Decreto cautelare 19 maggio 2011
Ordinanza cautelare 26 maggio 2011
Dispositivo di ordinanza 24 maggio 2012
Ordinanza collegiale 29 giugno 2012
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2012
Sentenza 28 marzo 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 29/06/2012, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01693/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2011, proposto da:
ER SR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso l’avv. Dorotea Altobello in AT, viale XX Settembre, 70;
contro
Comune di Galati Mamertino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Drago, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore M.A. Spataro in AT, via G.Leopardi, 23;
nei confronti di
Fastweb Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Paolo Stella Richter e Riccardo Giuffrida, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in AT, via Milano, 29;
per l'annullamento
- della determina del dirigente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Galati Mamertino n. 130 del 7.4.2011, nella parte in cui è stata aggiudicata definitivamente alla Fastweb s.p.a.la gara per l'affidamento dei servizi di cui al progetto Nebronet: Rete Civica Telematica Nebroidea Reti e servizi per la società dell'informazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galati Mamertino e di Fastweb Spa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con il ricorso introduttivo del giudizio si impugna l’aggiudicazione alla Fastweb s.p.a. del servizio di cui al Bando, avente ad oggetto < la realizzazione del progetto “NEBRONET: RETE CIVICA TELEMATICA NEBROIDEA”, in breve RC NEBRONET, in grado di erogare varie tipologie di servizi per i cittadini e per le imprese della Rete Civica all’interno di un Portale Unico, nonché tutto quanto necessario alla sua completa operatività, secondo le specifiche del Capitolato Tecnico e del Disciplinare d’Oneri>; la ricorrente, dopo avere richiamato il bando di gara nella parte in cui aveva prescritto ai partecipanti di comprovare di avere eseguito almeno la fornitura di una rete civica nell'ultimo triennio, ritiene illegittimo l'operato del seggio di gara, in quanto Fastweb avrebbe presentato come referenza la realizzazione del progetto CAPSDA, che secondo la ricorrente non sarebbe assimilabile ad una rete civica, oggetto della gara;
si è costituita in giudizio la Fastweb, sostenendo la legittimità degli atti impugnati, in quanto il progetto CAPSDA sarebbe caratterizzato dalla fornitura al pubblico di servizi messi a disposizione dalle Amministrazioni nonchè dall’erogazione di tali servizi attraverso una rete di telecomunicazioni con la realizzazione di software sviluppato ad hoc, e rientrerebbe quindi pienamente nella definizione proposta nel bando e nel capitolato della gara;
Fastweb ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale, dopo aver premesso che l’Amministrazione ha richiesto a pena di esclusione agli offerenti di “essere in possesso (tra l’altro) di un sistema di gestione di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, relativo a: .... d.2) progettazione, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati” (art. 23.C del bando di gara), ha dedotto (chiedendo sul punto apposito accertamento istruttorio) che la ricorrente non era in possesso di tale requisito tecnico, tipico degli operatori di telecomunicazioni;
tutto ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione e decisione sulla controversia, il Collegio ritiene necessario, al fine del decidere:
I. disporre, in via istruttoria, l’acquisizione, da parte dell’Amm.ne, della documentazione di gara della ER SR , non depositata da alcuna delle parti in giudizio, e necessaria per verificare la presentazione (o meno) di documentazione e/o dichiarazione circa la certificazione di qualità; a tal fine il Comune di Galati Mamertino dovrà, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, trasmettere la citata documentazione in triplice copia oltre l’originale;
II. ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:
a) è nominato c.t.u. l’Ing. Corna Dario, con laurea in ingegneria elettronica e studio in via Nicolò Garzilli, 36, 90141 Palermo (d.corona@hotmail.it);
b) il c.t.u. dovrà depositare una dettagliata relazione, corredata da tutta la documentazione acquisita ed utile, nella quale dovrà riferire circa la sovrapponibilità o meno del progetto CAPSDA al servizio di cui alla gara per cui è causa, tenendo presente le rispettive prospettazioni delle parti ricorrente e controinteressata sulla specifica questione;
c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott. Maria Stella Boscarino;
d) fissa la data del 18.7.2012 per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;
e) fissa i seguenti termini:
e.1) il termine del 30.7.2012, per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 500,00, a carico di parte ricorrente;
e.2) il termine del 30.7.2012, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;
e.3) il termine del 30.10.2012, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
e.4) il termine del 30.11.2012, per la trasmissione al c.t.u. a cura del c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
e.5) il termine del 30.12.2012, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.;
Ritenuto di dover fissare, per la prosecuzione del giudizio, la seconda udienza pubblica del mese di Febbraio 2013, come da emanando calendario,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza) dispone gli incombenti di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.
Fissa per la prosecuzione del giudizio la seconda udienza pubblica del mese di Febbraio 2013, come da emanando calendario.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2012
IL SEGRETARIO