Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2017, n. 38832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38832 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
8832-17 sentenza N. 1329 R. Gen. N. 21164/2017 C.C. del 20/07/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI LL Presidente ADRIANO IASILLO GEPPINO RAGO Relatore EN TUTINELLI GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA EN, nato il [...], contro l'ordinanza del 21/02/2017 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Angelo AS e Nicola Maria Giuseppe D'Agostino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AS NZ posto agli arresti domiciliari perché indagato per i reati di cui agli artt. 336/1 cod. pen. e 7 L. 203/1991, 323/1-2 cod. pen., 629/2 e 7 L. 203/1991 ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe deducendo:
1.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 125/3 COD. PROC. PEN. per avere il Tribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine all'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TA BR che, pur risultando indagato per i medesimi fatti, nell'ambito del presente procedimento penale n. 1409/2016 rgnr della Procura di Catanzaro, era stato sentito come semplice persona informata dei fatti senza essere assistito dal difensore;
1.2. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 273 COD. PROC. PEN. E 336 COD. PEN.: in relazione al suddetto reato [capo sub p) dell'imputazione provvisoria], il difensore sostiene che il tribunale avrebbe omesso di motivare sugli elementi prospettati dalla difesa (i rapporti di amicizia e di assidua frequentazione tra AS, TA ed OL;
la genesi dell'incontro del 16/05/2014 presso il vivaio Santacroce;
le modalità dell'incontro; i risultati elettorali;
l'insussistenza dell'art. 7 L. 203/1991) limitandosi a respingerli ed a recepire acriticamente la motivazione del giudice delle indagini preliminari, adducendo, quindi, una motivazione priva di riscontri ed apodittica, travisando anche il compendio indiziario, ed omettendo di valutare il messaggio del 02/05/2014 e la conversazione telefonica del 19/05/2014; 1.3. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 273 COD. PROC. PEN. E 629 COD. PEN.: in relazione al suddetto reato [capo sub s) dell'imputazione provvisoria], il difensore osserva che il tribunale avrebbe travisato la prova avendo erroneamente ritenuto che il ricorrente avrebbe indotto il TA a procedere all'assunzione di AS ER e ZI AM. In realtà, la suddetta assunzione, non era stata disposta dal TA ma dalla DA "AB TI" e, comunque non era configurabile il reato di estorsione «per la mancanza di un benché minimo atto patrimoniale dispositivo derivante da una, peraltro inesistente, "accelerazione", accompagnata, dalla mancata indicazione di un benché minimo danno economico subito dalla persona offesa». Il Tribunale, poi, aveva omesso di motivare in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e non aveva considerato che lo AS ER era stato assunto sin dal 10/04/2013, sicchè l'estorsione (che sarebbe stata consumata il 11/06/2013) non poteva essere ritenuta sussistente;
1.4. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 273 COD. PROC. PEN. E 323 COD. PEN.: ad avviso della difesa anche per il capo sub r) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare gli elementi prospettati dalla difesa a sostegno dell'insussistenza del suddetto reato (carenza dell'elemento psicologico);
1.5. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione avendo il tribunale escluso la suddetta aggravante in relazione al capo sub r) ma avendola ritenuta sussistente per il capo sub s);
1.6. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 274 COD. PROC. PEN. per non avere il Tribunale indicato le specifiche modalità e circostanze di fatto dalle quali desumere "il concreto ed attuale pericolo" che lo AS commetta delitti della stessa specie per cui si procede», tanto più che: il AL, in quanto detenuto, era stato sospeso dalla carica di Consigliere regionale;
il TA era rientrato nella ASP di Vibo Valentia;
il ricorrente non si era più impegnato in altre elezioni amministrative e/o politiche. Con memoria depositata il 04/07/2017, la difesa ha ulteriormente illustrato i suddetti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 125/3 COD. PROC. PEN. La censura è infondata. In punto di fatto, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (pag. 2 del ricorso), la posizione del TA, pur indagato nell'ambito dello stesso odierno procedimento, fu archiviata con provvedimento del giudice delle indagini preliminari in data 16/06/2016. Le dichiarazioni che, ad avviso del ricorrente, sarebbero inutilizzabili, sono quelle rese dal TA in data 12/07/2016 e 05/10/2016 e cioè successive all'archiviazione. Quindi, si rende applicabile la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione»: SSUU 12067/2010 riv 246376; Cass. 4123/2015 Rv. 262367. Il ricorrente, però, obietta che il TA, nonostante la suddetta archiviazione, risultava «indagato di fatto perché sottoposto ad attività intercettiva sia in periodo antecedente che successivo alla data di convocazione a s.i.t. [...] tali da dover comportare una sua iscrizione nel registro generale delle notizie di reato [....] in atti si ravvisano numerosi elementi di connessione e collegamenti probatori tra i procedimenti». In punto di diritto, va ribadito il principio secondo il quale «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità»: SSUU 15208/2010 Rv. 246584; Cass. 51840/2013 Rv. 258069; Cass. 8402/2016 Rv. 267729; Cass. 20098/2016 Rv. 267129; Cass. 31904/2016. Nel caso di specie, la censura è, però, del tutto generica essendosi il ricorrente limitato a sostenere che «in atti si ravvisano numerosi elementi di 3 connessione e collegamenti probatori tra i procedimenti», senza però fornire alcuna concreta prova della suddetta affermazione.
2. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 273 COD. PROC. PEN. E 336 COD. PEN. Il fatto di cui al capo sub p) dell'incolpazione, risulta così ricostruito dal Tribunale nell'ordinanza impugnata (pag. 3): «la fattispecie delittuosa viene dichiaratamente ricondotta alla procedura relativa alla individuazione, nell'ambito della struttura amministrava regionale, dell'ente a cui affidare la gestione del Fondo Credito Sociale, in un primo tempo individuata nella DA NC (nota n. 4323 in data 11 aprile 2014 del Dipartimento n. 10 della IO AB (a firma TA e OM) e successivamente, in modo definitivo, alla DA AB TI (nota prot. n. 10380 del 28 agosto 2014 del Dipartimento n. 10, a firma RT NZ). La condotta ascritta a AS NZ si colloca in epoca immediatamente successiva alla (prima) deliberazione di affidamento della gestione del Fondo Credito Sociale a NC, allorché ebbe ad attivarsi per predisporre un incontro tra il Direttore Generale TA e l'Assessore al lavoro AL NO presso il vivaio Santacroce nel comune di Pizzo. L'incontro, che ha registrato la presenza anche di AS NZ, ha determinato la immediata sostituzione di OM IM con RT NZ a responsabile amministrativo della gestione del Fondo Credito Sociale (la individuazione della DA AB TI quale ente per l'affidamento del Fondo Credito Sociale interviene quando RT NZ aveva assunto, in sostituzione di TA, la funzione di Direttore Generale reggente del Dipartimento). Le risultanze tecniche dell'attività intercettiva evidenziano che l'incontro sia stato organizzato (unitamente a FE RA) dallo AS NZ, riscontrandosi in tale direzione numerose conversazioni telefoniche tra questi e OL LA e lo stesso TA BR, pur senza mai nominare il soggetto (AL NO) per conto del quale lo AS agiva e si rapportava con il TA [....] ebbene concluso l'incontro (ore 11.07), TA, salito sulla vettura nella quale prendevano posto anche AS NZ e FE RA, effettuata una telefonata alla sua collaboratrice ON LU con la quale dispose la sostituzione di OM IM con RT NZ quale responsabile della gestione Fondo Credito Sociale [....]». Il tribunale, poi, a pag. 7 ss dell'ordinanza impugnata, spiega, alla stregua di precisi ed inequivoci dati fattuali (intercettazioni) il motivo per cui il TA fu costretto dal AL a sostituire il OM con il RT, perché ritenuto privo di remore nell'esaudire i desiderata del AL» interessato «ad asservire il Fondo Credito Sociale al conseguimento di propri interessi di natura elettorale». Il ruolo dello AS è così delineato dal Tribunale (pag. 9): «Nella attuazione di tale proposito criminoso, la presenza di AS NZ si rivelerà 4 di decisiva rilevanza, non solo con l'organizzazione dell'incontro al vivaio, ma soprattutto con la sua costante presenza al colloquio, che sicuramente ha fatto pesare la "bilancia" nella direzione dell'assessore AL, facendo valere la sua vicinanza alla consorteria NC per vincere le resistenze del TA nel mantenimento della responsabilità dirigenziale del Fondo Credito Sociale in capo a OM IM;
d'altra parte, la stessa telefonata effettuata, presente lo AS, alla collaboratrice non appena terminato il colloquio presso il vivaio, si rivela ulteriore elemento significativo della piena sudditanza del TA nei riguardi dello AS, che voleva avere la certezza che la pretesa del AL avesse effettiva e immediata attuazione. Nei termini esposti, viene a essere integrato il delitto di minaccia a pubblico ufficiale per costringere TA a compiere un atto contrario al proprio ufficio, quale quello di sostituzione, che altrimenti non avrebbe fatto, a responsabile della gestione Fondo Credito Sociale di OM con RT, sostituzione che, sebbene voluta e richiesta da AL NO, è stato possibile effettuare per la presenza degli altri soggetti presenti, e in particolare dello AS che il TA già conosceva come legato alla consorteria mafiosa dei NC e, quindi, come soggetto in grado di ingenerare una diffusa intimidazione a cui TA non ha saputo resistere». A fronte di tale univoco compendio indiziario, la tesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente è la seguente: il TA decise autonomamente la sostituzione del OM con il RT, tant'è che l'incontro con il AL nel vivaio era stato richiesto dal TA per un proprio interesse. Tale tesi alternativa sarebbe desumibile (pag. 5 ricorso): 1) dai rapporti di amicizia e di assidua frequentazione tra AS, TA ed OL;
2) dalla genesi dell'incontro del 16/05/2014 presso il vivaio Santacroce;
3) dalle modalità dell'incontro; 4) dalle determinazioni del TA successive all'incontro; 5) dai risultati elettorali. Sul punto deve replicarsi nei seguenti termini: la tesi accusatoria fatta propria dal tribunale è del tutto coerente con il compendio indiziario puntualmente evidenziato nell'ordinanza impugnata, tant'è che la stessa difesa non ha potuto o saputo indicare alcun vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., limitandosi a prospettare una mera tesi alternativa fondata su elementi che, però, appaiono del tutto neutri (come ad es. il rinvio dell'appuntamento; la pretesa amicizia;
la conversazione telefonica del 19/05/2014 che il TA ebbe con il Presidente della IO AB dell'epoca), o smentiti dal Tribunale (fu AS a sollecitare l'incontro chiarificatore che avrebbe avuto luogo il venerdì successivo nel pomeriggio»: pag. 4 ordinanza impugnata) e comunque non tali da "neutralizzare" la valenza accusatoria degli indizi a carico del ricorrente (si legga il contenuto delle intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata, che evidenziano, in modo 5 plastico, senza alcuna possibilità di diverse interpretazioni, le fortissime pressioni che il TA ricevette per costringerlo a sostituire il OM che era inviso al AL).
3. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 273 COD. PROC. PEN. E 323-629 COD. PEN.
3.1. Le censure di cui ai §§ 1.3.-1.4. della presente parte narrativa, vanno trattate congiuntamente in quanto il fatto da cui sono originate le imputazioni provvisorie, è unico, posto che, «la contestazione riguarda la vicenda relativa all'assunzione presso la DA AB TI di ZI AM (contratti in data 1 ottobre 2013 e 28 marzo 2014) e AS ER NT (contratti in data 31 dicernbre 2013 e 25 marzo 2014), il primo nell'ambito del progetto "attività di supporto al Dipartimento n. 10 settore politiche sociali nell'attività di trasferimento delle funzioni delegate in materia sociale ai comuni (legge regionale n. 23/2003)", e il secondo nell'ambito del progetto "verifica degli standard strutturali e normativi delle strutture socio-assistenziali nella IO AB"» pag. 10 ordinanza impugnata. Più esattamente, il reato di cui all'art. 323 cod. pen. è contestato allo AS perché, nella sua qualità di istigatore e mediatore, aveva concorso con ER AL (Presidente della DA AB TI), AL NO (Assessore al Lavoro della IO AB), OL LA (quale istigatore e mediatore), AS ER e ZI AM (quali beneficiari), a fare inserire questi ultimi nella graduatoria finalizzata alla loro successiva assunzione presso la DA AB TI (cfr pag. 10 e, soprattutto, 11 dell'ordinanza impugnata). Il reato di cui all'art. 629 cod. pen. è contestato, invece, allo AS, in concorso con OL LA, per avere costretto TA BR Direttore - generale del Dipartimento n. 10 della IO AB ad accelerare le - procedure per la stipula dei contratti di ZI AM e AS ER. Il compendio indiziario si fonda su molteplici conversazioni, intercettate o captate, significative della intensa e continua attività di pressione di AS NZ e OL LA al fine di indurre TA BR a procedere all'assunzione di ZI AM come pure di AS IO NT», intercettazioni riportate integralmente dal tribunale a pag. 11 ss dell'ordinanza impugnata. I due reati, quindi, si pongono, cronologicamente, in una sorta di progressione criminosa in cui l'abuso d'ufficio precede il delitto di estorsione. Preliminarmente, vanno chiariti i rapporti fra i due reati, in quanto, stando alla formulazione letterale dei capi di imputazione provvisoria, l'uno parrebbe 6 escludere l'altro (e viceversa) come peraltro, era stato dedotto davanti al Tribunale con la memoria difensiva (pag. 20). Orbene, il Tribunale, fattosi carico della censura, ha escluso che l'inserimento nella graduatoria comportasse l'automatica assunzione nell'ambito della DA dello AS ER e dello ZI, in quanto «alla stipulazione del contratto si è pervenuti solamente in conseguenza delle insistenze di AS NZ ed OL LA nei confronti di TA BR e di questi nei confronti di ER AL [....]»: la suddetta affermazione è effettuata dal tribunale sulla base di precisi dati di natura fattuale e logica che, in quanto congruamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità (pag. 17 ss dell'ordinanza impugnata). Precisata, quindi, la suddetta cadenza cronologica (prima l'inserimento nella graduatoria, poi "il pressing" estorsivo nei confronti del TA) e la diversità dei fatti addebitati allo AS sebbene in stretto rapporto - -non resta che passare all'esame delle varie censure.
3.2. La difesa, in ordine al delitto di cui all'art. 323 cod. pen. ha dedotto: a) la carenza dell'elemento psicologico (pag. 6 ss memoria); b) l'omessa motivazione sulle censure difensive (pag. 7 memoria difensiva). Le suddette censure nei termini in cui sono state dedotte sono generiche. - Quanto alla pretesa carenza dell'elemento psicologico, va osservato che il dolo, essendo un elemento interno all'agente, può essere dedotto solo dalla direzione della condotta tenuta in concreto. Di conseguenza, pacifica essendo la condotta descritta nel provvisorio capo d'imputazione, allo stato, deve ritenersi sussistente anche l'elemento psicologico, proprio perché l'indiscriminata assunzione di personale presso la DA, senza che ce ne fosse alcun bisogno e a soli fini clientelari (procurare voti all'assessore AL), indica la precisa volontà di chi, «intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale». Quanto, infine, alla pretesa omessa motivazione, la censura deve ritenersi generica perché il ricorrente non spiega per quali ragioni la motivazione addotta dal Tribunale dovrebbe rimanere travolta dagli argomenti difensivi ai quali il tribunale non avrebbe dato risposta.
3.3. La difesa, in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. ha dedotto il vizio di travisamento della prova sotto i seguenti profili: a) le assunzioni, non erano state disposte dal TA ma dal legale rappresentante della DA "AB TI", ER;
7 b) AS ER era stato assunto sin dal 10/04/2013, sicchè l'estorsione (che sarebbe stata consumata il 11/06/2013) non poteva essere ritenuta sussistente essendo successiva alla data di assunzione;
c) non era chiaro sulla base di quali elementi il tribunale avesse affermato che il contenuto delle conversazioni era minaccioso e che tale minaccia era stata avvertita dal TA, al quale, peraltro, sul punto, alcuna domanda era stata posta dagli inquirenti (pag. 8 memoria). Infine, sotto il profilo strettamente giuridico, la difesa ha rilevato che, comunque, non era configurabile il reato di estorsione «per la mancanza di un benché minimo atto patrimoniale dispositivo derivante da una, peraltro inesistente, "accelerazione", accompagnata, dalla mancata indicazione di un benché minimo danno economico subito dalla persona offesa». Tutte le suddette censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate. Ad A: si tratta di una deduzione di poco momento che si fonda su un dato meramente formale che, però, è superato dalla realtà oggettiva dei fatti, così come evidenziato dal Tribunale sulla base delle inequivoche intercettazioni in atti. Poco importa, infatti, se ad assumere formalmente lo AS e lo ZI era stato il legale rappresentante della DA "AB etica", quando, agli atti, vi è la prova che il TA al quale, non a caso, il ricorrente si era rivolto: - cfr intercettazioni riportate a pag. 11 ss dell'ordinanza aveva la possibilità di influenzare ed imporsi sul ER che «presta adesione alla richiesta proveniente dal TA, confidando, verosimilmente, nell'appoggio di tipo elettorale che avrebbe potuto ricevere da AL NO, in uno scambio di favori» (pag. 16 ordinanza impugnata). Ad B: la suddetta censura è smentita da quanto si legge a pag. 10 dell'ordinanza impugnata in cui il Tribunale scrive che i contratti dello ZI risalgono al 01/10/2013 e 28/03/2014, mentre quelli dello AS ER al 31/12/2013 e 25/03/2014 e cioè tutti successivi alla data di estorsione indicata dalla stesso ricorrente nel 11/06/2013 (pag. 10 ricorso). Ad C: la censura è del tutto generica. Infatti, l'affermazione del tribunale ampiamente argomentata sulla base delle intercettazioni (da pag. 11 a pag. 16) - nella sua interezza, è del seguente testuale tenore: «il contenuto delle conversazioni intercorse tra OL LA, AS NZ e TA BR si pongono come integranti una vera e propria minaccia, come tale percepita dal TA, allorchè i suoi interlocutori (OL con colloqui diretti e come portavoce dei messaggi dello AS, quest'ultimo attraverso l'invio di un messaggio telefonico) hanno fatto esplicito, diretto nonché ripetuto riferimento alla famiglia di appartenenza dello ZI per vincere la resistenza dello stesso TA riguardo alla pretesa assunzione» (pag. 18). 8 Di poco momento, infine, è anche la censura di natura giuridica: il danno patrimoniale non è quello subito dal TA (in quanto persona fisica) ma dalla DA "AB TI" (rectius: IO AB, come risulta contestato nel capo d'imputazione sub r) che si trovò in carico e, quindi, a dover pagare, due persone la cui «assunzione non trova fondamento in effettive esigenze>> (pag. 17 ordinanza).
4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991 La suddetta aggravante è stata contestata sia per il reato sub P (art. 336 cod. pen.) che per il reato sub S (art. 629 cod. pen.). La difesa del ricorrente, in ordine al reato ex art. 336 cod. pen. ha dedotto l'omessa motivazione da parte del tribunale nonostante un preciso motivo di censura in cui si era sostenuto che il TA aveva autonomamente preso la decisione di sostituire il OM con il RT e comunque aveva escluso di essersi sentito condizionato dalla AS (pag. 9 ricorso). Quanto al reato ex art. 629 cod. pen., la difesa, invece, si è limitata ad evidenziare una pretesa contraddittorietà nella decisione del tribunale che, pur avendola esclusa per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., l'aveva ritenuta sussistente per il reato di estorsione pur essendo la vicenda processuale unica (pag. 12 ricorso). Entrambe le censure, nei termini in cui sono state dedotte, sono infondate. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'art. 7 legge cit. (sotto il profilo del metodo mafioso e non dell'agevolazione mafiosa) perché, per vincere la resistenza del riluttante TA, il ricorrente, coadiuvato dal coindagato OL LA, ad un certo punto, gli fece capire chiaramente che quell'assunzione interessava al NC (noto mafioso della cosca di AD) in quanto lo ZI era "il fratello della moglie" del suddetto NC GI: al che, il TA cedette (cfr le inequivoche intercettazioni riportate a pag. 19 ss dell'ordinanza impugnata). Questo essendo il dato fattuale che emerge con chiarezza dalla documentazione in atti, nessun dubbio vi può essere in ordine alla configurabilità dell'art. 7 legge cit. La pretesa contraddittorietà non sussiste perché l'abuso di ufficio, come si è detto, si colloca in un momento antecedente a quello dell'estorsione, e al quale il TA risulta estraneo. Non è vero, infine, che il tribunale abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante in relazione all'art. 336 cod. pen.: si leggano, sul punto, le pag.
9-10 dell'ordinanza impugnata.
5. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 274 COD. PROC. PEN. 9 Il tribunale (pag. 20) ha motivato le esigenze cautelari nei seguenti testuali termini: «Sussistono esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, potendosi ragionevolmente prevedere, in considerazione delle modalità della condotta, rappresentata da minaccia accompagnata da modalità mafiose, perpetrata in occasione di due episodi, della personalità dello AS, del quale è attestata la vicinanza alla consorteria dei NC, il collegamento con uomini politici (AL) e di vertice dell'amministrazione regionale (TA), che possano ripetersi occasioni per la commissione di ulteriori reati dello stesso genere di quelli per cui si procede, anche perché la vicenda in esame dimostra come egli sia ossequioso e disponibile verso gli organi politici della IO AB per il raggiungimento di propri obiettivi, anche attivandosi per la raccolta di voti dei candidati volta per volta appoggiati. Le indicate esigenze, se richiedono l'adozione di una misura cautelare detentiva, non impongo quella carceraria, in quanto le dette esigenze possono trovare adeguata salvaguardia anche con la misura meno gravosa, degli arresti domiciliari, giacché anche questa, come la prima, preclude la possibilità di circolazione e di intrattenere rapporti con soggetti estranei alla cerchia familiare di esso indagato, in particolare con soggetti che rivestono cariche pubbliche elettive o di gestione di enti». In punto di diritto, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge cit., il meccanismo legislativo, previsto nell'art. 275/3 cod. proc. pen. pertanto è il seguente: è 1. la regola generale è che, per i reati aggravati dall'art. 7 d.l 152/1991, applicata la misura della custodia cautelare in carcere;
2. alla suddetta regola, si fa eccezione in due casi:
2.1. quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari: in tal caso, appunto, la custodia cautelare in carcere non si applica;
2.2. quando siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure: in tale ipotesi, si applica una misura cautelare meno afflittiva di quella carceraria. Il tribunale, come si è detto, ha indicato, in modo specifico, la sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha obiettato deducendo la censura illustrata al § 1.6. della presente parte narrativa. In punto di diritto, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, «la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del 10 quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni»: Cass. 6566/2011 Rv. 252037; Cass. 19052/2013 Rv. 256223 che ha ribadito che la validità del suddetto principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso». Ora, se pure è vero che, nel caso di specie, lo AS non riveste ruoli nella P.A., è anche vero che, in tanto ha potuto commettere i reati per i quali è indagato in quanto si è avvalso di una profonda ed estesa rete di relazione con alti dirigenti (TA), con politici influenti (AL) che non solo era in grado di condizionare vantando rapporti con la cosca dei NC, ma con i quali poteva anche relazionarsi in quanto poteva offrire in cambio di favori (nella specie, l'assunzione del figlio e di un amico di costui) un "pacchetto di voti" sui quali evidentemente sapeva di poter far affidamento. Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la motivazione addotta dal Tribunale deve ritenersi corretta ed incensurabile proprio perché la suddetta situazione non consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275/3 cod. proc. pen. e cioè di ritenere che siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/07/2017 Presidente Il Consigliere estensore War Giovanni Diotall Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 4 AGO. 2017 CANDELLIZ Claudia Pianelli th 11