Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 45911
CASS
Sentenza 26 settembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riesame delle misure cautelari personali, l'accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., spetta solo al giudice di merito. Ne consegue che la Corte di cassazione può dichiarare l'inefficacia della misura solo se la questione sia stata dedotta ed il relativo contraddittorio sia stato instaurato dinanzi al giudice di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2011, n. 45911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45911
    Data del deposito : 26 settembre 2011

    Testo completo