Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma quinto e decimo, cod. proc. pen. spetta solo al giudice di merito; di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Frangini Bruno Presidente del 29.01.1999
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " Mariano Battisti " est. N. 287
3. " RI NI " REGISTRO GENERALE
4. " MI EN " N. 45538/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IG ND avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna del 23 ottobre 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mariano Battisti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 ottobre 1998, rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del g.i.p. presso lo stesso tribunale che, con provvedimento del 2 ottobre 1998, aveva applicato la misura della custodia cautelare nei confronti di ND IG e di EN FI, arrestati nella flagranza di importazione in Italia dal Perù di 350 grammi di cocaina. Lo stupefacente era stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza, in servizio di dogana presso l'Aereoporto Marconi di Bologna, nella disponibilità della FI che l'aveva occultato nel suo beaty-case e che aveva dichiarato - e lo avrebbe ribadito al g.i.p. - che la cocaina era stata acquistata dal IG, il quale gliela aveva affidata dicendole che, essendo incensurata - egli aveva precedenti per violazione della legge sugli stupefacenti - non avrebbe corso alcun pericolo nel caso di fermo.
2 - Il tribunale, nel rigettare la richiesta, rilevava che le dichiarazioni della FI, "se apparivano anche come un tentativo della ragazza di sottrarsi alle sue responsabilità - e, perciò, non potevano essere accolte integralmente -, tuttavia concorrevano, con gli altri elementi di indagine, a dimostrare il coinvolgimento del IG nell'importazione dello stupefacente trovato nella disponibilità della FI".
I due, FI e IG, avevano organizzato insieme il viaggio in luoghi dove era facile acquistare stupefacente;
erano abituali consumatori di droghe di varia natura e tra di loro v'era una relazione affettiva, tutte circostanze che facevano ragionevolmente pensare all'esistenza di un accordo per procacciarsi all'estero sostanze illecite.
I 350 grammi di cocaina, inoltre, erano certamente destinati allo spaccio, dovendo il IG, in grave di dipendenza dagli stupefacenti, procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente di cui faceva normalmente uso ed essendo risultato che l'indagato non faceva uso di cocaina.
Sussisteva, poi, il concreto pericolo, date le modalità del fatto e la personalità dell'indagato, pregiudicato per violazione della legge sugli stupefacenti, che il IG potesse commettere delitti della stessa specie ove lasciato libero e non v'era alcun dubbio che l'unica misura in concreto idonea fosse la custodia cautelare.
3 - Il difensore propone ricorso per cassazione e, con quattro motivi, denuncia:
I - "violazione dell'articolo 273 c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice e manifesta illogicità della motivazione della sentenza": non è stata provata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo affermato lo stesso tribunale che le parole della FI erano prive di credibilità intrinseca ed essendo mancati del tutto i riscontri;
II - "erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 75 D.P.R. 309/1990"; non è stato provato che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, essendo, tra l'altro, noto che la cocaina può essere assunta in quantitativi fino a 6-10 grammi giornalieri ed essendo la FI gravemente intossicata e il IG certamente assuefatto all'uso di droghe;
III - "violazione dell'articolo 309, commi 5 e 10, c.p.p. con riferimento alla sottoposizione a narcotest dei 350 grammi di pretesa cocaina, senza che del predetto accertamento vi sia la benché minima traccia agli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente";
la mancata trasmissione del narcotest ha come conseguenza la perdita di efficacia della misura;
I V - "erronea applicazione dell'articolo 275, comma 3, c.p.p. in relazione agli articoli 274, lettera c), e 284 c.p.p. e manifesta del provvedimento impugnato"; il tribunale afferma, illogicamente, che per il tossicodipendente unica misura adeguata è la custodia cautelare in carcere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
2 - Il tribunale, nel definire le dichiarazioni della FI "prive di credibilità intrinseca", chiarito che questa assenza di credibilità riguardava le dichiarazioni dell'indagata che avevano descritto il ruolo avuto da lei e dal IG nella vicenda e non le dichiarazioni sul concorso del IG.
Il tribunale, cioè, ha ritenuto intrinsecamente attendibile la chiamata in correità, dicendo semplicemente che la FI, credibile sulla chiamata, non lo era stata sui ruoli dei protagonisti della importazione, avendo tentato di far apparire il IG come unico attore dell'acquisto dello stupefacente e della iniziativa della importazione.
Nè può eccepirsi per ritenere intrinsecamente attendibile una chiamata in correità, è necessario che le dichiarazioni, contenenti la chiamata, siano tutte attendibili.
La attendibilità, infatti, può senz'altro coesistere con la inattendibilità allorché le dichiarazioni rilasciate non riguardino, tutte, lo stesso oggetto, ma siano relative a più oggetti, a più argomenti, rispetto ai quali è senz'altro possibile che il dichiarante dica il vero su alcuni e il non vero su altri. b - Il tribunale, del resto, ha ben chiarito perché la chiamata poteva essere ritenuta attendibile sottolineando sia che la FI aveva detto sempre le stesse cose, sia, soprattutto, che v'era tutta una serie di circostanze che, sul piano logico, avvaloravano la chiamata assumendo, rispetto ad essa, la natura di veri e propri riscontri.
I due, FI e IG, nonostante non fossero più fidanzati, erano ancora legati da una relazione affettiva;
erano entrambi abituali consumatori di droga, consumo che, come si legge nel ricorso - nel quale sono riportate anche le dichiarazioni del IG che ne ha descritto, appunto, le modalità - i due avevano fatto insieme prima di partire inalando eroina, consumo che, sempre secondo il IG, i due avevano ripetuta, sempre insieme, anche in Perù e non a caso - ha precisato il tribunale - la FI e il IG avevano scelta come destinazione del loro viaggio paesi in cui era facile procacciarsi lo stupefacente, paesi dai quali stavano tornando in patria insieme.
I giudici di merito a ragione hanno posto in evidenza che questo contesto - la completa comunanza di vita in quel momento, la comunanza di esperienze e di esigenze - era tale da far ritenere del tutto logicamente probabile che il IG avesse concorso con la FI nell'acquisto pur di quel quantitativo di cocaina, del quale - ha aggiunto il tribunale - l'indagato poteva avere, bisogno per venderlo e procacciarsi, così, il denaro necessario per l'acquisto di eroina, essendo "attualmente privo di fonti di reddito". Quel contesto, in altri termini, avallava la chiamata nel senso che quest'ultima risultava confermata da riscontri esterni la cui valenza logica era, è, di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dal IG, il quale, peraltro, come risulta e dalla ordinanza e dal ricorso, si è limitato a negare il concorso e ad attribuire alla FI la esclusiva responsabilità di quella importazione senza minimamente contestare il contesto descritto dal tribunale.
2 - Il secondo motivo è infondato.
a - È vero che la detenzione di un significativo quantitativo di stupefacente non esclude la destinazione all'uso esclusivamente personale.
Ma, il tribunale ha spiegato, e ineccepibilmente sul piano logico - giuridico, perché dovesse ritenersi che la cocaina fosse destinata, almeno per quel che concerneva il IG, allo spaccio e lo ha spiegato facendo presente sia che l'indagato aveva bisogno di denaro per procurarsi l'eroina di cui faceva abbondantemente consumo, sia che "dai certificati medici risultava che IG non faceva uso di cocaina", circostanza, questa, non smentita nel ricorso.
3 - Il terzo motivo è infondato.
A - Come ricorda lo stesso ricorrente, il tribunale, nella prima pagina dell'ordinanza, ha parlato espressamente di narcotest e non ne ha parlato "de relato", perché ne avessero parlato altri, ma in termini perentori come di qualcosa che aveva contestato e visto:
"Tutte le sostanze - così il tribunale - venivano sequestrate e sottoposte a narcotest che dava esito positivo".
Il tribunale, in quel momento, stava ripercorrendo il fatto sulla base degli atti e - appare di tutta evidenza - è sulla base di quegli atti che ha affermato che le sostanze, dopo essere state sequestrate, erano state sottoposte a Narcotest con esito positivo. Deve dirsi allora, che, se questo è il significato dell'affermazione del tribunale, se il tribunale ha voluto affermare di avere preso atto che il narcotest aveva dato esito positivo, quel narcotest doveva essere agli atti o doveva essercene una trascrizione o un riferimento attendibili.
b - Del resto, deve ammettersi che il tribunale e l'indagato, ove si rendano conto - e non possono non rendersene subito conto - che non sono stati trasmessi, come esige l'articolo 309, comma 5, gli atti, tutti gli atti "presentati a norma dell'articolo 291; ove si rendano conto che non sono stati trasmessi tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta, come si esprime l'articolo 291 c.p.p., debbono prenderne atto anche al fine di dichiarare e di far dichiarare la perdita di efficacia della misura, declaratoria che può essere de plano ove la mancanza dell'atto sia evidentissima o può essere preceduta da contraddittorio, allorché si discuta, ad esempio, se un elemento o un atto non trasmesso possa essere desunto aliunde, o, meglio, allorché si discuta se al contenuto di un atto - e, quindi, ad un elemento - possa pervenirsi ex alia via e si ritenga che quell'atto o elemento non sia in alcun modo surrogabile. Si vuol dire che, dovendo il tribunale del riesame soffermarsi ad accertare se sussistono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari ritenuti dal g.i.p. in accoglimento della richiesta del p.m., il primo accertamento che il tribunale e l'indagato debbono compiere è quello relativo alla completezza dei dati, degli atti, degli elementi sui quali si è fondata la richiesta di applicazione della misura.
E ove un atto, un elemento - come il narcotest - sia di particolare rilevanza non v'è alcun dubbio che sia il tribunale, sia l'indagato ne debbano pretendere la presenza facendone rilevare - e facendolo rilevare ai fini della declaratoria di inefficacia - immediatamente la mancanza se non ne accertino, appunto, la presenza. Ebbene, di tutto questo logico, immancabile, iter, agli atti non v'è alcuna traccia - in particolare non ve n'è, nel modo più assoluto, nella ordinanza - traccia che certamente vi sarebbe stata se l'indagato - e la difesa dello stesso - avesse constatato che quell'elemento o atto non c'era e se lo avesse eccepito al tribunale pretendendone la constatazione con le previste conseguenze processuali.
Certo, la corte di cassazione, ove venga dedotta la non completa trasmissione degli atti, degli elementi, può procedere senz'altro alla declaratoria di inefficacia della misura.
Ma, in tanto può procedervi in quanto le risulti che la mancanza di quell'atto, di quell'elemento, - oggettivamente rilevante ai fini dell'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari - sia stato oggetto di contraddittorio;
in quanto le risulti che quella mancanza sia stata fatta valere, con esito non favorevole, dinanzi al giudice di merito, al quale e solo al quale spetta il necessario, ineludibile accertamento sulla completa trasmissione degli atti e ciò non solo e non tanto perché si tratta di accertare un fatto, quanto perché quell'accertamento - al quale ha altrettanto innegabile interesse l'indagato - è pregiudiziale al riesame, non potendo essere riesaminati, per saggiarne la rilevanza ai fini della misura, atti che non possono esserlo perché non trasmessi.
La corte di cassazione, preso atto del contraddittorio sul punto e preso, altresì, atto delle ragioni addotte dal provvedimento in esito a quel contraddittorio, procederà secondo i suoi normali parametri e con gli sbocchi processuali - annullamento con o senza rinvio - previsti dal codice di rito.
Tutto ciò non è davvero in contrasto con il principio che le ss.uu. hanno affermato con la sentenza del 15 gennaio 1999, Caridi, pronunziata nelle more del deposito di questo provvedimento, principio secondo il quale l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 309, comma 5, c.p.p., in riferimento al successivo comma 10, con la conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione.
Invero, mentre il controllo sul rispetto del termine per la trasmissione degli atti o per la decisione sulla richiesta di riesame è controllo su dati oggettivi, su dati che non si prestano ad alcuna discrezionalità, il controllo completa trasmissione degli atti è controllo che implica, invece, un giudizio, un accertamento, sulla completezza degli elementi su cui la richiesta si fonda, come dice il già ricordato articolo 291 c.p.p., e, quindi, un giudizio e sugli elementi sui quali la richiesta si era basata e sulla completezza nella trasmissione di quegli elementi, giudizio o, se si vuole, accertamento che è proprio del giudice di merito, il quale potrebbe anche ritenere, motivando le proprie conclusioni, che il contenuto dell'atto o dell'elemento eventualmente non trasmesso è desumibile da altro atto o da altro elemento senza alcuna incidenza negativa sui diritti della difesa dell'indagato.
4 - Il quarto motivo è infondato.
Il tribunale ha ampiamente e correttamente motivato sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura mettendo in risalto e la gravità del fatto e la personalità dell'imputato "già pregiudicato per violazione della legge sugli stupefacenti e tossicodipendente in grave stato di dipendenza da varie droghe" con la necessità di rifornirsi di stupefacente e, quindi, di procacciarsi il denaro, cedendo stupefacente, per acquistarne.
La gravità del fatto e la personalità dell'imputato erano incompatibili - ha aggiunto il tribunale - con gli arresti domiciliari, perché questi rendono, oggettivamente, meno difficilmente accessibile il mercato degli stupefacenti. Il tribunale, a ben vedere, ha motivato ispirandosi, anche senza citarla, alla giurisprudenza riportata nel ricorso, quella giurisprudenza che vuole che "l'inadeguatezza degli arresti domiciliari può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo - e il tribunale ha posto in rilievo il grave stato di tossicodipendenza come condizione di questo perseguimento di quei fini ad ogni costo - in violazione della cautela impostagli.
5 - Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 1999