Sentenza 10 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che correttamente è stato ritenuto sussistente il pericolo attuale di reiterazione nei confronti di un imputato sospeso in via cautelare dal servizio, valorizzandosi la pluralità di episodi corruttivi contestati, le modalità di commissione dei fatti e la pendenza di ulteriori procedimenti di analoga natura, indicativi della creazione di una rete di relazioni estesa a diversi settori della Pubblica Amministrazione.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2018, n. 55113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55113 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2018 |
Testo completo
55 113-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. 2418 Giacomo Paoloni -Presidente- Angelo Costanzo CC. 8/11/2018 R.G.N.29487/18 Emilia Anna Giordano -Relatore- Laura Scalia Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LU SA, n. a Modugno il 16/12/1962 avverso la ordinanza del 21/5/2018 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente i difensori, avvocato Salvatore D'Aluisio e avvocato Michele Laforgia che chiedono l'accolgimento del ricorso riportandosi ai motivi ed alla memoria. RITENUTO IN FATTO 1. SA LU impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, su appello del pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, per la durata di un anno. SA LU, con ordinanza del 5 dicembre 2017, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per plurimi episodi di corruzione commessi in qualità di direttore generale dell'ARCA Puglia Centrale, già Commissario Straordinario di Arca Puglia Centrale, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio nell'ambito di lavori di appalto per i lavori di costruzione e ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, accettando regali (un orologio del valore di euro 20.000,00; buoni benzina ed imprecisate quantità di danaro) dai responsabili di imprese private (capo a) Dante Mazzitelli, titolare della ditta Orfeo Mazzielli s.r.l.; Antonio Lecce, amministratore della Aedes Costruzioni s.r.l. (capo b) e MA NC, capo c), imprese che avevano in corso lavori di costruzione inerenti ad appalti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nei quartieri Carbonara, Mungivacca, S. MO e Madonelle.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. e cumulativi vizi di motivazione, per la ritenuta sussistenza della attualità e concretezza di esigenze cautelari. Deduce che le contestazioni ascritte all'indagato sono concentrate in quattro mesi e inscindibilmente collegate all'incarico rivestito, venuto meno per effetto della revoca dell'incarico di direttore generale e della sospensione cautelare adottata il 28 dicembre 2017. Apparenti, perché meramente congetturali, e fondati su inconferenti precedenti giurisprudenziali, sono gli argomenti spesi dai giudici della cautela per superare tale aspetto giungendo a ritenere possibile la commissione di reati ulteriori quale concorrente extraneus ovvero interferendo con l'attività di funzionari ancora in servizio ma richiamando testualmente argomenti sviluppati nell'ordinanza genetica che muoveva proprio dal concreto (e non più attuale) ruolo ricoperto nell'Arca. Contrastano con la necessaria attualità e concretezza del pericolo le allegate circostanze difensive (la risoluzione in danno delle imprese;
l'affidamento di subappalti ad altri soggetti) che i giudici della cautela hanno malamente ritenuto inidonee ad incidere sul pericolo di reiterazione travisando la nozione di concretezza ed attualità precisato nella giurisprudenza di legittimità. Erroneo è il riferimento dei giudici a quattro (e non tre) procedure aggiudicate a favore del NC e la valorizzazione dei tre procedimenti penali pendenti a suo carico (per i quali non è stata adottata nei suoi confronti misura cautelare) e che devono, comunque, essere ricondotti al ruolo non più ricoperto dal LU che in una occasione, proprio in un incontro tenutosi nel suo ufficio e promettendole il suo interessamento per la sostituzione dell'alloggio occupato, chiedeva informazioni ad una funzionaria della Procura in merito al presente procedimento, oggetto di un secondo intervento attraverso l'avvocato Mesto (incarico, questo, oggetto del 2 secondo procedimento). Con riguardo al terzo procedimento si è al cospetto di una mera ipotesi investigativa, coeva al periodo oggetto di investigazione e, quindi, sempre correlata al ruolo, all'epoca, ricoperto dal LU. Il concreto e attuale pericolo è stato ricostruito, in via del tutto ipotetica e presuntiva, sulla scorta delle situazioni pregresse radicalmente modificate per effetto della revoca delle funzioni direttive trascurando il rilievo del decorso del tempo e del comportamento irreprensibile dell'indagato nel periodo di libertà. In data 24 ottobre 2018 i difensori del LU, hanno prodotto memoria difensiva con la quale, dopo avere illustrato le competenze del direttore generale ARCA, hanno ribadito la erroneità dell'ordinanza impugnata evidenziando che nel titolo genetico -oggetto di ampio richiamo da parte dei giudici di appello - era stato posto a fondamento delle esigenze cautelari anche il pericolo di inquinamento probatorio che incideva sul giudizio di inadeguatezza della misura interdittiva;
l'errore di valutazione della conversazione del 23 marzo 2017, intervenuta con il NC, valorizzata solo a comprova della gravità indiziaria del reato sub capo c), oltre al decorso del tempo quali elementi incidenti sulla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte illecite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1.Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati. Il giudizio espresso dal giudice cautelare non denota, ad avviso del Collegio, gli aspetti di manifesta illogicità della motivazione che legittimano l'intervento di questa Corte che non ha il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ovvero di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e di apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, in vero, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato in assenza di illogicità evidenti.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la revoca dall'incarico di direttore dell'ARCA, la sospensione cautelare dal servizio e il tempo trascorso dai fatti, posti a fondamento della modifica del provvedimento cautelare da parte del locale giudice per le indagini preliminari e sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una misura interdittiva, non costituissero elementi nuovi tali da far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a fondamento dell'originario 3 titolo cautelare e, men che mai, che tali circostanze costituissero elementi tali da far ritenere che la misura interdittiva fosse adeguata alla neutralizzazione del pericolo di recidiva quale apprezzato in sede di applicazione della misura genetica. Il Tribunale ha evidenziato, a riguardo, che il LU aveva abusato delle prerogative spettantigli nella rivestita qualità di direttore generale (e prima di Commissario Straordinario) dell'ARCA e della interferenza esercitata sui funzionari dell'ente, consapevoli o meno della finalizzazione degli interventi del LU a favorire gli imprenditori e si è soffermato sulle interferenze esercitate dall'indagato su soggetti estranei all'Amministrazione sfruttando una rete di relazioni, strutturata nel tempo, al fine di condizionare illecitamente l'azione amministrativa di altri soggetti pubblici, piegandola a fini privati emergenti, in particolare, con riguardo al rapporto con il NC. Nei confronti del LU, inoltre, pendono tre procedimenti penali per fatti di corruzione in atti giudiziari, rivelazione di segreti di ufficio, accesso abusivo al sistema informativo protetto, turbativa di gara ed altro e che, in tale ultimo procedimento ha svolto il ruolo di intermediario per favorire i contatti di MA NC con il presidente della commissione aggiudicatrice di un appalto comunale muovendosi, pertanto, in un ambito nettamente al di fuori di quello dell'esercizio delle prerogative quale direttore generale dell'ente ARCA. Sulla scorta di tali elementi fattuali il Tribunale ha ritenuto che la misura della sospensione ovvero la revoca delle funzioni dirigenziali non elidono il pericolo di reiterazione, perché strutturalmente inidonee a paralizzare i contatti del ricorrente sfruttando canali e rapporti personali, né tale effetto consegue alla misura interdittiva contrariamente alla misura degli arresti domiciliari che recide la possibilità di comunicare con persone estranee. Né le esigenze cautelari sono sminuite per effetto della intervenuta risoluzione, per grave inadempimento, dei contratti di appalto relativi ai lavori nei quartieri ON e S. MO (oggetto di contestazione ai capi b) e c) che costituiscono solo due delle numerose procedure che interessano le imprese del NC, talune già oggetto di coevo interesse investigativo. I giudici della cautela hanno richiamato una conversazione telefonica, intrattenuta con MA NC, relativa alla possibilità di trovare contatti politici o pubblici ufficiali compiacenti nell'ambito di altri enti pubblici per garantirsi nuovi appalti ed evidenziato la spregiudicatezza e capacità delinquenziale del LU in grado di corrompere un cancelliere ovvero ottenere la disponibilità di altri pubblici funzionari a rivelare segreti di ufficio in ambiti del tutto avulsi dal ruolo rivestito nella ARCA. Hanno, infine, evidenziato la neutralità del decorso del tempo decorso nella fase restrittiva ed il comportamento processuale, nel frattempo, tenuto dall'indagato.
3. Il confronto tra i motivi di ricorso e la motivazione del Tribunale evidenzia l'esame speculare delle medesime evenienze che il Tribunale valorizza per ritenere ancora concrete ed attuali, ed in grado elevato, le esigenze cautelari e la difesa, viceversa, come circostanze idonee a far venire meno, o comunque, attenuare, le esigenze cautelari: cionondimeno non si può ritenere che la decisione del Tribunale sia inficiata da vizio di manifesta illogicità.
4. Rileva il Collegio che, secondo un costante orientamento espresso da questa Corte, in materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all'apparato amministrativo, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511). Costante, inoltre è l'affermazione che il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634). Ed è lungo questa precisa direttrice, valorizzando la pluralità di episodi corruttivi ascritti al LU in questo procedimento;
le modalità di commissione dei fatti, essendosi giovato per il coevo compimento di atti illegittimi anche dell'apporto di funzionari della struttura, come precisamente emerge in relazione al reato di corruzione ascrittogli al capo c); la pendenza di procedimenti, ancora in fase di indagine, che ne hanno messo in luce anche l'abuso della funzione esercitato su un funzionario della locale Procura della Repubblica per ottenere informazioni in merito alle sue pendenze oltre ai contatti con un avvocato, funzionale al medesimo scopo;
la pendenza di altro procedimento nel quale il ricorrente si era speso per far conseguire ai fratelli NC l'aggiudicazione di un appalto comunale;
la conversazione intercettata con MA NC nel corso della quale i due ragionavano della possibilità di avvalersi delle entrature e della rete di relazioni del funzionario nell'ambito di altri enti pubblici per conseguire nuovi appalti, che connotano, per nulla apoditticamente, quelle precise e concrete circostanze fattuali idonee a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le quali si procede. Si tratta, invero, di evidenze fattuali che, secondo una valutazione non puntiforme ma coordinata e legittimata dalla medesima natura dei reati addebitati al ricorrente, hanno consentito al Tribunale, senza illogicità e contraddittorietà delle proposizioni argomentative lungo le quali si snoda il ragionamento sviluppato nell'ordinanza impugnata, di affermare che la revoca dell'incarico di direttore generale e la sospensione cautelare (conseguenza della misura applicatagli) non elidono né attenuano le esigenze cautelari;
di qui la inidoneità della misura interdittiva, dal momento che il ricorrente era aduso ad utilizzare, anche al di fuori delle prerogative del ruolo di dirigente dell'ARCA e nell'esercizio delle sue funzioni, una rete di rapporti che lo rendono, secondo le incisive affermazioni svolte a pag. 14 dell'ordinanza impugnata, soggetto capace di incidere e pilotare vari appalti pubblici... anche al di fuori del ruolo ricoperto nell'ente del quale resta, comunque, dipendente. Alla logicità di tali assunti il ricorrente oppone la valutazione del dato formale (cioè la revoca dell'incarico dirigenziale) ovvero che si tratta di condotte, in particolare per gli interventi "processuali", che sul ruolo si innestavano ma prescindendo dal dato, viceversa valorizzato dal Tribunale, che tali interventi erano completamente al di fuori delle sue prerogative.
5.Non ritiene il Collegio che smentiscano la correttezza e rigore delle proposizioni argomentative del Tribunale la circostanza che siano tre e non quattro le procedure di aggiudicazione in favore del NC, in questo computo evidentemente il Tribunale ricomprende anche il fatto oggetto di separato procedimento, ma anche solo tre sono ben sufficienti a connotare una pluralità di interventi illegittimi;
che le condotte contestate siano concentrate in un breve periodo ovvero il decorso del tempo dall'applicazione della misura dato, come noto neutro ai fini che ci occupano (cfr. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 sul punto); il comportamento processuale corretto tenuto dal ricorrente, che costituisce comportamento minimale e dovuto per non incorrere in ulteriori misure afflittive.
6. Parimenti non rileva, ai fini della legittimità della decisione, che il Tribunale, rispetto alla valutazione di specifiche circostanze fattuali, in 6 particolare della conversazione con MA NC, abbia "spostato", rispetto alla misura cautelare genetica, il focus della motivazione, dalle esigenze connesse al pericolo di inquinamento a quello del pericolo di reiterazione. Questa Corte ha già affermato (cfr. Sez. 6, n. 13863 del 16/02/2017 - dep. 21/03/2017, Ferro, Rv. 269461) che il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione e, men che mai, può ravvisarsi tale vizio in presenza della valutazione di circostanze di fatto ai fini della giustificazione dell'una o dell'atra esigenza cautelare, ove ciò non denoti illogicità del procedimento deduttivo, nel caso insussistenti.
7.Rileva, infine, il Collegio che correttamente il giudice della cautela ha valorizzato a carico del ricorrente la pendenza dei procedimenti penali, per reati dello stesso genere, poiché tali pendenze penali pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della disposizione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069).
8. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria eseguirà le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso il g. 8 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria oggi,10 DIC 2818 Y R P U C 4905 IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR Piera ESPOSITO