Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 51789
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Sentenza 30 settembre 2013

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L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod.proc.pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma quinto, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; detta valenza dell'atto - ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la caducazione della misura cautelare - deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 51789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51789
    Data del deposito : 30 settembre 2013

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