Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice della cautela, per affermare la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa in riferimento a reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'imputato o indagato, deve dare adeguata motivazione, ove quest'ultimo abbia successivamente dimesso la carica pubblica, in ordine all'irrilevanza della circostanza in rapporto alla di lui concreta posizione soggettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2009, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2202
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDEBO Giorgio - Consigliere - N. 36218/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AR N. IL 21/06/1956;
2) DE TO ENZO N. IL 05/07/1969;
avverso l'ordinanza n. 5704/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 31/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentito per i ricorrenti l'avv. Sgambato Claudio, in sostituzione dell'avv. Stellato Giuseppe, il quale dichiara che gli indagati sono attualmente agli arresti domiciliari fuori dalla Regione Campania e chiede l'annullamento senza rinvio, con scarcerazione dei ricorrenti. FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di DO RI avverso l'ordinanza in data 18-6-2009, con la quale il GIP del Tribunale di S.Maria C.V. ha disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti dei predetti indagati con altra meno afflittiva. Il DO e il DE TO, mediante il comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.. Deducono, in particolare, che, in riferimento alla persistenza del pericolo di reiterazione, la motivazione resa è meramente apparente e del tutto svincolata dal contesto di riferimento delle condotte. Rilevano che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i due indagati rispondono di reati propri, la cui commissione è strettamente connessa alle cariche dagli stessi precedentemente ricoperte ed ormai dismesse, non avendo i predetti partecipato alle nuove elezioni amministrative, vinte dalla compagine contrapposta a quella alla quale essi facevano capo. Sostengono che la motivazione è errata anche nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il periodo di detenzione trascorso, ed è del tutto carente riguardo all'adeguatezza e proporzionalità della misura in atto. DIRITTO
Le censure mosse dai ricorrenti in ordine alla ritenuta persistenza di esigenze connesse al pericolo di reiterazione sono fondate. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, pur avendo dato atto che il DO e il DE TO hanno dismesso le rispettive cariche di Sindaco e di Assessore all'Urbanistica del Comune di Pietravairano, avvalendosi delle quali, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano commesso i reati loro ascritti, ha ritenuto tale circostanza irrilevante, osservando che i due indagati "di certo hanno conservato i pregressi rapporti sia con la struttura amministrativa sia con la nuova minoranza sia con i nuovi eletti, considerati il radicamento del sistema di potere instaurato, che non può ritenersi eliminato dal procedimento in corso, e la trasversalità delle azioni perpetrate e delle formazioni politiche in loco".
Una simile affermazione, peraltro, non è stata accompagnata dal riferimento a circostanze di fatto specifiche e concrete, idonee ad avallare l'ipotesi che gli odierni ricorrenti, pur essendo rimasti esclusi dalle ultime competizioni elettorale, vinte dalla compagine contrapposta a quella alla quale gli stessi facevano capo, abbiano mantenuto rapporti con la nuova amministrazione, tali da rendere ragionevole la prognosi formulata circa la permanenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Orbene, è vero che, in linea di principio, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è impedito dalla circostanza che costui abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, nell'esercizio dei quali egli, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, aveva realizzato la condotta in addebito, e ciò perché il referente normativo è attestato sulla probabile commissione di reati della stessa specie, vale a dire di reati che offendono lo stesso bene giuridico, e non già solo della fattispecie per la quale si procede;
ma la validità di tale principio deve comunque essere rapportata al caso concreto, nel senso che, pur in presenza dell'intervenuta cessazione dall'ufficio pubblico, nell'esercizio del quale l'illecito era stato commesso, il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella in incolpazione deve comunque essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente, che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso.
Nel caso in esame, non avendo il giudice dell'appello spiegato attraverso quali meccanismi i due indagati, che non ricoprono più cariche pubbliche, potrebbero continuare a commettere analoghe condotte criminose, la motivazione resa sul punto risulta meramente apparente, essendo fondata su mere petizioni di principio, inidonee a dar conto dell'effettiva sussistenza di un concreto pericolo di recidivanza.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché, all'esito di un più approfondito esame della tematica in discussione, vengano rimosse le evidenziate lacune motivazionali.
Le ulteriori questioni prospettate nel ricorso restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010