Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 287
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Sentenza 29 gennaio 1999

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In tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma quinto e decimo, cod. proc. pen. spetta solo al giudice di merito; di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 287
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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