TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 376 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cecilia Guainai, presso il cui studio in Cascina (PI), Via Belgio, n. 1, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(CF , contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 8.02.2024, l'AVV. onveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di €11.408,86, oltre interessi, dovuti a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale svolta dall'avvocato a favore del proprio cliente, resistente nel presente giudizio. In particolare, per quanto d'interesse, il ricorrente deduceva che: - si era rivolto all'Avv. per l'assistenza e la Controparte_1 Pt_1 rappresentanza legale nell'ambito del procedimento di separazione personale dalla sig.ra che si concludeva con la stipula di CP_2 una convenzione di negoziazione assistita, di cui l'odierno attore curava il deposito presso la Procura di Pisa;
- per l'attività sopra descritta, l'Avv. redigeva preavviso di Pt_1 parcella per l'importo di € 6.017,41, che consegnava al Sig. senza CP_1 ricevere il pagamento;
- successivamente, il si rivolgeva nuovamente all'Avv. per CP_1 Pt_1
l'assistenza e la rappresentanza legale nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si concludeva con la stipula di una seconda convenzione di negoziazione assistita, di cui l'odierno attore curava, ancora una volta, il deposito presso la Procura di Pisa;
- per l'attività difensiva sopra descritta, l'Avv. redigeva preavviso Pt_1 di parcella per l'importo di € 5.391,45, che consegnava al Sig. CP_1 senza ricevere il pagamento;
- stante l'inadempimento del l'Avv. trasmetteva allo CP_1 Pt_1 stesso due lettere di messa in mora, una in data 18.05.2023 e l'altra in data 4.01.2024, entrambe rimaste prive di riscontro.
2. All'udienza del 05.12.2024, verificata la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del convenuto e veniva fissata la discussione orale della causa.
3. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. L'odierno attore ha assolto l'onere della prova del conferimento dell'incarico professionale alla base della sua pretesa creditoria, allegando all'atto introduttivo le due convenzioni di negoziazione assistita sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori (doc. 1-2), sulla base delle procure alle liti all'uopo conferite. Le convenzioni allegate hanno, altresì, documentato in forma idonea l'esecuzione delle prestazioni professionali, ulteriormente comprovata dall'attività di deposito degli accordi così raggiunti presso la Procura di Pisa (doc. 3-4). Circa il quantum debeatur, in considerazione della documentazione prodotta, appare condivisibile la determinazione del compenso effettuata da parte ricorrente, attuata con riguardo ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività stragiudiziale. In definitiva, in accoglimento del ricorso, il resistente deve essere CP_1 condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di € 11.408,86, di cui € 6.017,41 per la negoziazione assistita finalizzata alla separazione personale dei coniugi ed € 5.391,45 per quella finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi maturati dal 18.05.2023, data in cui il resistente ha ricevuto la prima intimazione di pagamento. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 , tenuto conto dei parametri minimi vista la natura ed il valore della lite, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
11.408,86, oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in € 1.700 per onorari, € Parte_1
264 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 376 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cecilia Guainai, presso il cui studio in Cascina (PI), Via Belgio, n. 1, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(CF , contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 8.02.2024, l'AVV. onveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di €11.408,86, oltre interessi, dovuti a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale svolta dall'avvocato a favore del proprio cliente, resistente nel presente giudizio. In particolare, per quanto d'interesse, il ricorrente deduceva che: - si era rivolto all'Avv. per l'assistenza e la Controparte_1 Pt_1 rappresentanza legale nell'ambito del procedimento di separazione personale dalla sig.ra che si concludeva con la stipula di CP_2 una convenzione di negoziazione assistita, di cui l'odierno attore curava il deposito presso la Procura di Pisa;
- per l'attività sopra descritta, l'Avv. redigeva preavviso di Pt_1 parcella per l'importo di € 6.017,41, che consegnava al Sig. senza CP_1 ricevere il pagamento;
- successivamente, il si rivolgeva nuovamente all'Avv. per CP_1 Pt_1
l'assistenza e la rappresentanza legale nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si concludeva con la stipula di una seconda convenzione di negoziazione assistita, di cui l'odierno attore curava, ancora una volta, il deposito presso la Procura di Pisa;
- per l'attività difensiva sopra descritta, l'Avv. redigeva preavviso Pt_1 di parcella per l'importo di € 5.391,45, che consegnava al Sig. CP_1 senza ricevere il pagamento;
- stante l'inadempimento del l'Avv. trasmetteva allo CP_1 Pt_1 stesso due lettere di messa in mora, una in data 18.05.2023 e l'altra in data 4.01.2024, entrambe rimaste prive di riscontro.
2. All'udienza del 05.12.2024, verificata la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del convenuto e veniva fissata la discussione orale della causa.
3. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. L'odierno attore ha assolto l'onere della prova del conferimento dell'incarico professionale alla base della sua pretesa creditoria, allegando all'atto introduttivo le due convenzioni di negoziazione assistita sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori (doc. 1-2), sulla base delle procure alle liti all'uopo conferite. Le convenzioni allegate hanno, altresì, documentato in forma idonea l'esecuzione delle prestazioni professionali, ulteriormente comprovata dall'attività di deposito degli accordi così raggiunti presso la Procura di Pisa (doc. 3-4). Circa il quantum debeatur, in considerazione della documentazione prodotta, appare condivisibile la determinazione del compenso effettuata da parte ricorrente, attuata con riguardo ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività stragiudiziale. In definitiva, in accoglimento del ricorso, il resistente deve essere CP_1 condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di € 11.408,86, di cui € 6.017,41 per la negoziazione assistita finalizzata alla separazione personale dei coniugi ed € 5.391,45 per quella finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi maturati dal 18.05.2023, data in cui il resistente ha ricevuto la prima intimazione di pagamento. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 , tenuto conto dei parametri minimi vista la natura ed il valore della lite, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
11.408,86, oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in € 1.700 per onorari, € Parte_1
264 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 22.05.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri