Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2003, n. 19047
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Il ritardo nella trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dalla persona sottoposta alle indagini, da cui può derivare l'inefficacia della misura cautelare per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen., non può essere proposto per la prima volta con il ricorso in cassazione qualora l'esame della questione presupponga l'accertamento sul valore contenutistico dello stesso verbale di interrogatorio, al fine di stabilire se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole all'imputato, perché in tale ipotesi si tratterebbe di operare un giudizio di merito estraneo al sindacato del giudice della legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2003, n. 19047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19047
    Data del deposito : 3 marzo 2003

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