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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di CP_1 Controparte_2
a sua volta mandataria di società per la cartolarizzazione
[...] Controparte_3 dei crediti quale cessionaria in blocco dei crediti vantati da e Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Controparte_5
Messina, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi ed elettivamente ed elettivamente domiciliata in Perugia presso e nello studio professionale dell'Avv. Roberto Quirini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_4 quale è stata fusa per incorporazione la , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Luigi Gianfelice ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale, giusta procura in atti
- convenuta
Oggetto: opposizione ex art. 615 e 617 cpc
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 14.1.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione notificato, onveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
il e la esponendo: di aver ricevuto la Controparte_4 Controparte_5
notifica, da parte della , quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti vantati da CP_1
e , di un Controparte_4 CP_5 Controparte_5
1 atto di precetto che gli intimava il pagamento della somma di Euro 44.039,08, oltre successive occorrende;
che la ai affermava creditrice nei confronti dell'odierno attore della suddetta CP_1
somma in forza del decreto ingiuntivo n. 913/2015 del Tribunale di Terni emesso in data 6.09.2015,
depositato in Cancelleria in data 8.09.2015 e munito di formula esecutiva in data 17.09.2015; che prima della notifica del suddetto precetto aveva opposto il pignoramento presso terzi Parte_1
avente ad oggetto la stessa somma portata nel precetto, oltre le successive occorrende;
che il titolo azionato nella suddetta procedura esecutiva era lo stesso decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto nel presente giudizio;
che l'istante proponeva opposizione al pignoramento, eccependo in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della , CP_1
della e della che nella suddetta procedura il GE Controparte_2 Controparte_3
sospendeva la procedura esecutiva e instaurato il contraddittorio con le parti, sospendeva la procedura non ravvisando la legittimazione attiva della per carenza di prova e assegnava termine per CP_1
CP l'introduzione del giudizio di merito, che la non incardinava, con conseguente estinzione della procedura pronunciata con ordinanza del 14.1.2022; che a distanza di circa un anno la CP_1
notificava atto di precetto per il medesimo credito;
che il precetto è nullo per carenza di legittimazione
CP_ attiva della ad azionare il credito, non sussistendo prova della cessione del credito;
che la CP_1
[...
non ha la legittimazione attiva, non essendo iscritta all'albo ex art. 106 TUB;
che sussiste difetto di ius postulandi per la mancata produzione delle procure notarili;
che il precetto è nullo per violazione dei requisiti di legge previsti dall'art. 480 cpc;
che il precetto è nullo perché nel decreto ingiuntivo manca la motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali prevista dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della opposizione sulla base delle seguenti CP_1
argomentazioni difensive: infondatezza del motivo di precetto correlato alla carenza di legittimazione attiva, in quanto è provata la cessione del credito e la legittimazione ad agire della;
CP_1
infondatezza della eccezione di carenza di ius postulandi, perché la procura non deve necessariamente essere rilasciata prima del precetto;
l'atto di precetto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge ed in ogni caso la sussistenza di vizi meramente formali non ne determina la nullità ove la parte opponente non alleghi il pregiudizio subito al proprio diritto di difesa;
era il Parte_1
2 titolare della ditta individuale IM che ha intrattenuto rapporti di conto corrente e di finanziamento con la Banca cedente, con la conseguenza che non può essergli attribuito lo status di consumatore;
infondatezza nel merito delle doglianze proposte.
Si costituiva in giudizio anche nella quale è stata fusa per incorporazione la Controparte_4 [...]
, originaria titolare del credito ceduto alla , chiedendo il rigetto della Controparte_5 CP_1
opposizione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle proposte dalla , CP_1
nonché in rito per nullità dell'atto introduttivo. Nel merito in particolare assumeva: che le doglianze sulla carenza di legittimazione attiva della sono infondate, in quanto il credito è stato ceduto;
CP_1
che il provvedimento emesso dal GE in fase cautelare è inidoneo al giudicato;
che l'intimato non riveste la qualità di consumatore e in ogni caso le contestazioni proposte sono infondate.
Nell'atto introduttivo veniva proposta istanza di sospensiva, che, a seguito della instaurazione del contraddittorio, veniva disattesa con ordinanza del 20.1.2024.
Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter per precisare le rispettive difese e istanze di prova, le quali ultime venivano disattese. Le parti discutevano oralmente la causa alla udienza del
14.1.2025 ed il giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si esporranno.
a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dagli opponenti fondata sulla ordinanza del GE emessa il 14.1.2022 nella procedura esecutiva che ha preceduto l'odierno giudizio, con cui è stata sospeso la procedura esecutiva, successivamente estinta per la mancata instaurazione del giudizio di merito. Tale ordinanza era basata sulla carenza documentale in ordine alla prova della legittimazione ad agire del creditore procedente , che aveva agito sulla base del CP_1
medesimo titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di giudicato sia infondata, atteso che la negazione della legittimazione ad agire in via esecutiva della affermata dal GE nella ordinanza emessa in CP_1
altra procedura esecutiva, ossia il pignoramento presso terzi, azionato dalla opposta sulla base dello stesso titolo esecutivo posto a fondamento della odierna procedura, non assume alcun rilievo nel presente giudizio di opposizione, posto che il provvedimento del GE richiamato dalla opponente ha natura meramente cautelare, non è idoneo a passare in giudicato in senso tecnico e la mancata
3 incardinazione del giudizio di merito comporta unicamente l'estinzione di quella procedura esecutiva,
senza alcuna preclusione processuale o sostanziale ai fini della instaurazione di altre procedure esecutive fondate su quel medesimo titolo e soprattutto senza alcun giudicato sulle questioni decise dal
GE nella fase cautelare, avverso le quali sussisteva un rimedio ad hoc, ossia l'opposizione agli atti esecutivi, la cui mancata instaurazione determina unicamente l'estinzione della procedura esecutiva
(Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 10867 del 24/04/2023;Sez. 3,Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019;Sez. 3, n.
7923 del 30/03/2007).
Contrariamente a quanto assume parte opponente, quindi, l'omesso reclamo avverso la suddetta ordinanza del GE e la mancata instaurazione del giudizio di merito non prova la carenza di legittimazione attiva della , non essendo questa giudice vincolata in alcun modo alle CP_1
valutazioni espresse da altro giudice nella procedura esecutiva estinta, pur se azionata sul medesimo titolo, peraltro contenute in un provvedimento, inidoneo al giudicato, basato su una carenza documentale non ravvisabile nella odierna procedura.
b)Ulteriormente in rito deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione per difetto della
editio actionis sollevata dal difensore del , posto che tale vizio ricorre Controparte_4
nella sola ipotesi in cui, a causa della mancata o incompleta esposizione dei fatti, non sia possibile la corretta instaurazione del contraddittorio, mentre l'eccezione di nullità deve essere disattesa quando non è impedita la “la costituzione di un valido contraddittorio, tant'è che la parte convenuta ha avuto
la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa” (Cass. n.8077/2002 in motivazione e successive conformi).
c)Parte opponente lamenta la carenza di legittimazione attiva della in quanto non avrebbe dato CP_1
prova della cessione del credito che faceva capo alla , fusa per Controparte_5
incorporazione con il , cessionaria del credito. Controparte_4
Il Tribunale osserva che la cessione del credito è provata dalla documentazione prodotta dalle opposte
(all. nn. 2 e 7 alla comparsa della , nonchè dalle allegazioni della cedente che ha confermato CP_1
la cessione di quello specifico credito).
In particolare è stato prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di cessione
“in blocco”, che individua categorie di crediti nelle quali rientra, senza alcuna incertezza, quello
4 oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un decreto ingiuntivo emesso in data 6.9.2015,
il cui debitore inadempiente è stato classificato “a sofferenza” prima della cessione (si veda la comunicazione di revoca dei fidi del 23.4.2015- all.5 fascicolo del monitorio sub doc. n. 17 di parte opponente), non essendo necessaria l'indicazione specifica di tutti i rapporti oggetto di cessione (Cass.
4277/2023; n. 12739/2021;n.31188/2017).
CP A ciò si aggiunga che la ha prodotto il titolo esecutivo di formazione giudiziale emesso in favore della (all. 6 alla comparsa) ed il possesso del titolo costituisce un ulteriore Controparte_5
elemento a riprova della cessione;
infine assume rilievo dirimente la dichiarazione della cedente che attesta l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti in blocco (v. Cass. 10200/2021 e Cass.
21821/2023, secondo cui il creditore che assuma di essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti).
Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio la dichiarazione di cessione del credito oggetto di causa il quale è identificato con un codice (NDG 1570500) che è stato riportato nel documento denominato
“ , rinvenibile sul sito internet del all'indirizzo Email_1 CP_4
https://www.bancodesio.it/it/content/cattleya-cessione-creditinpl-2018, che riporta tutti i crediti ceduti
(si veda all. 1, pag. 42, depositato con la memoria della depositata il 30.1.2024). CP_1
Il Tribunale ritiene che il compendio documentale prodotto in giudizio sia ampiamente idoneo a superare l'eccezione dell'opponente che cita giurisprudenza non rispondente al caso concreto, perché
riferita a fattispecie in cui tale compendio probatorio non era presente.
d)Deve essere disattesa la doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della per CP_1
l'asserita mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, atteso che in materia di legittimazione all'attività di recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, non è in sé illegittima la prassi secondo cui il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato dalla Banca d'Italia grazie all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n.
5 130/1990, si avvalga di un c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero non iscritto all'elenco ex art. 106 TUB (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 secondo cui “Il
conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di
cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da
invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica,
ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza
che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con
la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; si veda anche Tribunale di Perugia
sentenza del 26.10.2023).
e)Deve essere disattesa la doglianza relativa alla carenza di ius postulandi, in quanto ai fini della validità del precetto, che non introduce un procedimento giurisdizionale, è sufficiente il richiamo alla procura alle liti, pur se non notificata unitamente al precetto, procura peraltro ritualmente prodotta nel presente giudizio, come ammesso anche dalla opponente negli scritti conclusionali.
f)Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del precetto, perchè mancante della data di notificazione del titolo esecutivo e del provvedimento che ne ha dichiarato l'esecutività, trattandosi di violazioni meramente formali e non sussistendo allegazione e prova del concreto pregiudizio patito dalla parte che, proponendo opposizione e difendendosi nel merito, ha sanato dette mancanze per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Sul tema è utile richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui
“L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola,
inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola
processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente
sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme
processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative
difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020;Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023).
6 g)Non meritano accoglimento i motivi di opposizione correlati al merito delle pretesa creditoria, con i quali parte opponente chiede di esaminare in fase di opposizione alla esecuzione la pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, sollevando questioni che non possono essere più affrontate dopo che il titolo è divenuto definitivo e in fase di opposizione a precetto, neppure invocando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione n.
9479/2023, la quale non si addice al caso di specie, perché il signor non è qualificabile Parte_1
come consumatore.
Ai fini della applicazione della disciplina a tutela del consumatore, infatti, non rileva la classificazione interna alla banca che ha qualificato il signor come “cliente retail”, perché tale classe Parte_1
comprende sia il consumatore che il titolare di una attività professionale che stipula contratti bancari per l'esercizio della sua attività professionale, ai quali, per giurisprudenza costante, non si applica la disciplina di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie.
È provato documentalmente che il signor che ha stipulato i contratti bancari non Parte_1
adempiuti da cui è scaturito il credito azionato in via monitoria, nell'esercizio dell'impresa individuale
(si veda il contratto di conto corrente stipulato da quale titolare della impresa Parte_1
individuale KILIM - all. 1 fascicolo monitorio- doc. 17 di parte opponente), quindi è certo che l'opponente nel rapporto bancario non agiva per scopi estranei alla sua attività d'impresa.
Sul piano processuale questa considerazione preclude l'applicazione della giurisprudenza di legittimità
invocata da parte opponente secondo cui, in mancanza di una espressa motivazione in ordine alla assenza delle clausole vessatorie nel decreto ingiuntivo, è possibile superare il giudicato e rimeditare in fase esecutiva la vessatorietà delle clausole non scrutinata dal giudice del monitorio: tale dovere di scrutinio idoneo a superare la barriera del giudicato è riservata ai decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei soli consumatori, qualora siano carenti di motivazione sull'accertamento della non vessatorietà delle clausole, come si evince dalla motivazione della sentenza che parte opponente ha posto a fondamento del motivo di opposizione.
Alla luce di tali considerazioni deve essere confermata l'ordinanza che, nel ritenere la causa matura per la decisione, ha disatteso l'istanza di ctu promossa dagli opponenti, atteso che tutte le questioni
7 attinenti all'an del credito sono coperte dal giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata),
in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di ancorare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 cpc
- rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc;
- condanna alla rifusione in favore della delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in € 4.000,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese processuali che liquida in € 4.000,00, oltre al rimborso per spese
[...]
forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 2.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di CP_1 Controparte_2
a sua volta mandataria di società per la cartolarizzazione
[...] Controparte_3 dei crediti quale cessionaria in blocco dei crediti vantati da e Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Controparte_5
Messina, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi ed elettivamente ed elettivamente domiciliata in Perugia presso e nello studio professionale dell'Avv. Roberto Quirini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_4 quale è stata fusa per incorporazione la , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Luigi Gianfelice ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale, giusta procura in atti
- convenuta
Oggetto: opposizione ex art. 615 e 617 cpc
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 14.1.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione notificato, onveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
il e la esponendo: di aver ricevuto la Controparte_4 Controparte_5
notifica, da parte della , quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti vantati da CP_1
e , di un Controparte_4 CP_5 Controparte_5
1 atto di precetto che gli intimava il pagamento della somma di Euro 44.039,08, oltre successive occorrende;
che la ai affermava creditrice nei confronti dell'odierno attore della suddetta CP_1
somma in forza del decreto ingiuntivo n. 913/2015 del Tribunale di Terni emesso in data 6.09.2015,
depositato in Cancelleria in data 8.09.2015 e munito di formula esecutiva in data 17.09.2015; che prima della notifica del suddetto precetto aveva opposto il pignoramento presso terzi Parte_1
avente ad oggetto la stessa somma portata nel precetto, oltre le successive occorrende;
che il titolo azionato nella suddetta procedura esecutiva era lo stesso decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto nel presente giudizio;
che l'istante proponeva opposizione al pignoramento, eccependo in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della , CP_1
della e della che nella suddetta procedura il GE Controparte_2 Controparte_3
sospendeva la procedura esecutiva e instaurato il contraddittorio con le parti, sospendeva la procedura non ravvisando la legittimazione attiva della per carenza di prova e assegnava termine per CP_1
CP l'introduzione del giudizio di merito, che la non incardinava, con conseguente estinzione della procedura pronunciata con ordinanza del 14.1.2022; che a distanza di circa un anno la CP_1
notificava atto di precetto per il medesimo credito;
che il precetto è nullo per carenza di legittimazione
CP_ attiva della ad azionare il credito, non sussistendo prova della cessione del credito;
che la CP_1
[...
non ha la legittimazione attiva, non essendo iscritta all'albo ex art. 106 TUB;
che sussiste difetto di ius postulandi per la mancata produzione delle procure notarili;
che il precetto è nullo per violazione dei requisiti di legge previsti dall'art. 480 cpc;
che il precetto è nullo perché nel decreto ingiuntivo manca la motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali prevista dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della opposizione sulla base delle seguenti CP_1
argomentazioni difensive: infondatezza del motivo di precetto correlato alla carenza di legittimazione attiva, in quanto è provata la cessione del credito e la legittimazione ad agire della;
CP_1
infondatezza della eccezione di carenza di ius postulandi, perché la procura non deve necessariamente essere rilasciata prima del precetto;
l'atto di precetto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge ed in ogni caso la sussistenza di vizi meramente formali non ne determina la nullità ove la parte opponente non alleghi il pregiudizio subito al proprio diritto di difesa;
era il Parte_1
2 titolare della ditta individuale IM che ha intrattenuto rapporti di conto corrente e di finanziamento con la Banca cedente, con la conseguenza che non può essergli attribuito lo status di consumatore;
infondatezza nel merito delle doglianze proposte.
Si costituiva in giudizio anche nella quale è stata fusa per incorporazione la Controparte_4 [...]
, originaria titolare del credito ceduto alla , chiedendo il rigetto della Controparte_5 CP_1
opposizione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle proposte dalla , CP_1
nonché in rito per nullità dell'atto introduttivo. Nel merito in particolare assumeva: che le doglianze sulla carenza di legittimazione attiva della sono infondate, in quanto il credito è stato ceduto;
CP_1
che il provvedimento emesso dal GE in fase cautelare è inidoneo al giudicato;
che l'intimato non riveste la qualità di consumatore e in ogni caso le contestazioni proposte sono infondate.
Nell'atto introduttivo veniva proposta istanza di sospensiva, che, a seguito della instaurazione del contraddittorio, veniva disattesa con ordinanza del 20.1.2024.
Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter per precisare le rispettive difese e istanze di prova, le quali ultime venivano disattese. Le parti discutevano oralmente la causa alla udienza del
14.1.2025 ed il giudice la tratteneva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 cpc.
II)L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si esporranno.
a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dagli opponenti fondata sulla ordinanza del GE emessa il 14.1.2022 nella procedura esecutiva che ha preceduto l'odierno giudizio, con cui è stata sospeso la procedura esecutiva, successivamente estinta per la mancata instaurazione del giudizio di merito. Tale ordinanza era basata sulla carenza documentale in ordine alla prova della legittimazione ad agire del creditore procedente , che aveva agito sulla base del CP_1
medesimo titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di giudicato sia infondata, atteso che la negazione della legittimazione ad agire in via esecutiva della affermata dal GE nella ordinanza emessa in CP_1
altra procedura esecutiva, ossia il pignoramento presso terzi, azionato dalla opposta sulla base dello stesso titolo esecutivo posto a fondamento della odierna procedura, non assume alcun rilievo nel presente giudizio di opposizione, posto che il provvedimento del GE richiamato dalla opponente ha natura meramente cautelare, non è idoneo a passare in giudicato in senso tecnico e la mancata
3 incardinazione del giudizio di merito comporta unicamente l'estinzione di quella procedura esecutiva,
senza alcuna preclusione processuale o sostanziale ai fini della instaurazione di altre procedure esecutive fondate su quel medesimo titolo e soprattutto senza alcun giudicato sulle questioni decise dal
GE nella fase cautelare, avverso le quali sussisteva un rimedio ad hoc, ossia l'opposizione agli atti esecutivi, la cui mancata instaurazione determina unicamente l'estinzione della procedura esecutiva
(Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 10867 del 24/04/2023;Sez. 3,Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019;Sez. 3, n.
7923 del 30/03/2007).
Contrariamente a quanto assume parte opponente, quindi, l'omesso reclamo avverso la suddetta ordinanza del GE e la mancata instaurazione del giudizio di merito non prova la carenza di legittimazione attiva della , non essendo questa giudice vincolata in alcun modo alle CP_1
valutazioni espresse da altro giudice nella procedura esecutiva estinta, pur se azionata sul medesimo titolo, peraltro contenute in un provvedimento, inidoneo al giudicato, basato su una carenza documentale non ravvisabile nella odierna procedura.
b)Ulteriormente in rito deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione per difetto della
editio actionis sollevata dal difensore del , posto che tale vizio ricorre Controparte_4
nella sola ipotesi in cui, a causa della mancata o incompleta esposizione dei fatti, non sia possibile la corretta instaurazione del contraddittorio, mentre l'eccezione di nullità deve essere disattesa quando non è impedita la “la costituzione di un valido contraddittorio, tant'è che la parte convenuta ha avuto
la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa” (Cass. n.8077/2002 in motivazione e successive conformi).
c)Parte opponente lamenta la carenza di legittimazione attiva della in quanto non avrebbe dato CP_1
prova della cessione del credito che faceva capo alla , fusa per Controparte_5
incorporazione con il , cessionaria del credito. Controparte_4
Il Tribunale osserva che la cessione del credito è provata dalla documentazione prodotta dalle opposte
(all. nn. 2 e 7 alla comparsa della , nonchè dalle allegazioni della cedente che ha confermato CP_1
la cessione di quello specifico credito).
In particolare è stato prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di cessione
“in blocco”, che individua categorie di crediti nelle quali rientra, senza alcuna incertezza, quello
4 oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un decreto ingiuntivo emesso in data 6.9.2015,
il cui debitore inadempiente è stato classificato “a sofferenza” prima della cessione (si veda la comunicazione di revoca dei fidi del 23.4.2015- all.5 fascicolo del monitorio sub doc. n. 17 di parte opponente), non essendo necessaria l'indicazione specifica di tutti i rapporti oggetto di cessione (Cass.
4277/2023; n. 12739/2021;n.31188/2017).
CP A ciò si aggiunga che la ha prodotto il titolo esecutivo di formazione giudiziale emesso in favore della (all. 6 alla comparsa) ed il possesso del titolo costituisce un ulteriore Controparte_5
elemento a riprova della cessione;
infine assume rilievo dirimente la dichiarazione della cedente che attesta l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti in blocco (v. Cass. 10200/2021 e Cass.
21821/2023, secondo cui il creditore che assuma di essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti).
Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio la dichiarazione di cessione del credito oggetto di causa il quale è identificato con un codice (NDG 1570500) che è stato riportato nel documento denominato
“ , rinvenibile sul sito internet del all'indirizzo Email_1 CP_4
https://www.bancodesio.it/it/content/cattleya-cessione-creditinpl-2018, che riporta tutti i crediti ceduti
(si veda all. 1, pag. 42, depositato con la memoria della depositata il 30.1.2024). CP_1
Il Tribunale ritiene che il compendio documentale prodotto in giudizio sia ampiamente idoneo a superare l'eccezione dell'opponente che cita giurisprudenza non rispondente al caso concreto, perché
riferita a fattispecie in cui tale compendio probatorio non era presente.
d)Deve essere disattesa la doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della per CP_1
l'asserita mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, atteso che in materia di legittimazione all'attività di recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, non è in sé illegittima la prassi secondo cui il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato dalla Banca d'Italia grazie all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n.
5 130/1990, si avvalga di un c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero non iscritto all'elenco ex art. 106 TUB (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 secondo cui “Il
conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di
cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da
invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica,
ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza
che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con
la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; si veda anche Tribunale di Perugia
sentenza del 26.10.2023).
e)Deve essere disattesa la doglianza relativa alla carenza di ius postulandi, in quanto ai fini della validità del precetto, che non introduce un procedimento giurisdizionale, è sufficiente il richiamo alla procura alle liti, pur se non notificata unitamente al precetto, procura peraltro ritualmente prodotta nel presente giudizio, come ammesso anche dalla opponente negli scritti conclusionali.
f)Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del precetto, perchè mancante della data di notificazione del titolo esecutivo e del provvedimento che ne ha dichiarato l'esecutività, trattandosi di violazioni meramente formali e non sussistendo allegazione e prova del concreto pregiudizio patito dalla parte che, proponendo opposizione e difendendosi nel merito, ha sanato dette mancanze per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Sul tema è utile richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui
“L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola,
inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola
processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente
sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme
processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative
difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020;Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023).
6 g)Non meritano accoglimento i motivi di opposizione correlati al merito delle pretesa creditoria, con i quali parte opponente chiede di esaminare in fase di opposizione alla esecuzione la pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, sollevando questioni che non possono essere più affrontate dopo che il titolo è divenuto definitivo e in fase di opposizione a precetto, neppure invocando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione n.
9479/2023, la quale non si addice al caso di specie, perché il signor non è qualificabile Parte_1
come consumatore.
Ai fini della applicazione della disciplina a tutela del consumatore, infatti, non rileva la classificazione interna alla banca che ha qualificato il signor come “cliente retail”, perché tale classe Parte_1
comprende sia il consumatore che il titolare di una attività professionale che stipula contratti bancari per l'esercizio della sua attività professionale, ai quali, per giurisprudenza costante, non si applica la disciplina di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie.
È provato documentalmente che il signor che ha stipulato i contratti bancari non Parte_1
adempiuti da cui è scaturito il credito azionato in via monitoria, nell'esercizio dell'impresa individuale
(si veda il contratto di conto corrente stipulato da quale titolare della impresa Parte_1
individuale KILIM - all. 1 fascicolo monitorio- doc. 17 di parte opponente), quindi è certo che l'opponente nel rapporto bancario non agiva per scopi estranei alla sua attività d'impresa.
Sul piano processuale questa considerazione preclude l'applicazione della giurisprudenza di legittimità
invocata da parte opponente secondo cui, in mancanza di una espressa motivazione in ordine alla assenza delle clausole vessatorie nel decreto ingiuntivo, è possibile superare il giudicato e rimeditare in fase esecutiva la vessatorietà delle clausole non scrutinata dal giudice del monitorio: tale dovere di scrutinio idoneo a superare la barriera del giudicato è riservata ai decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei soli consumatori, qualora siano carenti di motivazione sull'accertamento della non vessatorietà delle clausole, come si evince dalla motivazione della sentenza che parte opponente ha posto a fondamento del motivo di opposizione.
Alla luce di tali considerazioni deve essere confermata l'ordinanza che, nel ritenere la causa matura per la decisione, ha disatteso l'istanza di ctu promossa dagli opponenti, atteso che tutte le questioni
7 attinenti all'an del credito sono coperte dal giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata),
in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di ancorare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 cpc
- rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc;
- condanna alla rifusione in favore della delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in € 4.000,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese processuali che liquida in € 4.000,00, oltre al rimborso per spese
[...]
forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 2.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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