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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2024, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2040/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2040/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA e dell'avv. SOZZI GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLINI ALESSIA
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 14/2/2024, ha agito nei confronti di al Parte_1 CP_1 fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, in via principale, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria massima pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 1.702,12 lordi al mese (€ 1.458,96 x 14 /12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo dovuto pari ad € 10.212,72 lordi (€ 1.702,12 x 6), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel corso della causa, con sentenza esecutiva”.
2. non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, con conseguente Controparte_1
dichiarazione di contumacia.
3. Il giudizio è stato deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
4. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra le parti, risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto di assunzione, del modello
UNILAV, dalle buste paga (doc.ti 4 e 15 ric.). In particolare, la ricorrente risulta essere stata assunta il 12/10/21 dalla convenuta – società che gestisce caffetteria in Milano – quale operaia di 5° liv. CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi Minori (v. altresì visura e
CCNL doc.ti 2 e 16 ric.).
5. Dalla documentazione in atti, risulta altresì che la società ha alle sue dipendenze 5 addetti, circostanza allegata anche dalla ricorrente (v. doc. 2 ric.).
6. La lavoratrice risulta essere stata licenziata per g.m.o., il 20/7/23, con comunicazione dal seguente tenore: “la presente per comunicarle che il rapporto di lavoro, instaurato con la scrivente in data 12 ottobre 2021, deve intendersi risolto in data odierna (ultimo giorno di lavoro). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato dalla soppressione del posto di lavoro. Unitamente alle competenze di fine rapporto le verrà corrisposto quanto da lei maturato e non ancora goduto” (v. doc. 6).
7. La ricorrente ha contestato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo rappresentando, in particolare, che, dopo solamente sei giorni dal licenziamento aveva rinvenuto, entrando nella piattaforma di offerta/ricerca lavoro , per cercare, a sua volta, una nuova Org_1
occupazione, annuncio pubblicato dalla società convenuta in data 26 luglio 2023 con il quale si cercava personale per il locale a tempo pieno (« cercasi personale Org_2
Caffetteria – stipendio 960€ - 1.200 € al mese – tempo pieno – orario flessibile, turno diurno»). Tale annuncio rimaneva pubblicato sul sito anche in data 8 agosto 2023 e 12 settembre 2023 (doc. 7).
8. E' noto che, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (cfr. Cass. 16.8.2016 n. 17108).
9. Nel nostro caso, tale onere non è stato assolto dalla convenuta, la quale ha scelto di non costituirsi. La circostanza, poi, che la convenuta abbia subito dopo pubblicato un annuncio per assumere una risorsa con profilo sostanzialmente analogo a quello della lavoratrice corrobora ulteriormente la tesi di quest'ultima.
10. Avendo la resistente meno di 15 dipendenti ed essendo il rapporto sorto successivamente al 7 marzo 2015, trova applicazione l'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 ai sensi del quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.”
11. L'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015, prevede, a sua volta, che “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
12. Nella specie, la durata del rapporto e il comportamento della convenuta che nemmeno si è costituita consentono di quantificare l'indennità nella misura massima di 6 mensilità, di cui una è pari alla somma non contestata e correttamente calcolata sulla base delle buste paga, di euro 1702,12 lordi.
13. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 9 e 3 comma 1 d.lgs. n. 23/15, dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna la società resistente , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1702,12 lordi x 6), oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 18 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2040/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2040/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA e dell'avv. SOZZI GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLINI ALESSIA
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 14/2/2024, ha agito nei confronti di al Parte_1 CP_1 fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, in via principale, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria massima pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 1.702,12 lordi al mese (€ 1.458,96 x 14 /12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo dovuto pari ad € 10.212,72 lordi (€ 1.702,12 x 6), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel corso della causa, con sentenza esecutiva”.
2. non si è costituita nonostante la regolarità della notifica, con conseguente Controparte_1
dichiarazione di contumacia.
3. Il giudizio è stato deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
4. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra le parti, risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto di assunzione, del modello
UNILAV, dalle buste paga (doc.ti 4 e 15 ric.). In particolare, la ricorrente risulta essere stata assunta il 12/10/21 dalla convenuta – società che gestisce caffetteria in Milano – quale operaia di 5° liv. CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi Minori (v. altresì visura e
CCNL doc.ti 2 e 16 ric.).
5. Dalla documentazione in atti, risulta altresì che la società ha alle sue dipendenze 5 addetti, circostanza allegata anche dalla ricorrente (v. doc. 2 ric.).
6. La lavoratrice risulta essere stata licenziata per g.m.o., il 20/7/23, con comunicazione dal seguente tenore: “la presente per comunicarle che il rapporto di lavoro, instaurato con la scrivente in data 12 ottobre 2021, deve intendersi risolto in data odierna (ultimo giorno di lavoro). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato dalla soppressione del posto di lavoro. Unitamente alle competenze di fine rapporto le verrà corrisposto quanto da lei maturato e non ancora goduto” (v. doc. 6).
7. La ricorrente ha contestato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo rappresentando, in particolare, che, dopo solamente sei giorni dal licenziamento aveva rinvenuto, entrando nella piattaforma di offerta/ricerca lavoro , per cercare, a sua volta, una nuova Org_1
occupazione, annuncio pubblicato dalla società convenuta in data 26 luglio 2023 con il quale si cercava personale per il locale a tempo pieno (« cercasi personale Org_2
Caffetteria – stipendio 960€ - 1.200 € al mese – tempo pieno – orario flessibile, turno diurno»). Tale annuncio rimaneva pubblicato sul sito anche in data 8 agosto 2023 e 12 settembre 2023 (doc. 7).
8. E' noto che, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (cfr. Cass. 16.8.2016 n. 17108).
9. Nel nostro caso, tale onere non è stato assolto dalla convenuta, la quale ha scelto di non costituirsi. La circostanza, poi, che la convenuta abbia subito dopo pubblicato un annuncio per assumere una risorsa con profilo sostanzialmente analogo a quello della lavoratrice corrobora ulteriormente la tesi di quest'ultima.
10. Avendo la resistente meno di 15 dipendenti ed essendo il rapporto sorto successivamente al 7 marzo 2015, trova applicazione l'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 ai sensi del quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.”
11. L'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015, prevede, a sua volta, che “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
12. Nella specie, la durata del rapporto e il comportamento della convenuta che nemmeno si è costituita consentono di quantificare l'indennità nella misura massima di 6 mensilità, di cui una è pari alla somma non contestata e correttamente calcolata sulla base delle buste paga, di euro 1702,12 lordi.
13. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 9 e 3 comma 1 d.lgs. n. 23/15, dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna la società resistente , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1702,12 lordi x 6), oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 18 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli