosi, pertanto, ritenere che il docente è stato collocato d'ufficio in ferie nei giorni coincidenti con quelli di sospensione dell'attività didattica.
Dalla disamina della documentazione deve, quindi, concludersi che parte ricorrente ha richiesto e fruito di n. 12 giorni di ferie sui complessivi 65,74 maturati negli anni scolastici 2020/2021 (n. 20,25),
2021/2022 (n. 21,56) e 2022/2023 (n. 23,93), rilevandosi, inoltre, con riguardo ai restanti giorni di ferie per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, che nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Al numero di giorni di ferie così determinato vanno poi aggiunti i giorni maturati dal docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, condividendosi il più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cass. Sez. L. 4.4.2024, n. 8926).
Ne deriva, quindi, che anche le giornate di cui all'art. 1 L. n. 937/1977 vanno computate ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva ed il loro ammontare deve essere determinato in misura proporzionale al servizio prestato.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici dal 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, pari a n. 60,74 (n.65,74 giorni di ferie + n. 7 giorni di festività soppresse
– 12 giorni di ferie fruiti a domanda del docente), con conseguente condanna del
[...]
al relativo pagamento oltre accessori come per legge. Controparte_1
In ordine al quantum debeatur, in assenza di ulteriori contestazioni del numero di giorni maturati anno per anno e di contestazione specifica dei nuovi conteggi formulati dal ricorrente (cfr. doc. n.
17, note del ricorrente depositate il 10.12.2025) - assumendosi quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso e non oggetto di contestazione alcuna da parte del (pari ad € 65,75 CP_1
per gli anni scolastici in questione) - ne consegue che spetta al ricorrente il credito complessivo dedotto nelle note del 10.12.2025 di € 3,993,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente di € 3,993,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per n. 60,74 giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
al pagamento della somma di € 3.993,50, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella
[...]
misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della
Legge n. 724/94; condanna il , in persona del , alla Controparte_1 Controparte_6
rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
1.133,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e
BI Ganci, dichiaratisi antistatari.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi