Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Il termine triennale per l'inizio delle opere di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1 del 1978 non si applica nell'ipotesi di occupazione per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, riferendosi esso, alla luce di una complessiva lettura dell'intero quadro normativo, alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al primo comma dello stesso articolo. Al piano industriale si riferiscono, invece, gli artt. 27, comma 3, della l. n. 865 del 1971, secondo cui il piano ha efficacia per dieci anni dalla data della sua approvazione, e 28, comma 12, della l. n. 219 del 1981, a tenore del quale l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, norme che tengono conto dell'esigenza di attribuire un'efficacia di durata decennale al piano, attesa la complessità degli adempimenti che la sua realizzazione richiede; del resto, per gli insediamenti produttivi non è necessaria l'indicazione del termine per l'inizio ed il compimento dei lavori per le espropriazioni, giusta l'art. 13 della l. n. 2359 del 1865.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
-5240/ 16 RE PUBB L I CA I TALIANA Espropriazione p.p.u. P. I. P. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Efficacia decennale Inapplicabilità art. 1 1. n.1 del 1978, c. 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SALVAGO Dott. Salvatore Cron. 5240 Cons. Rel. C.I. CAMPANILE Dott. Pietro Rep. Consigliere Dott. M. Giovanna SAMBITO Reg.G.25538/2009 TWE Consigliere Dott. Antonio P. LAMORGESE Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere Ud. 11.9.2015 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROCCABASCERANA Elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro III, n., 6, nello studio dell'avv. Francesco Man- cazzo;
rappresentato e difeso, giusta procura spe- ciale a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Co- senza. ricorrente
contro
COVINO MARIO 1408 2015 1 Elettivamente domiciliato in Roma, via Siracusa, n. 16, nello studio dell'avv. Arturo Benigni;
rappre- sentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Elio Abate. controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Napo- li, n. 2157, depositata in data 30 giugno 2009; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica dell'11 settembre 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per il ricorrente l'avv. Cosenza;
sentito per il controricorrente l'avv. Benigni, mu- nito di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in sostituto dott. Lucio Capasso, il persona del quale ha concluso per l'accoglimento del primo mo- tivo di ricorso, assorbiti gli altri. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 5 ago- 1 - sto 1998 il signor MA VI convenne davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Roccabascera- na, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea di un ter- reno di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima, in 2 quanto detto bene, occupato con decreto in data 11 ottobre 1990 nell'ambito della realizzazione del piano per gli interventi produttivi, era stato poi restituito, senza che alcuna opera fosse stata rea- lizzata, in data 28 novembre 1996. :
1.1 Con sentenza del 29 gennaio 2007 il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza in merito alla domanda di determinazione della inden- nità di occupazione legittima, rigettando la prete- sa risarcitoria, in quanto, contrariamente a quanto dall'attore, l'occupazione non poteva sostenuto considerarsi illegittima a far tempo dalla scadenza del termine triennale previsto dall'art. 1, comma 3, della 1. n. 1 del 1978 per l'inizio delle opere, dovendo trovare unicamente applicazione il termine di efficacia decennale della dichiarazione di pub- blica utilità previsto per il piano per gli inse- diamenti produttivi. 1.2 - La Corte di appello di Napoli, con la senten- za indicata in epigrafe, ha accolto il gravame del VI, affermando che la norma contenuta nell'art. comma 3 della 1. 1 del 1978 ha carattere ge- 1, n. nerale, mirando alla salvaguardia dell'interesse del cittadino a non essere privato del possesso di un proprio bene per un tempo indefinito senza che 3 la realizzazione dell'opera pubblica venga inizia- ta, nonché a sanzionare l'inerzia della P. A., e si sovrappone al termine di efficacia della dichiara- zione di pubblica utilità. E' stata altresì accolto il motivo di gravame fondato sull'occupazione di un'area maggiore, nella misura di mq 1340, di quel- la prevista dal decreto: la complessiva liquidazio- calcolata sulla base degli interessi nella mi- ne, sura del cinque per cento sul valore dei terreni (aventi natura in parte edificabile ed in parte agricola), è stata determinata nella complessiva somma di euro 23.835,00, oltre interessi sugli im- porti via via rivalutati.
1.3 Per la cassazione di tale decisione il Comune di Roccabascerana propone ricorso, affidato a tre articolati motivi, cui il VI resiste con con- troricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo violazione 2 dell'art. 1, comma 3, della 1. n. 865 del 1971, si con formulazione di idoneo quesito diafferma diritto - che erroneamente sarebbe stata affermata l'applicabilità del termine triennale previsto da detta norma, senza considerare le disposizioni con- tenute nel successivo art. 27, comma 3, della stes- sa legge n. 865 del 1971 e l'art. 28, comma 12, 1981. Un secondo profilo didella 1. n. 219 del censura riguarda la violazione dell'art. 20 della 865 del 1971: l'ente ricorrente deduce che la1. n. corte distrettuale, una volta accertata che l'occupazione per l'intero periodo doveva conside- rarsi legittima, avrebbe dovuto essendo stata in- vestita della questione come giudice di secondo grado, rigettare l'appello. 2.1 - Con la seconda censura si denuncia la viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata proceduto alla determinazione del danno correlato all'occupazione illegittima del fondo, in assenza di una specifica domanda della parte.
2.2 Con il terzo mezzo si prospetta la violazione dell'art. 1226 cod. civ., per aver la Corte di ap- pello effettuato la liquidazione equitativa del danno, pur in assenza di allegazioni probatorie in merito alla sua sussistenza.
3 - Il primo motivo è fondato, nei termini appresso precisati. La tesi imperniata sull'autonomia e sulla valenza di carattere generale del termine triennale previ- 1 del 1978sto dall'art. 1, comma 3, della 1. n. - in astratto applicabile "ratione temporis" non può essere condivisa con riferimento alla durata dell'occupazione nell'ambito della realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi. : Infatti la disposizione contenuta in detto comma F per come formulata ("Gli effetti della dichiarazio- ne di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibi- lità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del proget- to"), solo apparentemente assume, come opinato dal- la corte distrettuale, una valenza di carattere ge- nerale, che, al contrario, deve escludersi alla lu- ce di un esame esegetico dell'intero quadro norma- premesso che il secondo commativo. Ed invero, dello stesso art. 1 della 1. n. 1 del 1978 prevede espressamente che "rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa ma- teria", non è chi non veda come detto termine si riferisce alla dichiarazione di pubblica utilità prevista dal primo comma della disposizione in esa- me, come effetto equivalente dell'approvazione "dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoria- li". Per quanto attiene al piano in esame, vengono in evidenza la disposizione contenuta nell'art. 27 della 1. n. 865 del 1971, comma 3, secondo cui il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggia- ai sensi della legge 17 agostoto d'esecuzione 1942, n. 1150, e successive modificazioni", nonché il disposto dell'art. 28, comma 12. Della 1. n. 219 del 1981, secondo cui "l'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, non- ché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti". Non è chi non veda come sussista una significativa differenza, non solo sul piano lessicale, fra "ap- provazione del progetto dell'opera pubblica" e "1'approvazione del piano": tale diversa discipli- na, desumibile da una complessiva lettura del qua- dro normativo, appare giustificata dall'esigenza di attribuire un'efficacia di durata decennale al pia- no, attesa la complessità degli adempimenti che la sua realizzazione richiede. D'altra parte, per ve- rificare secondo la tesi accolta dalla corte par- l'intervenuto inizio dei lavori nel tenopea - triennio non dovrebbe farsi riferimento, come avve- nuto nella specie, all'intervento in un singolo 7 lotto, ma all'intera area considerata dal piano. 4 Conforta la tesi qui ribadita il rilievo fonda- to sul costante orientamento di questa Corte secon- do cui in relazione ai piani per gli insediamenti produttivi non è necessaria l'indicazione dei ter- mini per l'inizio e il compimento dei lavori per le espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della 1. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass., 5 marzo 1999, n. 1861, secondo cui "il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il Sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti. Peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità vie- ne meno contestualmente alla scadenza della effica- cia del piano, essendo escluso che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere ri- spetto ad essa una funzione vicariante o sostituti- va. Ne consegue la illegittimità totale della occu- pazione protratta, in carenza di potere, oltre det- ta scadenza"). 5 Nello stesso senso è orientata la giurispruden- 8 za amministrativa, secondo cui l'art. 13 della legge 2359 del 1865 non è applicabile alle espropriazioni relative all'attuazione dei piani di edilizia eco- nomica e popolare (p.e.e.p.), ed in genere di piani urbanistici particolareggiati, data la predetermi- nazione per legge della loro efficacia temporale (Cons. St., 5 marzo 2015, n. 1125; Cons. St., 16 luglio 2012, n. 4140; Cons. St., 27 ottobre 2003, n. 6631; Cons. St., Ad. plen., 23 maggio 1984, n. 11; Sez. IV, 18 dicembre 1986, n. 857; 21 ottobre 1988, n. 803; Cass., 3 ottobre 1985, n. 4784; id., 3 febbraio 1986, n. 649; id., 9 giugno 1992, n. 7068), sicché in tal caso il termine per il compi- mento delle espropriazioni e dei lavori coincide con il periodo di efficacia del piano. L'accoglimento del primo motivo è assorbente 6 - rispetto alle ulteriori censure. L'impugnata sen- tenza, pertanto non ricorrendo i presupposti, at- - tesa anche l'occupazione sine titulo di parte dell'area, per una decisione nel merito deve es- sere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, provvedendo, altresì, al کے regolamento della spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. 9
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del- la Prima Sezione Civile, in data 11 settembre 2015. Il Consigliere est. Il Presidente DICAS A M E Depositato in Cancelleria 16 MAR 2016 all Funzionario Giudiziario Arnaldo CASANO 10