TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1107/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473-bis.51, c.p.c., iscritto al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024:
promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marialuisa RUIU (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Efisio Tola n. 8, presso lo studio del C.F._2
difensore;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Rita MURGIA CP_1 C.F._3
(C.F. , elettivamente domiciliato a Budoni, via Nazionale, angolo Via Dei C.F._4
Lidi, presso lo studio del difensore;
ricorrenti
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'interesse delle parti (precisate all'udienza del 20.2.2025):
“Le procuratrici delle parti dichiarano di aderire all'integrazione proposta dal Tribunale in ordine
condizioni relative al diritto di visita, come rassegnate nel ricorso, insistendo nel loro accoglimento”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel
ricorso in data 26 novembre 2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 23.12.2024 nella cancelleria di questo tribunale, e hanno esposto quanto segue: Parte_1 CP_1
a. essi ricorrenti, già legati sentimentalmente, dal mese di luglio del 2017 avevano instaurato una convivenza more uxorio luglio, nel corso della quale, il 15.10.2022 era nato a [...]
il figlio;
Persona_1
b. nel mese di maggio del 2014, essendo venuta meno l'unione affettiva, era cessata la convivenza tra esse parti;
c. era pertanto necessario regolamentare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
Per_1
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) il figlio arà affidato ad entrambi i genitori che concorderanno le decisioni di maggior Per_1 interesse per lui ed avranno facoltà di operare disgiuntamente nella responsabilità genitoriale in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) il minore risiederà a Budoni, Frazione Birgalavò, in Via Baia Sardinia nr. 1, presso la residenza materna, che deve individuarsi come genitore collocatario in via prevalente;
3) tenuto conto del fatto che in data 27.11.2024 il Sig. farà ingresso nella Comunità di Pt_1
S'Aspru a Siligo (SS) al fine di intraprendere un percorso terapeutico, i tempi di permanenza del minore con il padre saranno concordati tra i genitori compatibilmente con le indicazioni del personale medico della Struttura;
2 4) la Sig. si impegna a condurre il figlio (o a farlo accompagnare da terzi ove CP_1 impossibilitata a provvedervi personalmente) presso il padre ogni qualvolta sarà consentita la visita nella Comunità di cui al punto che precede;
5) i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore almeno due domeniche al mese, previo accordo con la Sig. sulle modalità della visita, per un arco temporale da CP_1 incrementarsi gradualmente, tenuto conto della tenera età del bambino;
6) compatibilmente con il peculiare percorso terapeutico del Sig. il minore trascorrerà Pt_1 le festività indicate nel calendario nazionale con ciascun genitore secondo il metodo dell'alternanza e, durante il periodo estivo, 20 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con ciascun genitore, che i ricorrenti concorderanno tra loro con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
7) terminato il proprio percorso terapeutico, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore saranno oggetto di modifica;
8) il Signor - con l'ausilio dei propri genitori durante il proprio ricovero in Comunità - Pt_1 corrisponderà l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del minore, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, CP_1 come per legge;
9) i genitori (e, in specie, il Signor con l'ausilio dei propri genitori durante il proprio Pt_1 ricovero in Comunità) provvederanno finanche al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore - tra cui deve annoverarsi la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal bambino - ripartite nella misura del 50% secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017, che i genitori si impegnano a rispettare e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
10) l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11) ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata nella misura del 50% cadauno;
12) la Sig. dichiara si impegna ad acquistare un buono fruttifero a nome del minore con la CP_1 somma di € 6.000,00 fino ad oggi accantonata per lui dai genitori;
13) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e con i rispettivi rami parentali, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore”.
2. Il 13.1.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in ordine alle condizioni concordemente stabilite dalle parti.
3. Nell'udienza del 4.2.2025, alla luce della situazione personale del ricorrente e Parte_1
della tenera età del figlio minore, il giudice relatore – delegato alla trattazione della causa – ha proposto alle parti di modificare le condizioni relative al diritto di visita del ricorrente, stabilendo che “dal momento in cui il personale medico della Comunità di S'Aspru lo autorizzerà a ricevere 3 visite, i Servizi Sociali di Budoni predisporranno un calendario di incontri tra padre e figlio,
inizialmente alla presenza di un educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in
considerazione dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque,
avuto riguardo al miglior interesse del minore), liberi”.
4. Nell'udienza del 20.2.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla modifica proposta nella precedente udienza, insistendo, per il resto, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso;
il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Debbono essere recepite le conclusioni rassegnate dalle parti – unitamente all'integrazione proposta all'udienza del 4.2.2025, alla quale le parti hanno concordemente aderito – perché
confacenti ai preminenti interessi del minore , per le ragioni che seguono. Persona_1
a. È noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente, nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato dei figli con entrambi i genitori, a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Da tale modello, ordinariamente, discende che, nell'esercizio della responsabilità
genitoriale, i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dei loro interessi e delle loro aspirazioni;
Nel caso in esame non sono emerse ragioni che inducano a dubitare dell'idoneità
genitoriale di alcuna delle parti e pertanto siffatta soluzione si appalesa la più congeniale e confacente agli interessi della prole, considerata peraltro la sussistenza dell'accordo dei genitori.
La responsabilità genitoriale dovrà quindi essere esercitata, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia
4 materialmente preposto alla cura del minore e congiuntamente, invece, quanto alle decisioni di maggiore interesse per il minore (scelte educative, scolastiche, mediche etc.).
Le parti dovranno far sì che il minore riceva cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come peraltro espressamente proposto da entrambe nelle conclusioni congiunte rassegnate.
b. Riguardo alla collocazione del minore ed alla regolamentazione del Persona_1
diritto di visita, anche tali profili debbono essere trattati avendo riguardo soprattutto all'interesse del minore ed all'esigenza della sua crescita in un ambiente familiare, per quanto possibile, sano ed equilibrato.
In considerazione dell'età del piccolo due anni), il Collegio ritiene condivisibile la Per_1
regolamentazione proposta dalle parti, ossia la collocazione prevalente del minore nell'abitazione materna, sita a Budoni, Frazione Birgalavò, via Baia Sardinia n. 1.
Poiché dal 27.11.2024 ha intrapreso un percorso terapeutico nella Comunità Parte_1
S'Aspru di Siligo, al fine di superare il suo stato di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti – come proposto alle parti in fase di trattazione e da queste ultime accettato, il
Collegio ritiene congruo stabilire come “dal momento in cui il personale medico della
Comunità di S'Aspru lo autorizzerà a ricevere visite, i Servizi Sociali di Budoni
predisporranno un calendario di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza di un
educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in considerazione dell'eventuale
miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque, avuto riguardo al miglior
interesse del minore), liberi”.
c. In relazione al mantenimento del minore, deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c. prevede espressamente l'obbligo di ciascun genitore esercente la responsabilità genitoriale di contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, ai tempi
5 di permanenza della prole stessa presso ciascun genitore e alle esigenze dei figli in rapporto alla loro età.
Riguardo alla situazione delle parti, è disoccupata e priva di patrimonio CP_1
immobiliare, risultando proprietaria unicamente del veicolo Fiat 500, tg. TG , mentre non sarà in grado di produrre redditi fino alla cessazione della sua permanenza Parte_1
nella suddetta Comunità.
In questo quadro, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito – secondo la quale neanche lo stato di disoccupazione di un genitore può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli che, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il proficuo svolgimento di un'attività lavorativa (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 dicembre 2011 n. 28870; Tribunale
Milano 04 luglio 2013) – il Collegio reputa congrua la soluzione proposta dalle parti, ossia la determinazione dell'importo mensile di 300,00 euro, da porre a carico del padre – con l'ausilio dei genitori di quest'ultimo per tutto il periodo del suo ricovero in comunità – per il mantenimento del figlio oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenere nel suo Per_1
interesse, come individuate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29.11.2017, ivi compresa la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal minore.
d. Il Tribunale reputa, infine, che non vi siano ragioni ostative al recepimento delle ulteriori condizioni indicate nel ricorso congiunto in ordine alle modalità di visita del minore da parte dei nonni paterni ed alla ripartizione dell'assegno unico a metà tra gli odierni ricorrenti
e. Poiché non è ravvisabile la soccombenza di alcuna delle parti – le quali hanno proposto ricorso congiunto – le spese processuali debbono essere interamente compensate tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
6 6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. affida ad entrambi i genitori il figlio minore , nato a [...] il Persona_1
15.10.2022, con collocamento prevalente di quest'ultimo nell'abitazione della madre, sita a Budoni, Frazione Birgalavò, via Baia Sardinia n. 1;
b. dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore e congiuntamente, invece, quanto alle decisioni di maggiore interesse per il medesimo, tra cui le scelte educative e scolastiche e le cure mediche, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultimo;
c. incarica i Servizi Sociali del Comune di Budoni affinché, dal momento in cui il personale medico della Comunità di S'Aspru autorizzerà a ricevere visite, Parte_1
predispongano un calendario di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza di un educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in considerazione dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque, avuto riguardo al miglior interesse del minore), liberi;
d. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e con i rispettivi rami parentali, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore
e. dispone che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé il minore almeno due domeniche al mese, previo accordo con la madre sulle modalità della visita, per un arco temporale da incrementarsi gradualmente, tenuto conto della tenera età del bambino;
7 f. pone a carico di – con l'ausilio dei genitori di quest'ultimo, durante il suo Parte_1
ricovero nella Comunità S'Aspru di Siligo – il contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento del figlio , importo da versare a Persona_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge – oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse del minore (come individuate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, ivi compresa la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal minore);
g. prende atto che, sull'accordo delle parti:
i. l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ii. ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata da ciascun genitore nella misura della metà;
iii. la ricorrente si impegna ad acquistare un buono fruttifero a nome del minore con la somma di 6.000,00 euro, fino ad oggi accantonata per lui dai genitori;
h. compensa interamente tra le parti le spese processuali;
i. dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune
di Budoni.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473-bis.51, c.p.c., iscritto al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024:
promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marialuisa RUIU (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Efisio Tola n. 8, presso lo studio del C.F._2
difensore;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Rita MURGIA CP_1 C.F._3
(C.F. , elettivamente domiciliato a Budoni, via Nazionale, angolo Via Dei C.F._4
Lidi, presso lo studio del difensore;
ricorrenti
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'interesse delle parti (precisate all'udienza del 20.2.2025):
“Le procuratrici delle parti dichiarano di aderire all'integrazione proposta dal Tribunale in ordine
condizioni relative al diritto di visita, come rassegnate nel ricorso, insistendo nel loro accoglimento”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel
ricorso in data 26 novembre 2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 23.12.2024 nella cancelleria di questo tribunale, e hanno esposto quanto segue: Parte_1 CP_1
a. essi ricorrenti, già legati sentimentalmente, dal mese di luglio del 2017 avevano instaurato una convivenza more uxorio luglio, nel corso della quale, il 15.10.2022 era nato a [...]
il figlio;
Persona_1
b. nel mese di maggio del 2014, essendo venuta meno l'unione affettiva, era cessata la convivenza tra esse parti;
c. era pertanto necessario regolamentare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
Per_1
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) il figlio arà affidato ad entrambi i genitori che concorderanno le decisioni di maggior Per_1 interesse per lui ed avranno facoltà di operare disgiuntamente nella responsabilità genitoriale in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
2) il minore risiederà a Budoni, Frazione Birgalavò, in Via Baia Sardinia nr. 1, presso la residenza materna, che deve individuarsi come genitore collocatario in via prevalente;
3) tenuto conto del fatto che in data 27.11.2024 il Sig. farà ingresso nella Comunità di Pt_1
S'Aspru a Siligo (SS) al fine di intraprendere un percorso terapeutico, i tempi di permanenza del minore con il padre saranno concordati tra i genitori compatibilmente con le indicazioni del personale medico della Struttura;
2 4) la Sig. si impegna a condurre il figlio (o a farlo accompagnare da terzi ove CP_1 impossibilitata a provvedervi personalmente) presso il padre ogni qualvolta sarà consentita la visita nella Comunità di cui al punto che precede;
5) i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore almeno due domeniche al mese, previo accordo con la Sig. sulle modalità della visita, per un arco temporale da CP_1 incrementarsi gradualmente, tenuto conto della tenera età del bambino;
6) compatibilmente con il peculiare percorso terapeutico del Sig. il minore trascorrerà Pt_1 le festività indicate nel calendario nazionale con ciascun genitore secondo il metodo dell'alternanza e, durante il periodo estivo, 20 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con ciascun genitore, che i ricorrenti concorderanno tra loro con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
7) terminato il proprio percorso terapeutico, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore saranno oggetto di modifica;
8) il Signor - con l'ausilio dei propri genitori durante il proprio ricovero in Comunità - Pt_1 corrisponderà l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del minore, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig. e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, CP_1 come per legge;
9) i genitori (e, in specie, il Signor con l'ausilio dei propri genitori durante il proprio Pt_1 ricovero in Comunità) provvederanno finanche al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore - tra cui deve annoverarsi la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal bambino - ripartite nella misura del 50% secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017, che i genitori si impegnano a rispettare e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
10) l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11) ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata nella misura del 50% cadauno;
12) la Sig. dichiara si impegna ad acquistare un buono fruttifero a nome del minore con la CP_1 somma di € 6.000,00 fino ad oggi accantonata per lui dai genitori;
13) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e con i rispettivi rami parentali, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore”.
2. Il 13.1.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in ordine alle condizioni concordemente stabilite dalle parti.
3. Nell'udienza del 4.2.2025, alla luce della situazione personale del ricorrente e Parte_1
della tenera età del figlio minore, il giudice relatore – delegato alla trattazione della causa – ha proposto alle parti di modificare le condizioni relative al diritto di visita del ricorrente, stabilendo che “dal momento in cui il personale medico della Comunità di S'Aspru lo autorizzerà a ricevere 3 visite, i Servizi Sociali di Budoni predisporranno un calendario di incontri tra padre e figlio,
inizialmente alla presenza di un educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in
considerazione dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque,
avuto riguardo al miglior interesse del minore), liberi”.
4. Nell'udienza del 20.2.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla modifica proposta nella precedente udienza, insistendo, per il resto, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso;
il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Debbono essere recepite le conclusioni rassegnate dalle parti – unitamente all'integrazione proposta all'udienza del 4.2.2025, alla quale le parti hanno concordemente aderito – perché
confacenti ai preminenti interessi del minore , per le ragioni che seguono. Persona_1
a. È noto come il legislatore nell'art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente, nel modello dell'affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato dei figli con entrambi i genitori, a fronte della disgregazione dell'unità familiare.
Da tale modello, ordinariamente, discende che, nell'esercizio della responsabilità
genitoriale, i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dei loro interessi e delle loro aspirazioni;
Nel caso in esame non sono emerse ragioni che inducano a dubitare dell'idoneità
genitoriale di alcuna delle parti e pertanto siffatta soluzione si appalesa la più congeniale e confacente agli interessi della prole, considerata peraltro la sussistenza dell'accordo dei genitori.
La responsabilità genitoriale dovrà quindi essere esercitata, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia
4 materialmente preposto alla cura del minore e congiuntamente, invece, quanto alle decisioni di maggiore interesse per il minore (scelte educative, scolastiche, mediche etc.).
Le parti dovranno far sì che il minore riceva cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come peraltro espressamente proposto da entrambe nelle conclusioni congiunte rassegnate.
b. Riguardo alla collocazione del minore ed alla regolamentazione del Persona_1
diritto di visita, anche tali profili debbono essere trattati avendo riguardo soprattutto all'interesse del minore ed all'esigenza della sua crescita in un ambiente familiare, per quanto possibile, sano ed equilibrato.
In considerazione dell'età del piccolo due anni), il Collegio ritiene condivisibile la Per_1
regolamentazione proposta dalle parti, ossia la collocazione prevalente del minore nell'abitazione materna, sita a Budoni, Frazione Birgalavò, via Baia Sardinia n. 1.
Poiché dal 27.11.2024 ha intrapreso un percorso terapeutico nella Comunità Parte_1
S'Aspru di Siligo, al fine di superare il suo stato di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti – come proposto alle parti in fase di trattazione e da queste ultime accettato, il
Collegio ritiene congruo stabilire come “dal momento in cui il personale medico della
Comunità di S'Aspru lo autorizzerà a ricevere visite, i Servizi Sociali di Budoni
predisporranno un calendario di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza di un
educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in considerazione dell'eventuale
miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque, avuto riguardo al miglior
interesse del minore), liberi”.
c. In relazione al mantenimento del minore, deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c. prevede espressamente l'obbligo di ciascun genitore esercente la responsabilità genitoriale di contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, ai tempi
5 di permanenza della prole stessa presso ciascun genitore e alle esigenze dei figli in rapporto alla loro età.
Riguardo alla situazione delle parti, è disoccupata e priva di patrimonio CP_1
immobiliare, risultando proprietaria unicamente del veicolo Fiat 500, tg. TG , mentre non sarà in grado di produrre redditi fino alla cessazione della sua permanenza Parte_1
nella suddetta Comunità.
In questo quadro, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito – secondo la quale neanche lo stato di disoccupazione di un genitore può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli che, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il proficuo svolgimento di un'attività lavorativa (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 dicembre 2011 n. 28870; Tribunale
Milano 04 luglio 2013) – il Collegio reputa congrua la soluzione proposta dalle parti, ossia la determinazione dell'importo mensile di 300,00 euro, da porre a carico del padre – con l'ausilio dei genitori di quest'ultimo per tutto il periodo del suo ricovero in comunità – per il mantenimento del figlio oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenere nel suo Per_1
interesse, come individuate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29.11.2017, ivi compresa la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal minore.
d. Il Tribunale reputa, infine, che non vi siano ragioni ostative al recepimento delle ulteriori condizioni indicate nel ricorso congiunto in ordine alle modalità di visita del minore da parte dei nonni paterni ed alla ripartizione dell'assegno unico a metà tra gli odierni ricorrenti
e. Poiché non è ravvisabile la soccombenza di alcuna delle parti – le quali hanno proposto ricorso congiunto – le spese processuali debbono essere interamente compensate tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
6 6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. affida ad entrambi i genitori il figlio minore , nato a [...] il Persona_1
15.10.2022, con collocamento prevalente di quest'ultimo nell'abitazione della madre, sita a Budoni, Frazione Birgalavò, via Baia Sardinia n. 1;
b. dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore e congiuntamente, invece, quanto alle decisioni di maggiore interesse per il medesimo, tra cui le scelte educative e scolastiche e le cure mediche, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultimo;
c. incarica i Servizi Sociali del Comune di Budoni affinché, dal momento in cui il personale medico della Comunità di S'Aspru autorizzerà a ricevere visite, Parte_1
predispongano un calendario di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza di un educatore e, in seguito (quando ritenuto opportuno, in considerazione dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute del padre e, comunque, avuto riguardo al miglior interesse del minore), liberi;
d. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e con i rispettivi rami parentali, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore
e. dispone che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé il minore almeno due domeniche al mese, previo accordo con la madre sulle modalità della visita, per un arco temporale da incrementarsi gradualmente, tenuto conto della tenera età del bambino;
7 f. pone a carico di – con l'ausilio dei genitori di quest'ultimo, durante il suo Parte_1
ricovero nella Comunità S'Aspru di Siligo – il contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento del figlio , importo da versare a Persona_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge – oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse del minore (come individuate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, ivi compresa la retta mensile dell'asilo nido frequentato dal minore);
g. prende atto che, sull'accordo delle parti:
i. l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ii. ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per il figlio a carico sarà effettuata da ciascun genitore nella misura della metà;
iii. la ricorrente si impegna ad acquistare un buono fruttifero a nome del minore con la somma di 6.000,00 euro, fino ad oggi accantonata per lui dai genitori;
h. compensa interamente tra le parti le spese processuali;
i. dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune
di Budoni.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
8