Sentenza 19 settembre 2018
Massime • 1
In tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art.309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2018, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2018 |
Testo completo
07355-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2035 Giacomo Paoloni -Presidente - C.C. 19/09/2018 Emilia Anna Giordano R.G.N. 23598/2018 Laura Scalia Sabina Maria Vigna Pietro Silvestri -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BA RT, nato ad [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 29/03/2018 dal Tribunale della libertà di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'indagato, avv.ti Pierfrancesco Continella e Vincenzo Mellia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Catania, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di BA RT, ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. A BA è contestato di avere, nella qualità di Sindaco di Acireale ed in concorso con RS OL, abusando della qualità e della funzione pubblica esercitata, indotto i fratelli CI TO e ST a promettere, in favore di NI ん D'AG, suo referente politico, voti e sostegno nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sicilia del 2017. L'indagato avrebbe ordinato al luogotenente di Polizia Municipale, RS OL, di eseguire un controllo amministravo all'impresa esercente la vendita ambulante di frutta e verdura, facente capo ai fratelli CI;
in tal modo il Sindaco, facendo emergere dal controllo compiuto da RS, una situazione di irregolarità di un'autovettura, approfittando dello stato di timore creato nei soggetti controllati e, quindi, prospettando ai fratelli CI la possibilità di una soluzione bonaria in cambio di un sostegno elettorale, avrebbe ottenuto la promessa di voti in favore del suo referente politico (così testualmente l'imputazione provvisoria). Secondo il Tribunale del riesame: a) il controllo ordinato dall'indagato nei riguardi dei fratelli CI sarebbe stato strumentalmente volto a far emergere una qualche irregolarità inerente la loro attività di venditori ambulanti;
b) era effettivamente emerso che l'autoveicolo dei CI non fosse stato revisionato;
c) RS, per volontà dell'indagato, rimise la decisione sulla riscontrata irregolarità alle determinazioni dello stesso Sindaco al fine di indurre i fratelli CI a contattare BA;
d) effettivamente BA fu contattato indirettamente dai CI e si incontrò con questi il 21/10/2017; e) la composizione della questione, relativa alla irregolarità riscontrata, fu strumentalmente legata alla promessa dei CI di appoggio elettorale per le imminenti elezioni regionali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Francesco Mellia nell'interesse dell'indagato. Con un primo ricorso, datato 24/05/2018, sono stati articolati tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione;
si sostiene che l'intera ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale sarebbe viziata in quanto: a) effettuata su base indiziaria parziale, non essendosi proceduto a sentire i fratelli CI;
b) il contenuto delle conversazioni intercettate, poste a fondamento dell'impianto accusatorio, sarebbero tutt'altro che univoco;
c) inficiata in maniera radicale dalla produzione compiuta dallo stesso Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza camerale celebrata davanti al Tribunale del riesame, relativa ad un accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza il 17/11/2017 (cioè pochi giorni dopo dal momento in cui i fatti di causa si sarebbero verificati) da cui sarebbe emerso che nell'occasione nessuna irregolarità, relativa alla revisione del veicolo, fu riscontrata sul veicolo dei CI.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione agli artt. 291, comma 1, 309, commi 5-10, cod. proc. pen. 2 Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per non aver dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare;
il Pubblico Ministero avrebbe posto a disposizione dell'indagato tardivamente, cioè solo nel corso dell'udienza di riesame, il verbale di accertamento, obiettivamente favorevole al BA, di cui è detto, e del quale avrebbe avuto già in precedenza la disponibilità.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità o nullità e vizio di motivazione;
l'ordinanza sarebbe viziata anche in relazione al profilo delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e nel pericolo di recidiva.
2.4. L'avv. Mellia ha redatto un ulteriore ricorso in data 25/05/2018 con cui sono stati articolati quattro motivi, dei quali il secondo, il terzo ed il quarto testualmente riproduttivi dei tre motivi del ricorso, di cui si è detto. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sarebbe priva di motivazione autonoma in ordine alle ragioni per cui le ravvisate esigenze cautelari non avrebbero potuto essere soddisfatte con una misura meno afflittiva. Si tratterebbe di un vizio, quello di assenza di valutazione, che non avrebbe, a sua volta, potuto essere sanato dal Tribunale del riesame.
3. Ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di BA anche l'avv. Pierfrancesco Continella articolando due motivi.
3.1. Con il primo, che involge più tematiche anche tra loro distinte, si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione;
l'ordinanza sarebbe viziata per avere omesso di motivare su alcune essenziali deduzioni difensive. In tale contesto, si reitera la questione relativa alla mancata tempestiva trasmissione da parte del P.M. del verbale di accertamento della Guardia di finanza, di cui si è in precedenza detto, redatto il 17/11/2017 e delle dichiarazioni rese da OV SA il 28/02/2018, che pure costituirebbero un elemento sopravvenuto favorevole alla difesa: detti atti sarebbero stati a disposizione del pubblico Ministero dal 6/03/2018 ma, a fronte di una richiesta di riesame del 9/03/2018, prodotti solo all'udienza camerale del 27/3/2018. Sotto altro profilo "si eccepisce la inutilizzabilità di tutto il materiale intercettato per la violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.." (così testualmente il ricorso).
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle ravvisate esigenze cautelari;
si tratta di un motivo che sostanzialmente ricalca e riproduce quello omologo contenuto nel ricorso dell'avv. Mellia. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Per ragioni di ordine espositivo, è utile esaminare innanzitutto le numerose questioni processuali sollevate dai difensori.
2. Sulla mancata tempestiva trasmissione da parte del Pubblico Ministero dei sopravvenuti elementi favorevoli all'indagato. Si è detto di come i difensori abbiano eccepito, ai sensi degli artt. 291, comma 1, 309, commi 5-10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare per avere il Pubblico Ministero posto a disposizione dell'indagato solo nel corso dell'udienza di riesame: a) il verbale di accertamento della Guardia di finanza compiuto il 17/11/2017 (cioè poco dopo i fatti di causa) da cui emergerebbe che nessuna irregolarità relativa alla revisione del veicolo sarebbe stata riscontrata sul veicolo dei CI;
b) il verbale delle dichiarazioni rese da OV SA il 28/02/2018, relativo al senso ed al significato dell'incontro avvenuto il 21/10/2017, in cui, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbe stata formalizzata la proposta da parte dell'indagato di poter tacitare la questione relativa alla riscontrata irregolarità del veicolo dei CI in cambio della promessa di sostegno elettorale. (Secondo motivo del ricorso Avv. Mellia del 24/05/2017; primo motivo di ricorso Avv. Continella). Si tratta di atti che avrebbero avuto una valenza "probatoria" favorevole per BA e che sarebbero stati nella disponibilità del Pubblico Ministero già prima (06/03/2018) della proposizione della richiesta di riesame (09/03/2018).
2.1. Il motivo, per come articolato, è inammissibile. Dal verbale dell'udienza celebrata davanti al Tribunale del riesame emerge che, a seguito della produzione degli atti in questione da parte del Pubblico Ministero, al di là di un generico rilievo formulato da parte dell'avv. Continella sul "fatto" che non si trattasse di atti assunti successivamente alla emissione del titolo cautelare, nessuna eccezione fu tuttavia formalmente sollevata, nessuna indicazione fu data al Tribunale per consentire di verificare se quegli atti fossero stati effettivamente trasmessi tardivamente e, soprattutto, quale fosse la portata, il loro significato e, quindi, se essi fossero, anche solo astrattamente, favorevoli all'indagato; né fu eccepita la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, commi 5- 10, cod. proc. pen. Il Tribunale, a sua volta, in assenza di una formale eccezione, nessun accertamento eseguì in ordine alla effettiva tardività della produzione da parte del Pubblico Ministero 4 A e, soprattutto, alla valenza probatoria, anche solo astratta, di quegli atti, e cioè se gli stessi avessero effettivamente una portata favorevole all'indagato. La Corte di cassazione ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza e sulla portata della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. spetta solo al giudice di merito;
di conseguenza, si è affermato, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito (Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Scalercio, Rv. 251181; Sez. 4, Sentenza n. 287 del 29/01/1999, Rv. 214880, Signoretti). In particolare, si è puntualizzato, seppur relativamente al ritardo nella trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dalla persona sottoposta alle indagini, che la relativa questione non può essere proposta per la prima volta con il ricorso in cassazione qualora, come appunto nel caso di specie, si richieda l'accertamento del valore contenutistico dell'atto al fine di stabilire se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole all'imputato, atteso che in tale ipotesi si tratterebbe di operare un giudizio di merito estraneo al sindacato del giudice della legittimità. (Sez. 6, n. 19047 del 03/03/2003, Genovese, Rv. 225253). La valenza favorevole dell'atto che si assume tardivamente trasmesso deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame o comunque nel corso della udienza (Sez, 5, n. 51789 del 30/09/2013, Piana, Rv. 257932). Rientra infatti nelle attribuzioni del tribunale del riesame, ai fini della caducazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, per mancato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, l'accertamento se gli elementi in questione siano entrati nella disponibilità del P.M. in tempo utile per la loro trasmissione (Sez. 6, n. 27677 del 08/07/2011, Oliva, Rv. 250359). Nel caso in esame la questione relativa alla tardiva trasmissione di atti favorevoli all'indagato ed all'accertamento del contenuto oggettivamente favorevole avrebbe dovuto essere fatta specificamente valere davanti al giudice di merito, che avrebbe dovuto decidere, dopo aver assicurato sul punto il contraddittorio. Ne deriva l'inammissibilità della questione sollevata con il motivo di ricorso proposto davanti alla Corte di cassazione.
3. Sulle eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
3.1. Si è già detto di come, secondo il ricorrente, tutte le conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili per essere state disposte in violazione di legge. Si sostiene che l'attività di captazione disposta il 22/03/2016 (Rit 396/2016) avrebbe tratto origine dalla ritenuta configurabilità da parte del G.I.P. di un grave 5 quadro indiziario relativo all'art. 479 cod. pen., conseguente al raffronto tra una relazione redatta da una commissione di verifica, composta da professionisti nominati dalla amministrazione comunale, e quanto attestato dal certificato di collaudo emesso in relazione ad alcuni lavori di riqualificazione della Villa Belvedere, ad Acireale. Secondo il ricorrente, nessuna difformità sarebbe stata configurabile tra la relazione in questione ed il certificato di collaudo e la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto invece di escludere il carattere esplorativo dell'attività captativa, atteso che, invece, sin dal 9/04/2016 i militari della Guardia di finanza avevano attestato che non erano emersi "particolari criticità riguardanti le ipotesi di reato per cui si indaga". Si evidenzia, dunque, l'insussistenza del quadro indiziario del reato in relazione al quale le intercettazioni furono autorizzate, la non indispensabilità del mezzo di ricerca della prova, l'inesistenza del requisito giustificativo della urgenza, l'assenza di una motivazione da parte del tribunale del riesame in risposta alle deduzioni difensive;
se ne fa derivare la richiesta di inutilizzabilità. Analogo ragionamento viene compiuto per i successivi decreti di proroga e per gli ulteriori decreti autorizzativi delle captazioni riversate nei Rit 396/2016, 411/2016 426/2016; si fa riferimento, per avallare l'assunto difensivo, alla nota del 9/04/2016 della Guardia di Finanza con cui fu segnalata la utilità della intercettazione "al fine di captare i dialoghi riguardanti eventuali condotte penalmente rilevanti" (così il ricorso). La motivazione del tribunale sarebbe sul punto apparente e non avrebbe dato atto del carattere esplorativo della captazione. Si censura, in particolare, l'ordinanza impugnata nella parte in cui, in relazione alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni compiute nell'ufficio di tale Di NO, funzionario della protezione civile di Acireale, il Tribunale avrebbe ritenuto generiche le doglianze difensive sul presupposto che non fossero stati individuati né gli elementi di prova ritenuti inutilizzabili, nè la loro incidenza sul giudizio di gravità indiziaria, laddove, invece, si assume, proprio da tali intercettazioni sarebbe derivata la decisione di iscrivere nel registro degli indagati BA e di procedere alle intercettazioni delle conversazioni sulla utenza di questi. Non diversamente, sarebbero inutilizzabili le intercettazioni compiute sulla utenza dello stesso BA, disposte a seguito di quelle compiute nell'ufficio di Di NO. Le intercettazioni in questione sarebbero state disposte in relazione ad un ipotizzato diverso reato di corruzione, del quale, tuttavia, sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, in realtà insussistente, e dall'assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova, peraltro autorizzato ad oltre otto mesi di distanza dai fatti presupposti;
sarebbe stata omessa inoltre la indicazione delle ragioni che consentivano di intercettare l'utenza di BA. 6 Sotto ulteriore profilo, l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla invalidità del decreto autorizzativo emesso 1'8/04/2017, disposto sulla base del contenuto di un colloquio intercorso il 27/03/2017 tra BA e l'avv. Mellia, captato, si sostiene, in violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale, da una parte, il contenuto del colloquio in questione non sarebbe stato posto a fondamento del decreto autorizzativo e, dall'altra, detto colloquio non avrebbe avuto attinenza al mandato difensivo, peraltro non ancora conferito, potendo essere giustificato in ragione dei rapporti personali tra i due interlocutori. Secondo il difensore, invece, il decreto autorizzativo e la richiesta farebbero riferimento agli artt. 319 e 479 cod. pen. e sarebbero fondate su una nota della Guardia di Finanza in cui si faceva riferimento ad una ispezione domiciliare nei riguardi di BA del 27/03/2017; in tale nota si dava atto che nella stessa data in cui fu eseguita l'ispezione, l'avv. Mellia, legale di fiducia dell'indagato, aveva riferito al BA che per tale tipologia di reato era verosimile che fosse sottoposto ad intercettazione telefonica;
sulla base di tale presupposto si chiedeva che fosse monitorato l'ufficio dell'indagato. Dunque, secondo il ricorrente: a) vi sarebbe stato un illegittimo ascolto della conversazione intercorsa fra l'indagato ed il suo legale;
b) non vi sarebbe stata la gravità indiziaria del reato per il quale si procedeva, nè l'indispensabilità del mezzo di ricerca ai fini delle indagini. Si deduce ancora che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assente in ordine alla dedotta nullità/inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione disposta d'urgenza in data 20/10/2017, convalidata nella stessa data con un decreto, si dice, smarrito e ricostruito;
sulla base dell'ascolto di due conversazioni intercorse il 19/10/2017, sarebbe stato chiesto di monitorare le immediate vicinanze dell'abitazione del Sindaco al fine di captare le conversazioni e comunicazioni tra presenti. Nell'occasione, il Pubblico Ministero avrebbe iscritto nel registro degli indagati BA per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. ed anche in questo caso, secondo il ricorrente, non sarebbe stato motivato nulla in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Sulla base di tali molteplici deduzioni, si è avanzata la richiesta di inutilizzabilità di tutte le risultanze dell'attività intercettiva.
3.2. Il motivo di ricorso, pur obiettivamente articolato, è inammissibile innanzitutto per la sua aspecificità.
7 -La Corte di cassazione con molteplici pronunce anche a Sezioni unite e non sempre recenti ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio - intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'imputato, al di là di un riferimento generico alla inutilizzabilità di "tutte" le conversazioni, quali sarebbero le specifiche conversazioni che si assumono essere inutilizzabili e quale sarebbe la loro valenza rispetto al ragionamento probatorio sotteso alla affermazione del giudizio di gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto all'ordinanza impugnata. 8 Il motivo di ricorso in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolve in una generalizzata ed inadeguata critica difettiva, che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza la rilevanza, il contenuto e la decisività delle censure. Ne consegue, già sotto tale profilo, l'inammissibilità del motivo di ricorso.
3.3. Sotto altro e non meno rilevante profilo, l'assunto costitutivo del ricorrente è che "tutte" la conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili anche per derivazione: l'inutilizzabilità delle captazioni riversate sul Rit 396/2016 si propagherebbe a quelle derivate dai successivi decreti di proroga ed a quelle riversate sui successivi Rit.; la inutilizzabilità delle intercettazione compiute presso l'ufficio in cui prestava servizio Di NO inficierebbe quelle poi captate sulle utenze nella disponibilità dell'imputato; ulteriori conversazioni sarebbero, "tutte", a loro volta inutilizzabili per essere state disposte senza un reale collegamento con il perimetro cognitivo relativo agli indizi di reato per il quale il mezzo di ricerca della prova fu disposto, né si sarebbe motivato in ordine al criterio di indispensabilità. Ciò produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio dell'atto processuale. Si tratta di assunti che, oltre a manifestare una genericità strutturale, di cui si è già detto, non considerano l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull'istituto della c.d. inutilizzabilità derivata. L'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza è inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all'inutilizzabilità la regola, dettata dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., per cui «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo» (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361) È senz'altro diffusa sul tema l'affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell'argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza, di cui si è detto). Ciò che viene tuttavia escluso è la possibilità che l'inutilizzabilità si comunichi, a norma dell'art. 185 cod. proc. pen., ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento alla prova inutilizzabile;
si afferma, - nemmeno implicito - soprattutto, che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad 9 una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l'invalidità (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Carloni, Rv. n. 215408, Sez. U, 23/04/2009, Fruci, cit.) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla". La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata nell'occasione dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che quale quella dei - rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili" quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità". La inesistenza di una generale principio di c.d. inutilizzabilità derivata degli atti è confermata attraverso il riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato;
significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998). Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue un'utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un'utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto. Quello previsto dall'art. 202 cod, proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. 10 Dunque, si osserva in maniera condivisibile, la richiesta di una prova che sarebbe inutilizzabile è una richiesta essa stessa inammissibile ed il giudice deve rilevarlo, atteso che, diversamente, quella prova è probatoriamente inutilizzabile ai fini della decisione. Ma se una tale prova, ammessa a dispetto della sua inammissibilità, non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è infatti solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione. Nel caso di specie, il motivo di ricorso, da una parte, è obiettivamente generico perché non indica quali sarebbero le specifiche conversazioni inutilizzabili e quale la loro valenza rispetto all'accertamento della responsabilità dell'imputato, e, dall'altra, è fondato su una indistinta e generalizzata richiesta di inutilizzabilità per derivazione di tutte le conversazioni riportate sui Rit indicati, senza tuttavia distinguere tra: a) conversazioni inutilizzabili perché direttamente derivanti dalla violazione di un divieto probatorio;
b) intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante da intercettazioni inutilizzabili, che, a loro volta, sarebbero inutilizzabili;
c) intercettazioni autonome ovvero solo eventualmente collegate, solo occasionalmente connesse, solo in parte o non per nulla- giustificate da elementi derivanti dal conversazioni inutilizzabili, i cui risultati sono utilizzabili.
4. Sono invece fondati i motivi di ricorso con cui si è contestato il giudizio di gravità indiziaria e la qualificazione giuridica dei fatti (primo motivo ricorso avv. Mellia del 24/05/2018; secondo motivo ricorso avv. Mellia 25/05/2018; primo motivo ricorso avv. Continella).
4.1. Si è già detto di come tutta la ricostruzione accusatoria recepita prima dal Giudice per le indagini preliminare e, successivamente, dal Tribunale del riesame sia fondata su un assunto costitutivo, quello per cui il controllo ordinato dall'indagato ad RS nei riguardi dei fratelli CI avrebbe dovuto "spaventare" questi e sarebbe stato strumentalmente volto a far emergere una qualche irregolarità inerente l'attività di venditori ambulanti per poi "negoziare" in maniera clientelare la violazione accertata in cambio del sostegno elettorale in favore del candidato alle elezioni regionali per il quale lo stesso BA parteggiava ("una cosa elettorale", così conversazione n. 3454 del 19/10/2017 richiamata a pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 11 Sul piano indiziario, proprio l'accertata irregolarità dell'autoveicolo di principato e la connessa volontà di "gestire", da parte di BA, quel "fatto" per chiedere sostegno elettorale spiegherebbero una serie di accadimenti successivi, quali: a) il dialogo tra BA e RS intercettato il 20/10/2017 in cui quest'ultimo riferi all'indagato di aver detto ai CI che la decisione sulla riscontrata irregolarità sarebbe stata assunta dallo stesso Sindaco, e ciò al fine di indurre i fratelli CI a contattare BA;
b) il contatto indiretto che i CI cercarono ed ottennero con BA (conversazione n. 47144 delle ore 11,38 del 19/10/2017 richiamata a pag. 13); c) soprattutto, l'incontro effettivamente tenutosi il 21/10/2017 tra l'indagato e gli stessi CI;
d) l'accordo raggiunto all'esito di quell'incontro per cui, a fronte della composizione della questione relativa alla irregolarità riscontrata, vi sarebbe stato uno strumentale appoggio elettorale ad un candidato per le imminenti elezioni regionali. In tale contesto il Tribunale del riesame ha valorizzato: a) i dialoghi intercettati il 19/10/2017 tra BA e IM LI, consigliere comunale di Acireale, in cui questi avrebbe riferito al primo di essere stato contattato dai CI che avevano - manifestato l'intenzione di incontrare il Sindaco e BA, a sua volta, avrebbe - affermato di essere a conoscenza della ragione della richiesta, che, secondo la ricostruzione d'accusa, avrebbe riguardato l'intervenuto controllo da parte di RS e la riscontrata irregolarità; b) la conversazione del giorno successivo, in cui BA avrebbe chiesto a RS di relazionare sull'attività compiuta nei riguardi di CI;
c) i dialoghi intercettati in occasione dell'incontro effettivamente tenuto il 21/10/2017 - al quale parteciparono oltre ai fratelli AT, lo stesso BA, IM e tale OV nel corso del quale si sarebbe fatto espresso riferimento all'impegno elettorale ed ai voti da mettere a disposizione del Sindaco, da parte dei Pincupato, in cambio, secondo la prospettazione d'accusa, della risoluzione della questione riguardante la violazione amministrativa riscontrata (in realtà l'ordinanza impugnata fa riferimento all'impegno del Sindaco di "risolvere qualunque problema burocratico e ciò anche arrivando a bruciare le carte" così testualmente pag. 15); d) la conversazione tenuta il 21/10/2017 tra ST CI ed un suo zio, in cui il primo avrebbe detto di essere stato "mandato a chiamare" dal sindaco per "avere il voto alle prossime lezioni " (così l'ordinanza).
4.2. Si è detto invece come, secondo il ricorrente, la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale sarebbe gravemente carente, a base cognitiva parziale, compiuta senza considerare una serie di evenienze. Si fa innanzitutto riferimento alle dichiarazioni rese da SA OV e LI UC IM, cioè da due soggetti che parteciparono personalmente all'incontro tenuto il 21/10/2017, che avevano invece riferito che: a) l'incontro in questione fu 12 programmato da una settimana prima ed aveva ad oggetto la richiesta di CI di poter continuare a svolgere l'attività di raccolta di carta e cartone nonostante l'introduzione del c.d. regime di raccolta differenziata;
b) l'incontro era stato rinviato per le non buone condizioni di salute di IA CI e, quando fu tenuto, non si parlò di questioni legate alle imminenti elezioni regionali. -Secondo i difensori, tale presupposto fattuale spiegherebbe sia l'incarico conferito su sollecitazione dei cittadini da BA ad RS, di effettuare un controllo del camion di CI, sia la successione dei contatti che, nel corso del tempo, portarono all'incontro del 21/10/2017; tale ricostruzione alternativa troverebbe conferma anche in una corretta interpretazione dei dialoghi captati nel corso di quell'incontro ed anche in quelli intercettati il giorno successivo, che disvelerebbero come l'oggetto dei rapporti fra il sindaco ed i CI fosse solo quello relativo alla raccolta della carta e non anche il sostegno elettorale chiesto in cambio della gestione benevola della prospettata irregolarità del camion accertata da RS. Secondo il ricorrente l'intera ricostruzione fattuale, il significato non univoco delle conversazioni poste a fondamento dell'impianto accusatorio, le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini potrebbero essere interpretate in un altro modo e la stessa qualificazione giuridica dei fatti compiuta dal Tribunale sarebbe irrimediabilmente incrinata dalla documentazione prodotta dallo stesso Pubblico Ministero nel corso dell'udienza del riesame e relativa, come già detto, ad un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza il 17/11/2017 (cioè poco dopo i fatti di causa) da cui sarebbe emerso che nessuna irregolarità relativa alla revisione del veicolo dei CI fu riscontrata. Il documento in questione, allegato al ricorso, attiene al controllo dell'autovettura Fiat Ducato tg. VR845239 utilizzata dai CI per svolgere attività di vendita di frutta e verdura su un'area pubblica;
dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza emerge che nell'occasione i militari visionarono la carta di circolazione ed il certificato di assicurazione del veicolo e nulla verbalizzarono in ordine a possibili irregolarità del mezzo in questione. I difensori hanno allegato al ricorso un ulteriore documento, estratto dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da cui emergerebbe che il veicolo in questione sarebbe stato regolarmente revisionato. Dunque, l'intero ragionamento probatorio posto a fondamento dell'ipotesi accusatoria sarebbe, a dire della difesa, privo di valenza effettiva e sostanzialmente disarticolato dal documento in questione, che scalfirebbe l'assunto secondo cui il Sindaco avrebbe chiesto voti per tacitare la irregolarità amministrativa riscontrata. Sul tema, obiettivamente rilevante, l'ordinanza impugnata è silente;
nessun riferimento è stato fatto alla documentazione in questione, nessuna spiegazione è stata fornita: a) sulla compatibilità della documentazione in questione con la 13 ricostruzione accusatoria;
b) sul se la irregolarità amministrativa dell'autovettura, di cui RS parlerebbe con l'indagato, fu effettivamente riscontrata;
c) se, in ipotesi, il veicolo che i CI non avevano revisionato fosse un altro;
c) se, dunque, la richiesta di incontro che i CI avrebbero avanzato al Sindaco avesse davvero avuto ad oggetto la "conciliazione" clientare di quella contestazione ovvero riguardasse "altro"; d) se il sostegno elettorale che i CI avrebbero assicurato avesse altra controprestazione o mirasse ad ottenere un credito futuro dal Sindaco. Sotto altro e non meno rilevante profilo, la verifica del tema in questione assume una valenza costitutiva rispetto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, atteso che, secondo la ricostruzione del Tribunale, proprio la gestione clientelare e di favore che AR avrebbe assicurato in relazione alla ipotizzata violazione riscontrata da RS sull'autovettura avrebbe costituito, da una parte, l'indebito vantaggio dell""extraneus", ai sensi dell'art. 319 quater, comma 2, cod. pen., e, dall'altra, l'abuso induttivo che l'indagato avrebbe compiuto per farsi dare o promettere l'utilità. L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania per un nuovo esame. Il Tribunale, alla luce di quanto detto: a) ricostruirà l'esatto perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziaria;
b) specificherà la condotta in concreto attribuita all'odierno indagato;
c) verificherà se la condotta in questione sia penalmente rilevante ed eventualmente, posto che lo sia, se sia giuridicamente qualificabile in termini di induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero, sussistendone i presupposti, di concussione ovvero, ancora, sia riconducibile ad altre fattispecie di reato, anche corruttive;
d) riformulerà, sulla base delle verifiche indicate, l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo custodiale. Nel riformulare, eventualmente, il giudizio sulle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. il Tribunale si atterrà a principi, già affermati da questa Corte, secondo cui il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato di reati contro la pubblica amministrazione non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla "mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta" (Sez. 6, 28 gennaio 1997, n.285, Ortolano;
Sez. 6, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo). 14 T In altri termini, si richiede in questi casi che la validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il rischio di inquinamento probatorio o di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una "permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso" ( Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139; Sez. 1, n. 15667 del 16/01/2013, Capogrosso, Rv. 255351; Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). Ciò che deve essere evidenziato, cioè, è se BA, concretamente non in via ipotetica continui a mantenere relazioni e rapporti con soggetti - politici, funzionari amministrativi, pubblici dipendenti rimasti all'interno dell'amministrazione che - possano, direttamente o indirettamente, prestarsi in maniera funzionale a consentire la commissione di nuovi reati o di inquinamento della prova. Nei reati contro la P.A., anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. pure nel caso in cui il soggetto risulti dimesso dalla carica, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'indagato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta. (Sez. 6, n. 55113 dell'8/11/2018, Lupelli in cui in motivazione la Corte ha precisato che correttamente è stato ritenuto sussistente tale pericolo nei confronti di un imputato sospeso in via cautelare dal servizio e al quale era stato revocato l'incarico pubblico, valorizzandosi la pluralità di episodi corruttivi contestati, le modalità di commissione dei fatti e la pendenza di ulteriori procedimenti di analoga natura, indicativi della creazione di una rete di relazioni estesa a diversi settori della P.A.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale distrettuale di Catania. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Pietro Silvestri ar M v DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 IL 18 FEB 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMA Piera Esposito