Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
Il ritardo nella trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dalla persona sottoposta alle indagini, da cui può derivare l'inefficacia della misura cautelare per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen., non può essere proposto per la prima volta con il ricorso in cassazione qualora l'esame della questione presupponga l'accertamento sul valore contenutistico dello stesso verbale di interrogatorio, al fine di stabilire se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole all'imputato, perché in tale ipotesi si tratterebbe di operare un giudizio di merito estraneo al sindacato del giudice della legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2003, n. 19047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19047 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE UI - Presidente - del 03/03/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 500
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 37200/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IN avverso l'ordinanza in data 14 giugno 2002 del Tribunale di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IN SE nei confronti del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere del Gip dello stesso Tribunale in data 24 maggio 2002. Il SE è indagato per il reato di corruzione (art. 81, 319 e 321 c.p.) nei confronti di alcuni agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Bellizzi Irpino verificatisi negli anni 1999/2000.
Il collaborante di giustizia Raffaele SP, facente parte del clan SE, ha riferito in particolare sulla disponibilità degli agenti NE RA e GE AT a rendersi pronto per qualsiasi esigenza del SE. In particolare il RA avrebbe consentito l'introduzione nell'istituto di pena, in favore di quest'ultimo, di numerosi oggetti non consentiti (set di forbici, un apparecchio per la frequenza cardiaca, tre o quattro orologi da polso) ricompensato con l'acquisto di pneumatici su cerchi in lega per la sua autovettura, come confermato da uno dei titolari (IN OR) della ditta Jordan gomme, presso la quale era stato fatto l'acquisto. GE AT avrebbe fatto invece pervenire al SE un telefono cellulare Ericson: al AT sarebbe stata fatta la promessa di un'autovettura nuova.
Propone ricorso per cassazione il SE per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi.
Violazione degli arti. 292 e 294, comma 2, c.p.p. Inosservanza di norma stabilite a pena di nullità. Difetto di motivazione. La misura cautelare sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 302 c.p.p. per vizio dell'interrogatorio dell'indagato per rogatoria. Il giudice delegato aveva ricevuto il fascicolo poco prima dell'interrogatorio che, per questo, sarebbe nullo. Il Giudice del riesame - ad avviso del ricorrente - aveva equivocato sull'eccezione sollevata, ritenendo che fosse stata fatta questione di inefficacia per mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio al giudice del riesame, eccezione, in realtà, mai sollevata.
Violazione degli art. 309, commi quinto e decimo, e 292, comma secondo, c.p.p. Il Collegio non ha ritenuto l'interrogatorio di garanzia come atto favorevole sopravvenuto. Invece, in sede di interrogatorio l'indagato aveva fornito una plausibile risposta alternativa in ordine all'acquisto del set di gomme in favore del RA.
Violazione degli artt. 273, 192, terzo e quarto comma, 292, secondo comma. Inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e inesistenza e illogicità della motivazione. Sussisterebbe un unico riscontro alle dichiarazioni del collaborante relativamente all'episodio dell'acquisto delle gomme. Su tale unico riscontro il Tribunale ha erroneamente affermato che non sarebbe stata data alcuna spiegazione alternativa, perché, proprio dal verbale di interrogatorio, emergeva che il SE aveva chiarito che nel negozio del OR si era recato il proprio figlio UI che aveva acquistato i cerchi per il RA.
Violazione degli artt. 274 e 292, comma secondo, c.p.p. e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Si fa riferimento alla esigenza cautelare di evitare il pericolo di reiterazione per episodi corruttivi tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria mediante reclusione dell'indagato all'interno della stessa struttura carceraria che è stata cornice dei fatti contestati.
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo non va osservato che non può ritenersi nullo l'interrogatorio di garanzia dell'imputato sol perché il giudice delegato a procedere ha ricevuto gli atti dal giudice delegante poco prima (senza neppure alcuna specificazione sul "quanto prima") dell'espletamento. La censura si manifesta generica nella sua portata anche perché non accompagnata da nessuna specifica contestazione sulla (asserita) distorsione della cognizione degli atti da parte del magistrato procedente e sulla conduzione dell'esame dell'interrogando.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
Quanto al secondo motivo, premesso che lo stesso ricorrente da atto di non aver proposto in sede di riesame alcuna questione di inefficacia della misura per omessa trasmissione del verbale di interrogatorio del SE (punto sul quale il Giudice del riesame avrebbe equivocato dando una risposta non richiesta) e che ciò è confortato dallo stesso modo di proposizione del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente fa valere per la prima volta tale motivo davanti al giudice di legittimità, osserva la Corte che il motivo è infondato. Non v'è dubbio che, dopo gli interventi delle Sezioni unite, la questione della inefficacia della misura cautelare personale per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309, commi quinto e nono, c.p.p. può essere proposta dall'indagato per la prima volta in cassazione. Sennonché tale principio trova un palese limite, connaturato alla stessa natura del giudizio di legittimità, in tutti quei casi in cui l'esame della questione presupponga un giudizio di merito estraneo al sindacato della Corte. Uno di tali casi è proprio quello in cui si debba indagare sul valore contenutistico di un verbale di interrogatorio (sopravvenuto), cioè sul se tale verbale abbia una valenza inesistente ovvero se, contenendo una difesa dell'interrogato, possa e, fino a qual punto, ritenersi atto favorevole all'indagato. È chiaro che in tale ipotesi la questione non è deducibile per la prima volta davanti al giudice di legittimità, il quale non può scendere a svolgere un'indagine che non gli compete per i limiti istituzionali alla sua cognizione.
Anche il terzo motivo è infondato. Dato atto che effettivamente le accuse nei confronti del AT sono prive di riscontri. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di SP (sulla cui attendibilità soggettiva e oggettiva v'è ampia motivazione) nei riguardi del RA abbia trovato un solido e individualizzante riscontro, ancorché unico, come è perfettamente ammissibile e legittimo, da parte di IN OR, venditore di gomme e di cerchi per automobili, che ha riferito sull'avvenuto pagamento del set di pneumatici effettuato dal SE a favore dell'agente di polizia penitenziaria RA NE. Il difensore, riportando il verbale di interrogatorio nel corpo del ricorso, precisa che dal OR, insieme col RA, al fine di effettuare l'acquisto, si sarebbe recato UI SE, figlio di IN, e non quest'ultimo di persona. Ma tale doglianza, vertendosi in ipotesi di denuncia di error in judicando, non può essere presa in esame, ancora una volta, dalla Corte, che non ha accesso agli atti di giudizio.
È infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata non afferma, come vorrebbe il difensore, che il SE, sussistendo esigenze cautelari, dovrebbe rimanere nel carcere di Bellizzi Irpino, così potendo tranquillamente continuare a corrompere gli agenti di polizia penitenziaria. Il provvedimento impugnato afferma - motivatamente - che il reato attribuito al SE merita la custodia cautelare in carcere, che potrà essere eseguita in un istituto di pena diverso: questione rimessa alla valutazione della amministrazione penitenziaria che avrà occasione, conosciuto il presente provvedimento, di trasferire il SE in altro istituto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2003