Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 24/02/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03645/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2023, proposto da AN SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Luongo e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli;
contro
il Comune di Trento, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della società Fogarolli Iniziative s.r.l. e di Maria Vender, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.R.G.A.) di Trento, Sez. unica, 10 ottobre 2022, n. 169, che ha respinto il ricorso 53/2022 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento dei seguenti provvedimenti del Comune di Trento:
I. quanto al ricorso principale, del provvedimento del 15 luglio 2021 prot. 230776, asseritamente conosciuto il 20 settembre successivo, con cui il Comune di Trento ha rilasciato alla Fogarolli Iniziative s.r.l. il permesso di costruire per lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio residenziale situato in corso Buonarroti sulla particella edificatoria 3096;
II. quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento del 18 febbraio 2022 prot. 46607, trasmesso lo stesso giorno, con cui lo stesso Comune ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela del permesso predetto, presentata il 22 novembre 2021 dalla ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e udito per la parte appellante l'avvocato Federica Scafarelli, come da verbale;
Rilevato che i primi quattro motivi di appello poggiano sull'allegazione per cui il progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio insistente sulla particella n. 3096 (confinante alla particella n. 3095, ove si trova l'appartamento di parte appellante) rechi una inesatta indicazione dei volumi originari del fabbricato, in quanto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento urbanistico provinciale di Trento, nella superficie utile lorda e netta (funzionale al calcolo dei volumi) non avrebbe dovuto essere a inclusa quella del piano seminterrato, poiché tale piano presenterebbe una differenza quota minore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore;
Ritenuto che, onde appurare la fondatezza di siffatta allegazione, sia necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., impartendo le seguenti prescrizioni:
- della verificazione è incaricato il Direttore del Provveditorato interregionale per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con facoltà di subdelega nell'ambito dell'ufficio;
- il verificatore, sulla base degli atti e dei documenti depositati nel giudizio di primo grado e previo eventuale sopralluogo, ove necessario, deve rispondere al quesito se il piano seminterrato dell'originario edificio insistente sulla particella edificiale 3096 presenti, in almeno un punto, una differenza di quota superiore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore e se, pertanto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento urbanistico provinciale di Trento, detto piano seminterrato potesse essere computato nella superficie utile al calcolo dei volumi originari dell'edificio;
- al verificatore è assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione di quest'ordinanza per depositare la propria relazione conclusiva, nella quale deve tener conto degli eventuali rilievi difensivi svolti dalle parti nel corso dell'accertamento tecnico;
Reputato congruo fissare in euro 1.000,00 l'acconto sul compenso spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sul ricorso 3645/2023 R.G.:
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- fissa in euro 1.000 l'acconto sul compenso del verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di parte appellante;
- manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al verificatore;
- rimette al Presidente titolare della Sezione la fissazione dell'udienza pubblica successiva al deposito della relazione tecnica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO