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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3339 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Mastrogiovanni Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via F. P. Volpe n.
8;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 112.119,38 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2002 al 2021.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le richieste fatte da sino all'anno 2018, l'erronea computazione del CP_1
quantum, degli interessi e delle sanzioni comminate nonché l'infondatezza della pretesa della per gli anni 2019, 2020 e 2021 per avere cessato CP_1
l'attività professionale di geometra e essersi iscritto in data 28.7.2018 all'Ordine
degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Napoli. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal è soltanto parzialmente fondata e va, Pt_1
pertanto, accolta soltanto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2002 Pt_1
al 2021.
Il contesta la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, anzitutto, Pt_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le richieste fatte da sino all'anno 2018 e l'illegittimità della pretesa della per CP_1 CP_1
gli anni 2019, 2020 e 2021 per aver cessato l'attività professionale di geometra ed essersi iscritto in data 28.7.2018 all'Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Napoli.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione la stessa non può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge 773/1982 e 33 del
Regolamento Contributivo della a mente dei quali la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza.
In particolare, per quanto riguarda la , la giurisprudenza (cfr. Cass. n. CP_1
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che – ai sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento – la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla della CP_1
dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef,
nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la prescrizione non inizia a decorrere.
Nel caso de quo, tuttavia, il non documenta e, quindi, non prova se per Pt_1
gli anni oggetto del ricorso monitorio abbia inviato la relativa dichiarazione reddituale con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale non ha avuto proprio inizio.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “… Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del
04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8
agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei
contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei
medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre
1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di
trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima
legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed
altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
la prescrizione dei contributi decorre Controparte_1
dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore,
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di
denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale”.
Chiarito ciò, occorre ora soffermarci sugli ultimi tre anni di contribuzione richiesti al dalla (segnatamente gli anni 2019, 2020 e 2021). Pt_1 CP_1
Anzitutto, occorre precisare, come ammesso dallo stesso , che la Pt_1
cancellazione dall'Albo professionale dei geometri è avvenuto soltanto nell'anno 2020.
Ebbene, l'art. 5 dello Statuto della richiamato anche da parte opposta CP_1
nella propria memoria statuisce che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera
professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti
all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che
verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre
all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs.
30/6/1994 n. 509.”
Pertanto, in base a tale articolo l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti CP_1
coloro che esercitano attività professionale anche senza carattere di continuità
ed esclusività e che l'esercizio della libera professione è presunto, salvo prova contraria, per tutti coloro che sono iscritti all'albo.
Tuttavia, ritiene il giudicante che la norma statutaria invocata dalla non CP_1
possa fondare la pretesa contributiva oggetto di opposizione.
Ed invero, l'art. 5 dello Statuto della come Controparte_1
modificato a seguito delle delibere statutarie dell'anno 2002, ha di fatto introdotto una modifica dei presupposti che determinano l'obbligatorietà
dell'iscrizione alla stessa. Non solo, infatti, è stato eliminato (rispetto al passato) il requisito della continuità dell'esercizio di attività professionale ma,
per quanto qui interessa, è stata introdotta una presunzione di esercizio della professione correlata alla mera iscrizione all'albo.
Detta presunzione, tuttavia, è in contrasto con la norma di legge primaria, art. 22 L. 773/1982, come sostituito dall'art. 14 L. 236/1990, che prevede che
"l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'iscrizione alla è CP_1
facoltativa per i geometri che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, se iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra
pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche
precedentemente alla iscrizione all'albo professionale…L'accertamento della
sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di
continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale
può periodicamente adeguarli".
Ha affermato, al riguardo, la Corte di Cassazione che "In tema di casse
previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art.
2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del
1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni
altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue
l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della
[...]
in vigore dal 1. gennaio 2003, nella parte in cui, derogando Controparte_1
all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà
dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera
professione"(Sez. L - , Sentenza n. 5375 del 22/02/2019).
Si legge nella motivazione della sentenza che "Con l'art. 1, commi 32 e 33,
lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza,
ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme
dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono di
finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità
istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti
alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano
istituiti"…omissis.. Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei
nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo
esercizio (vedi/ Corte Cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale
delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa
legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico
anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. L'autonomia degli stessi
enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa
disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2),
la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare,
identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti") - Cass. 32595 del 17
dicembre 2018; Cass. n. 25212 del 30 novembre 2009; Cass. n. 7010 del 05/04/2005". Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art.
3, comma 1, Regolamento della in vigore dal 1.1.2003… non poteva CP_1
introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982
ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla ". CP_2
In sintesi, non è consentito alle casse di previdenza modificare i presupposti giuridici di fatto dai quali deriva l'obbligatorietà dell'iscrizione e anche il riparto degli oneri probatori in materia.
In tal senso - e cioè nel senso che non esiste un'inversione dell'onere della prova circa l'esercizio della professione a fronte della mera iscrizione all'albo -
, pare deporre anche un precedente della Corte di Cassazione sentenza n.
19586/2017, Sez. Lavoro che, pur esaminando il peculiare caso del professionista dichiarato fallito, in motivazione afferma: "…Il motivo è infondato
in quanto, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, la Corte
territoriale ha inquadrato esattamente la vicenda in esame dando rilievo al
presupposto logico-giuridico della necessità della dimostrazione della
effettività dello svolgimento della professione di geometra posta a base della
contestata pretesa contributiva, tanto più che non si trovava più, come CP_3
accertato in precedenza, nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto
nell'albo stesso (art. 2 della legge 7 marzo 1985 n. 75), per la perdita del pieno
godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento".
Ritiene il giudicante che le norme statutarie (art. 5) che prevedono l'obbligatorietà dell'iscrizione alla in ragione della mera iscrizione CP_1 all'albo, con introduzione di presunzione di esercizio di attività professionale per il solo fatto dell'iscrizione ed inversione dell'onere probatorio a carico del professionista siano illegittime e non possano trovare applicazione nel caso in esame che rimane disciplinato dalla norma di legge primaria richiamata.
Tanto premesso, deve affermarsi che nella fattispecie sub iudice non risulta allegato né tantomeno provato l'esercizio, da parte del di attività libero Pt_1
professionale per il periodo cui sono riferiti i contributi di cui si discorre (anni
2019, 2020 e 2021). Per contro, il allega la ricevuta di iscrizione Pt_1
all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
Provincia di Napoli del 24.7.2018 (cfr. allegati n. 3 e 4)
Pertanto, è evidente che per gli anni 2019, 2020 e 2021 il non ha Pt_1
espletato l'attività di geometra, neppure in modo occasionale, atteso che lo stesso, nel frattempo, ha svolto la professione di architetto così come risulta dai documenti allegati.
Infine, relativamente all'eccezione di erronea computazione del quantum, degli interessi e delle sanzioni comminate la stessa è infondata stante la completa genericità, astrattezza e apoditticità dell'assunto, non avendo il indicato Pt_1
analiticamente le ragioni per le quali la quantificazione del quantum richiesto nonché degli accessori di legge (interessi e sanzioni) ai crediti contributivi per cui vi è causa sarebbe errata né la concreta incidenza sul conteggio finale dei ritenuti errori nella quantificazione in questione. La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso (lo si ripete, soltanto per i contributi per gli anni dal 2002 al 2018)
giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3339 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) accoglie soltanto in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 326/2024 del Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna il al pagamento in favore della della minor somma Pt_1 CP_1
complessiva di € 99.958,74 a titolo di contributi soltanto per gli anni dal 2002
al 2018 oltre accessori di legge;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 23.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3339 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Donato Mastrogiovanni Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via F. P. Volpe n.
8;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 112.119,38 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2002 al 2021.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le richieste fatte da sino all'anno 2018, l'erronea computazione del CP_1
quantum, degli interessi e delle sanzioni comminate nonché l'infondatezza della pretesa della per gli anni 2019, 2020 e 2021 per avere cessato CP_1
l'attività professionale di geometra e essersi iscritto in data 28.7.2018 all'Ordine
degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Napoli. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal è soltanto parzialmente fondata e va, Pt_1
pertanto, accolta soltanto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2002 Pt_1
al 2021.
Il contesta la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, anzitutto, Pt_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le richieste fatte da sino all'anno 2018 e l'illegittimità della pretesa della per CP_1 CP_1
gli anni 2019, 2020 e 2021 per aver cessato l'attività professionale di geometra ed essersi iscritto in data 28.7.2018 all'Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Napoli.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione la stessa non può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge 773/1982 e 33 del
Regolamento Contributivo della a mente dei quali la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza.
In particolare, per quanto riguarda la , la giurisprudenza (cfr. Cass. n. CP_1
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che – ai sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento – la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla della CP_1
dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef,
nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la prescrizione non inizia a decorrere.
Nel caso de quo, tuttavia, il non documenta e, quindi, non prova se per Pt_1
gli anni oggetto del ricorso monitorio abbia inviato la relativa dichiarazione reddituale con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale non ha avuto proprio inizio.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “… Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del
04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8
agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei
contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei
medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre
1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di
trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima
legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed
altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
la prescrizione dei contributi decorre Controparte_1
dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore,
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di
denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale”.
Chiarito ciò, occorre ora soffermarci sugli ultimi tre anni di contribuzione richiesti al dalla (segnatamente gli anni 2019, 2020 e 2021). Pt_1 CP_1
Anzitutto, occorre precisare, come ammesso dallo stesso , che la Pt_1
cancellazione dall'Albo professionale dei geometri è avvenuto soltanto nell'anno 2020.
Ebbene, l'art. 5 dello Statuto della richiamato anche da parte opposta CP_1
nella propria memoria statuisce che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera
professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti
all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che
verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre
all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs.
30/6/1994 n. 509.”
Pertanto, in base a tale articolo l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti CP_1
coloro che esercitano attività professionale anche senza carattere di continuità
ed esclusività e che l'esercizio della libera professione è presunto, salvo prova contraria, per tutti coloro che sono iscritti all'albo.
Tuttavia, ritiene il giudicante che la norma statutaria invocata dalla non CP_1
possa fondare la pretesa contributiva oggetto di opposizione.
Ed invero, l'art. 5 dello Statuto della come Controparte_1
modificato a seguito delle delibere statutarie dell'anno 2002, ha di fatto introdotto una modifica dei presupposti che determinano l'obbligatorietà
dell'iscrizione alla stessa. Non solo, infatti, è stato eliminato (rispetto al passato) il requisito della continuità dell'esercizio di attività professionale ma,
per quanto qui interessa, è stata introdotta una presunzione di esercizio della professione correlata alla mera iscrizione all'albo.
Detta presunzione, tuttavia, è in contrasto con la norma di legge primaria, art. 22 L. 773/1982, come sostituito dall'art. 14 L. 236/1990, che prevede che
"l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'iscrizione alla è CP_1
facoltativa per i geometri che esercitano la libera professione con carattere di
continuità, se iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra
pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche
precedentemente alla iscrizione all'albo professionale…L'accertamento della
sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di
continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale
può periodicamente adeguarli".
Ha affermato, al riguardo, la Corte di Cassazione che "In tema di casse
previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art.
2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del
1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni
altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
ne consegue
l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della
[...]
in vigore dal 1. gennaio 2003, nella parte in cui, derogando Controparte_1
all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà
dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera
professione"(Sez. L - , Sentenza n. 5375 del 22/02/2019).
Si legge nella motivazione della sentenza che "Con l'art. 1, commi 32 e 33,
lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza,
ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme
dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono di
finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità
istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti
alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano
istituiti"…omissis.. Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei
nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo
esercizio (vedi/ Corte Cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale
delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa
legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico
anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. L'autonomia degli stessi
enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa
disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2),
la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare,
identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti") - Cass. 32595 del 17
dicembre 2018; Cass. n. 25212 del 30 novembre 2009; Cass. n. 7010 del 05/04/2005". Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art.
3, comma 1, Regolamento della in vigore dal 1.1.2003… non poteva CP_1
introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982
ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla ". CP_2
In sintesi, non è consentito alle casse di previdenza modificare i presupposti giuridici di fatto dai quali deriva l'obbligatorietà dell'iscrizione e anche il riparto degli oneri probatori in materia.
In tal senso - e cioè nel senso che non esiste un'inversione dell'onere della prova circa l'esercizio della professione a fronte della mera iscrizione all'albo -
, pare deporre anche un precedente della Corte di Cassazione sentenza n.
19586/2017, Sez. Lavoro che, pur esaminando il peculiare caso del professionista dichiarato fallito, in motivazione afferma: "…Il motivo è infondato
in quanto, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, la Corte
territoriale ha inquadrato esattamente la vicenda in esame dando rilievo al
presupposto logico-giuridico della necessità della dimostrazione della
effettività dello svolgimento della professione di geometra posta a base della
contestata pretesa contributiva, tanto più che non si trovava più, come CP_3
accertato in precedenza, nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto
nell'albo stesso (art. 2 della legge 7 marzo 1985 n. 75), per la perdita del pieno
godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento".
Ritiene il giudicante che le norme statutarie (art. 5) che prevedono l'obbligatorietà dell'iscrizione alla in ragione della mera iscrizione CP_1 all'albo, con introduzione di presunzione di esercizio di attività professionale per il solo fatto dell'iscrizione ed inversione dell'onere probatorio a carico del professionista siano illegittime e non possano trovare applicazione nel caso in esame che rimane disciplinato dalla norma di legge primaria richiamata.
Tanto premesso, deve affermarsi che nella fattispecie sub iudice non risulta allegato né tantomeno provato l'esercizio, da parte del di attività libero Pt_1
professionale per il periodo cui sono riferiti i contributi di cui si discorre (anni
2019, 2020 e 2021). Per contro, il allega la ricevuta di iscrizione Pt_1
all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
Provincia di Napoli del 24.7.2018 (cfr. allegati n. 3 e 4)
Pertanto, è evidente che per gli anni 2019, 2020 e 2021 il non ha Pt_1
espletato l'attività di geometra, neppure in modo occasionale, atteso che lo stesso, nel frattempo, ha svolto la professione di architetto così come risulta dai documenti allegati.
Infine, relativamente all'eccezione di erronea computazione del quantum, degli interessi e delle sanzioni comminate la stessa è infondata stante la completa genericità, astrattezza e apoditticità dell'assunto, non avendo il indicato Pt_1
analiticamente le ragioni per le quali la quantificazione del quantum richiesto nonché degli accessori di legge (interessi e sanzioni) ai crediti contributivi per cui vi è causa sarebbe errata né la concreta incidenza sul conteggio finale dei ritenuti errori nella quantificazione in questione. La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso (lo si ripete, soltanto per i contributi per gli anni dal 2002 al 2018)
giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3339 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) accoglie soltanto in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 326/2024 del Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna il al pagamento in favore della della minor somma Pt_1 CP_1
complessiva di € 99.958,74 a titolo di contributi soltanto per gli anni dal 2002
al 2018 oltre accessori di legge;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 23.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro