Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod.proc.pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma quinto, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; detta valenza dell'atto - ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la caducazione della misura cautelare - deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 51789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51789 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1334
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 18791/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIAZZA FILIPPO N. IL 11/06/1991;
avverso l'ordinanza n. 269/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 19/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CESQUI: rigetto;
Udito il difensore Avv. Prontini.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Piazza Filippo, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, in data 19 febbraio 2013, con la quale è stato confermato il provvedimento del Gip di Caltagirone, in data 25 gennaio 2013, applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, in ordine alla imputazione provvisoria di concorso nel delitto di lesioni gravissime e pluriaggravate, realizzato il 22 giugno 2012, nei confronti di una pluralità di soggetti.
Era accaduto che, la sera del 22 giugno 2012, da una delle balconate sovrastanti l'anfiteatro della cittadina di Caltagirone, era stata gettata una sostanza liquida corrosiva sulla folla sottostante, radunata per assistere ad un concerto di musica jazz. Deduce:
1) la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 in relazione alla mancata trasmissione, al Tribunale del riesame, dell'integrale verbale dell'interrogatorio di garanzia, contenente elementi favorevoli all'indagato, quale la affermazione (che, invece, il Tribunale avrebbe travisato) di essersi trovato, la sera dei fatti, nei pressi del teatro del Tondo vecchio ove si erano verificati i fatti;
2) il vizio della motivazione.
Lamenta, in particolare, la difesa, che il giudice del riesame avrebbe del tutto trascurato il fatto che il principale accusatore degli indagati, tale DO, era stato citato nella relazione di servizio della polizia giudiziaria quale possibile corresponsabile dei fatti.
Il giudice del riesame non aveva adeguatamente valorizzato, poi, che le dichiarazioni del DO dovevano ritenersi "de relato" poiché accusavano gli indagati di fatti che quegli stessi avrebbero raccontato al DO.
Per tale ragione si era fatta una certa confusione sugli elementi di riscontro, desunti dalle dichiarazioni dello stesso DO (relativamente allo zoppicare di un coindagato e alle ferite da bruciature viste sui suoi arti) ma in realtà di scarsa valenza indiziaria e comunque privi del carattere individualizzante nei confronti dell'impugnante.
Così, doveva ritenersi priva di valenza dimostrativa la dichiarazione di BA TI mentre le affermazioni del co- indagato KN erano state giudicate, in maniera contraddittoria, in parte credibili e in parte no;
3) la insussistenza della aggravante della premeditazione e di quella dei futili motivi.
Quest'ultima, in particolare, sarebbe rimasta integrata dal movente di punire l'ex datore di lavoro di Piazza Filippo, Febbraio Giacomo, nonostante che quest'ultimo avesse più volte rimarcato di avere mantenuto un rapporto cordiale con l'indagato;
4) la insussistenza delle esigenze cautelari.
Era stata adottata la più severa delle misure senza tenere conto dello stato di incensuratezza degli indagati e della notevole distanza di tempo dai fatti;
e nonostante che, all'autore materiale del vile gesto, fosse già stato concesso il regime degli arresti domiciliari.
Mancherebbe, in particolare, la configurazione di un pericolo concreto di reiterazione di condotte analoghe, soprattutto in mancanza di elementi che consentano un giudizio prognostico negativo ancorato alla personalità dell'indagato.
Avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di una misura più adeguata, risultando del tutto assertive ed apodittiche le affermazioni sulla prevedibilità della violazione delle prescrizioni connesse a misure meno afflittive.
Era stata segnalata, inutilmente, ai giudici, la affidabilità delle condizioni familiari degli indagati che avrebbero reso efficace la misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è destituito di fondamento alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza sulla questione posta.
Si è osservato che, in tema di misure cautelari personali, per elementi favorevoli all'indagato devono intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva (Sez. 3, Sentenza n. 20692 del 22/03/2001 Cc. (dep. 22/05/2001) Rv. 219863).
E l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., al pari dell'interrogatorio dei coindagati, non è "sic et simpliciter" annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309 c.p.p., comma 5, impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente al Tribunale del riesame. Detta valenza può essere riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all'indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al Tribunale del riesame, quando si vuole sostenere che, dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio, sia derivata la caducazione della misura cautelare (N. 190 del 2000 Rv. 215421; conforme Rv. 228469).
Nel caso di specie, gli elementi che sarebbero stati sottratti alla conoscenza del Tribunale non solo risultano non evidenziati al Tribunale stesso, all'atto della proposizione del riesame o della successiva discussione, come attestato a pagina otto del provvedimento impugnato;
in più, secondo quanto rappresentato nel ricorso, essi hanno comunque a che vedere con la strategia difensiva degli indagati, non particolarmente valorizzata nel provvedimento impugnato a differenza del rilevante fatto - non contestato nel ricorso e tratto dall'interrogatorio degli indagati - che quelli avrebbero riferito agli inquirenti "di non essersi visti quella sera", nonostante la congerie di elementi indiziari dimostrativi del contrario.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L'impianto indiziante del provvedimento impugnato non è rappresentato da dichiarazioni necessariamente soggette, in ragione della posizione giuridica del loro autore, a riscontri individualizzanti.
Una simile regola di giudizio vale esclusivamente nei confronti del coindagato nello stesso reato o della persona indagata in procedimento collegato o connesso.
Diversamente, nel caso in esame, le dichiarazioni accusatorie valorizzate dal Tribunale sono quelle che provengono da un soggetto non solo ritenuto pienamente attendibile, ma anche estraneo, alla luce delle valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria, rispetto a qualunque ipotesi di compartecipazione ai fatti.
Egli, d'altro canto, ha riferito una serie di fatti assai significativi, caduti sotto la sua diretta percezione ed una serie di confidenze ricevute dagli indagati.
Le sue affermazioni, oltre a essere state qualificate attendibili dal punto di vista soggettivo e della credibilità intrinseca, sono state comunque riscontrate dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del KN che ha chiamato in causa il ricorrente e suo fratello. Il contenuto delle dichiarazioni accusatorie in questione, d'altra parte, non può essere rimesso a una nuova valutazione da parte di questo giudice della legittimità, posto che tale compito è devoluto esclusivamente alla sede del merito e, nel caso di specie, esso è stato adempiuto nel rispetto delle regole della logica e della completezza espositiva.
Si è, dunque, del tutto al di fuori dei dubbi sulla validità ed efficacia del materiale iniziante utilizzato dal Tribunale del riesame.
Il terzo motivo è inammissibile quanto alla contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, per la assoluta genericità della sua formulazione.
Con riferimento alla ulteriore aggravante dei futili motivi, deve evidenziarsi come il ricorrente investa questa Corte con considerazioni di puro fatto che sono del tutto diverse dagli motivi deducibili a sostegno del ricorso per cassazione e ricavabili esclusivamente dal paradigma dell'art. 606 c.p.p.. Infine è da rigettare anche l'ultimo motivo di ricorso. La sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità del ricorso alla più gravosa delle misure coercitive ha formato oggetto di una motivazione completa, che pertanto si sottrae all'ulteriore sindacato di questa Corte.
In particolare, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la motivazione esibita dal Tribunale il quale ha delineato negativamente la personalità del medesimo, valorizzando l'intensità del dolo, il movente, le modalità di esecuzione del delitto,la totale assenza di resipiscenza, ravvedimento e rivisitazione critica dell'accaduto. Non trova pertanto fondamento l'obiezione contenuta nel ricorso, secondo cui l'adeguatezza della misura e la prognosi di recidiva avrebbero dovuto essere valutate formulando un giudizio non solo sulla gravità del fatto ma anche sulla personalità di chi lo commesso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2013