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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 41637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41637 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CA RE Sent. n. sez. 1849/2025 CC - 26/11/2025 R.G.N. 32370/2025 RI MO ha pronunciato la seguente SENTENZA RA ST CI, nato in [...] il [...] Udita la relazione svolta dal Consigliere AR RR;
1. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, confermativa di quella di primo grado, salvo che per la riqualificazione del reato contestato al capo a), gli odierni ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di ricettazione) e 493 ter cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda riguarda la sottrazione ed il successivo utilizzo di una carta di credito che la persona offesa custodiva nel suo portafogli, dimenticato all’interno della propria auto, parcheggiata su una strada pubblica. In primo grado i due imputati erano stati condannati per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, mentre in secondo grado la Corte di appello di Bari, accogliendo uno dei motivi di impugnazione, aveva riqualificato il reato di ricettazione in quello di furto, aggravato dalla circostanza di aver usato violenza sulle cose, consistita nel forzare la portiera dell’autovettura.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge penale, in relazione all’art. art. 625, comma 1 n. 2 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’uso della violenza sulle cose pur in assenza di un Penale Sent. Sez. 5 Num. 41637 Anno 2025 Presidente: RE CA Relatore: MO RI Data Udienza: 26/11/2025 2 danneggiamento del bene, avendo la persona offesa esclusivamente riferito che una volta tornato a prendere l’auto si era avveduta che la chiave in suo possesso “girava con difficoltà nella serratura”, in contrasto con quanto evidenziato da questa stessa Sezione, con sentenza del 17/02/2021, n. 13070. 2.2. Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 619, comma 2 cod. proc. pen.) viene dedotto l’erroneo calcolo della pena nei confronti dell’imputato RA, in quanto la Corte di appello, dopo aver indicato la pena applicata per il reato base e gli aumenti per recidiva e continuazione, aveva errato nel calcolare la pena finale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norma processuale (art. 545 bis cod. proc. pen.) e difetto assoluto di motivazione, per non essersi la Corte di appello pronunciata sulla richiesta, avanzata dall’imputato RA, di sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, sebbene riportata tra le conclusioni delle parti nella sentenza d’appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è infondato. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), questa Corte ha ripetutamente osservato che la violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01; Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889-01). Anche dunque un intervento diretto ad eludere la funzione di protezione per la quale una cosa, o una sua componente, è progettata configura la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Il principio di diritto sopra indicato non è in realtà contraddetto neanche dalla sentenza, emessa da questa stessa Sezione, citata dal ricorrente (Sez. 5, n. 13070 del 17/02/2021, non mass.), ove si sottolinea come l’effetto determinato dall’impiego della violenza sulla cosa «può consistere in una gamma diversificata di alterazioni», comprese quelle «minime». Ebbene, la Corte di appello di Bari, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulla cosa in quanto la serratura dell’auto aveva effettivamente subito un’alterazione che ne aveva compromesso il corretto funzionamento, tanto che la chiave utilizzata dalla vittima “girava con difficoltà”, a dimostrazione di un, seppur limitato, guasto prodotto.
3. Il secondo motivo, proposto dal solo imputato RA, è fondato perché, nel calcolo della pena, si rinvengono indicazioni contraddittorie in ordine all’entità dell’aumento di pena determinato dalla continuazione. In un primo passaggio, infatti, viene implicitamente indicato un aumento di pena pari a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, per effetto del quale la pena finale (prima della riduzione per il rito) viene indicata in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa. 3 Immediatamente dopo, tuttavia, l’aumento per la continuazione viene indicato in mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa, incremento che tuttavia porterebbe ad una pena di anni 3 ed euro 2.000 di multa, da ridurre per la scelta del rito. Limitatamente a tale punto, deve pertanto procedersi all’annullamento con rinvio della sentenza, affinché venga chiarita l’entità dell’aumento di pena detentiva applicata per il riconoscimento della continuazione.
4. Il terzo motivo, proposto nell’interesse di ST CI RA, non può essere dedotto dinanzi a questa Corte perché la richiesta di applicazione di pena sostitutiva doveva essere dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Bari. Il difensore rappresenta di aver formulato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità all’atto del deposito delle conclusioni scritte. Dall’esame degli atti del giudizio di secondo grado (svoltosi nelle forme del rito cartolare) emerge che tale richiesta sia stata formulata dal solo difensore, non munito di procura speciale, la quale, del resto, non viene mai richiamata né nell’atto di appello né nelle conclusioni depositate (e neanche nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte). Ai sensi dell’art. 58, comma 3 l. 689/1981, come modificato dal D. l.vo 19 marzo 2024, n. 31, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Con specifico riferimento al giudizio di appello, questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta dell’imputato di sostituzione delle pene detentive deve necessariamente intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (ex multis Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) e che il ricorrente non può lamentare il fatto che la Corte di appello non abbia fissato l’ulteriore udienza ai sensi dell’art. 545 bis, comma 1 cod. proc. pen., giacché: «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.» (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137-01). La richiesta di applicazione di pena sostitutiva, pertanto, non è stata mai avanzata dal soggetto a ciò legittimato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a RA ST CI limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso di RA ST CI nel resto e il ricorso di IS NA AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RR LU PI
1. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, confermativa di quella di primo grado, salvo che per la riqualificazione del reato contestato al capo a), gli odierni ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di ricettazione) e 493 ter cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda riguarda la sottrazione ed il successivo utilizzo di una carta di credito che la persona offesa custodiva nel suo portafogli, dimenticato all’interno della propria auto, parcheggiata su una strada pubblica. In primo grado i due imputati erano stati condannati per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, mentre in secondo grado la Corte di appello di Bari, accogliendo uno dei motivi di impugnazione, aveva riqualificato il reato di ricettazione in quello di furto, aggravato dalla circostanza di aver usato violenza sulle cose, consistita nel forzare la portiera dell’autovettura.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge penale, in relazione all’art. art. 625, comma 1 n. 2 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’uso della violenza sulle cose pur in assenza di un Penale Sent. Sez. 5 Num. 41637 Anno 2025 Presidente: RE CA Relatore: MO RI Data Udienza: 26/11/2025 2 danneggiamento del bene, avendo la persona offesa esclusivamente riferito che una volta tornato a prendere l’auto si era avveduta che la chiave in suo possesso “girava con difficoltà nella serratura”, in contrasto con quanto evidenziato da questa stessa Sezione, con sentenza del 17/02/2021, n. 13070. 2.2. Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 619, comma 2 cod. proc. pen.) viene dedotto l’erroneo calcolo della pena nei confronti dell’imputato RA, in quanto la Corte di appello, dopo aver indicato la pena applicata per il reato base e gli aumenti per recidiva e continuazione, aveva errato nel calcolare la pena finale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norma processuale (art. 545 bis cod. proc. pen.) e difetto assoluto di motivazione, per non essersi la Corte di appello pronunciata sulla richiesta, avanzata dall’imputato RA, di sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, sebbene riportata tra le conclusioni delle parti nella sentenza d’appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è infondato. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), questa Corte ha ripetutamente osservato che la violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01; Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889-01). Anche dunque un intervento diretto ad eludere la funzione di protezione per la quale una cosa, o una sua componente, è progettata configura la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Il principio di diritto sopra indicato non è in realtà contraddetto neanche dalla sentenza, emessa da questa stessa Sezione, citata dal ricorrente (Sez. 5, n. 13070 del 17/02/2021, non mass.), ove si sottolinea come l’effetto determinato dall’impiego della violenza sulla cosa «può consistere in una gamma diversificata di alterazioni», comprese quelle «minime». Ebbene, la Corte di appello di Bari, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulla cosa in quanto la serratura dell’auto aveva effettivamente subito un’alterazione che ne aveva compromesso il corretto funzionamento, tanto che la chiave utilizzata dalla vittima “girava con difficoltà”, a dimostrazione di un, seppur limitato, guasto prodotto.
3. Il secondo motivo, proposto dal solo imputato RA, è fondato perché, nel calcolo della pena, si rinvengono indicazioni contraddittorie in ordine all’entità dell’aumento di pena determinato dalla continuazione. In un primo passaggio, infatti, viene implicitamente indicato un aumento di pena pari a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, per effetto del quale la pena finale (prima della riduzione per il rito) viene indicata in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa. 3 Immediatamente dopo, tuttavia, l’aumento per la continuazione viene indicato in mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa, incremento che tuttavia porterebbe ad una pena di anni 3 ed euro 2.000 di multa, da ridurre per la scelta del rito. Limitatamente a tale punto, deve pertanto procedersi all’annullamento con rinvio della sentenza, affinché venga chiarita l’entità dell’aumento di pena detentiva applicata per il riconoscimento della continuazione.
4. Il terzo motivo, proposto nell’interesse di ST CI RA, non può essere dedotto dinanzi a questa Corte perché la richiesta di applicazione di pena sostitutiva doveva essere dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Bari. Il difensore rappresenta di aver formulato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità all’atto del deposito delle conclusioni scritte. Dall’esame degli atti del giudizio di secondo grado (svoltosi nelle forme del rito cartolare) emerge che tale richiesta sia stata formulata dal solo difensore, non munito di procura speciale, la quale, del resto, non viene mai richiamata né nell’atto di appello né nelle conclusioni depositate (e neanche nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte). Ai sensi dell’art. 58, comma 3 l. 689/1981, come modificato dal D. l.vo 19 marzo 2024, n. 31, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Con specifico riferimento al giudizio di appello, questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta dell’imputato di sostituzione delle pene detentive deve necessariamente intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (ex multis Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) e che il ricorrente non può lamentare il fatto che la Corte di appello non abbia fissato l’ulteriore udienza ai sensi dell’art. 545 bis, comma 1 cod. proc. pen., giacché: «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.» (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137-01). La richiesta di applicazione di pena sostitutiva, pertanto, non è stata mai avanzata dal soggetto a ciò legittimato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a RA ST CI limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso di RA ST CI nel resto e il ricorso di IS NA AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RR LU PI