Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2018, n. 7355
CASS
Sentenza 19 settembre 2018

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In tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art.309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2018, n. 7355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7355
    Data del deposito : 19 settembre 2018

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