Sentenza 16 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/2004, n. 11329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11329 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante Dott. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in Roma, via N. Porpora n. 12, presso l'avv. Alberto Cavaliere, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL NC, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92 (studio avv. Lorenzo Nardone), presso l'avv. Alessandro Covino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
SC EA, LL EA, HI EL, ZA AU, S.A.I. s.p.a..
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 402 del 4 marzo 2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Cavaliere per la ricorrente e l'avv. Tozzi (per delega) per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 marzo 1996 il Tribunale di Firenze - provvedendo sulle domande di condanna al risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi il 17 aprile 1987 sull'autostrada del sole, separatamente proposte da RE CA e da SC RI, entrambi trasportati sull'autovettura condotta da RE RI condannò il convenuto RO NI, ritenuto unico responsabile del fatto, in solido con la sua assicuratrice società Assitalia, al risarcimento dei danni rispettivamente subiti dagli attori, danni che liquidò nella misura ritenuta di giustizia al netto di quanto già corrisposto dalla stessa assicuratrice;
respinse l'eccezione del limite di massimale di lire 600 milioni, sollevata da costei, osservando che mancava in atti il fascicolo di parte, e che la mala gestio era ravvisabile già dal dicembre 1987, trascorsi i 60 giorni di legge dalle dettagliate raccomandate in atti dei danneggiati, come detto trasportati.
In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dall'Assitalia ed in via incidentale dal NI e dalla società S.a.i., con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha condannato lo stesso NI e l'Assitalia a rimborsare alla S.a.i. le spese del giudizio di primo grado, ed ha confermato nel resto la decisione impugnata Per quanto ancora interessa, la Corte ha rilevato che, sebbene dal contratto prodotto in appello risultasse il limite di massimale dedotto dall'appellante principale, doveva "rilevarsi tuttavia che, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento del fatto, quello dei parziali successivi pagamenti e quello della sentenza di condanna, nonché degli interessi sulle somme spettanti dal di del fatto a quello dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, a cagione dell'ingiustificata inadempienza, le somme liquidate in valori attuali dal Tribunale non superano la complessiva somma del massimale, opportunamente rivalutata, e degli interessi da calcolarsi sul medesimo;
ne' al riguardo può configurarsi una mutatio libelli da parte dei danneggiati o comunque un vizio di ultrapetizione, non essendovi ampliamento della materia del contendere rispetto alla domanda azionata (concernente risarcimento del danno da fatto illecito, coperto da assicurazione) e non essendo al riguardo necessaria pertanto alcuna ulteriore accettazione del contraddittorio". Per la cassazione di tale decisione l'Assitalia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui la RI resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del ricorso, da esaminare per primo per ragioni di ordine logico, la società ricorrente deduce la violazione degli art. 184 e 345 c.p.c. sul rilievo che la domanda di mala gestio, accolta dai giudici del merito, fu avanzata sia dallo CA che dalla RI, nel giudizio di primo grado, solo in sede di precisazione delle conclusioni definitive, talché, in difetto di accettazione del contraddittorio, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Osserva la Corte che, in causa di risarcimento danni da incidente stradale, la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, volta ad ottenerne la condanna oltre il massimale di polizza per interessi e rivalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nella indicazione del quantum in misura superiore al massimale essendo essa fondata su un titolo autonomo (risarcimento del danno provocato dall'assicuratore per sua colpevole inerzia), talché deve essere proposta autonomamente e tempestivamente in quanto soggiace alle preclusioni processuali in primo e secondo grado (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 11007/03). Che, nella specie, essa sia stata avanzata da entrambi i danneggiati nel corso del giudizio di primo grado è riconosciuto dalla stessa ricorrente, in contrasto con la censura della quale la controricorrente sostiene tra l'altro - e, in memoria, la tesi non ha incontrato repliche da parte della ricorrente - che la contestazione del contraddittorio da parte di costei fu tardiva.
Risulta in effetti dal fascicolo d'ufficio di primo grado - che la Corte può direttamente esaminare essendo essa giudice anche del fatto in tema di asserito error in procedendo - che la RI e lo CA avanzarono espressa domanda di condanna dell'attuale ricorrente anche oltre il massimale rispettivamente nelle udienze del 5 marzo e del 25 giugno 1993, mentre la mancata accettazione del contraddittorio riguardo a tali domande fu manifestata dall'Assitalia soltanto nell'udienza del 27 gennaio successivo.
Dovendo la contestazione essere immediata perché sia idonea ad impedire l'instaurarsi del contraddittorio (Cass. n. 8596/98, 2538/94 e 2091/92), essa fu dunque, nella specie, tardiva, talché legittimamente i giudici del merito hanno pronunciato su detta domanda.
Con il primo motivo la ricorrente allega, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 18 legge n. 990 del 1969 nonché vizi di motivazione, ed afferma che, avendo essa versato l'intero massimale di polizza di lire 600 milioni già nel corso del giudizio di primo grado ed all'esito delle laboriose consulenze tecniche d'ufficio, i giudici del merito avrebbero dovuto escludere un colpevole comportamento di essa ricorrente, e, pertanto, limitare la condanna al massimale predetto.
Come ha rettamente eccepito la controricorrente - ed anche tale eccezione non ha incontrato, in memoria, obiezioni di sorta da parte della ricorrente -, la censura è inammissibile. La sentenza di primo grado osservò infatti che, in difetto di fascicolo di parte, non era possibile determinare il massimale assicurato, che pertanto l'esame del problema della mala gestio era inconferente, e che peraltro essa era ravvisabile già dal dicembre 1987, trascorsi i 60 giorni di legge dalle dettagliate raccomandate in atti dei due danneggiati, entrambi trasportati.
Di tale duplice ratio decidendi risulta impugnata, nell'atto di appello, soltanto la prima, talché in difetto di specifici motivi di censura (art. 342 c.p.c.) anche sulla seconda, la Corte territoriale non era tenuta ad esaminare un profilo ad essa non devoluto. Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 6100,00 (seimilacento/00), ivi compresi euro 6000,00 di onorari, in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004