Sentenza 8 luglio 2011
Massime • 1
Rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame, ai fini della caducazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, per mancato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, l'accertamento se gli elementi in questione siano entrati nella disponibilità del P.M. in tempo utile per la loro trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2011, n. 27677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27677 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 08/07/2011
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1141
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - N. 18739/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AS e da BU IO;
contro le ordinanze 29 novembre 2010 del Tribunale di Catania;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agrò Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito per i ricorrenti l'avvocato BONACCORSI Matteo. RITENUTO IN FATTO
1. Con le ordinanze indicate il epigrafe il Tribunale di Catania confermava la misura della custodia in carcere a carico di LI AS e di IO BU indagati di partecipazione ad associazione mafiosa.
2. Ricorrono l'LI e il BU i quali lamentano l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevando come già nella misura applicativa vi fossero errori di individuazione della posizione dei ricorrenti, specie in relazione ai tempi del commesso reato, chiamati in correità da RO LI pentito di dubbia attendibilità per essere stato autore di un tentativo di estorsione a carico degli indagati.
Si dolgono anche del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari.
3. In un secondo atto di ricorso i ricorrenti rilevano che su produzione del p.m. il Tribunale ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni di tal EN IL sentito quale testimone. Tuttavia il IL era imputato di reato connesso e quindi non poteva deporre.
In ordine poi al collaboratore LI vi sarebbe vizio di motivazione circa la sua credibilità e circa l'identificazione nei ricorrenti dei IO e AS citati nelle conversazioni intercettate. Vengono poi passate in rassegna dette intercettazioni e viene analiticamente sostenuto che in esse non ci si riferisce ai ricorrenti e che quindi non possono riscontrare le dichiarazioni dei chiamanti.
4. Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza i ricorrenti rilevano che il dichiarante RO LI in un interrogatorio reso il 5 novembre 2010 al quale il p.m. procedente aveva partecipato aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni accusatorie nei loro confronti. Conseguentemente chiedono che venga annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame e dichiarata cessata l'efficacia di quella che ha imposto la misura cautelare non essendo stato il relativo verbale trasmesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo avanzato con la memoria si prospetta in tesi come risolutivo ed assorbente ai fini della validità dell'ordinanza impugnata e della perdurante efficacia della misura coercitiva.
2. Rileva tuttavia questa Corte che l'interrogatorio reso dal LI necessita esso stesso di un'interpretazione coordinata con le precedenti dichiarazioni del medesimo, onde stabilire se effettivamente le negazioni in esso contenute escludano oggi quanto precedentemente dichiarato (costituendo così un elemento a favore dei ricorrenti) o non debbano diversamente essere intese.
3. E occorre ancora che si proceda ad un'indagine di natura processuale per controllare se il verbale di questo interrogatorio fosse entrato nella disponibilità del p.m. in tempi utili per essere trasmesso al Tribunale del riesame, ai fini dell'applicazione dell'art. 309, comma 5.
4. A tanto dovrà provvedere il giudice del rinvio, il quale, in caso di esito positivo, dovrà ritenere cessata l'efficacia dell'ordinanza 22 ottobre 2010 emessa dal GIP di Catania. Ove invece concluda che il p.m. non aveva la disponibilità di tale interrogatorio in tempi utili considererà, sempre che le nuove dichiarazioni siano da intendersi come una ritrattazione, l'incidenza di essa ritrattazione sul quadro indiziario a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011