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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.2225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. RE GI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2022 promossa da: in qualità di titolare dell'omonima ditta (p.iva , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 Ribigini ed elettivamente domiciliato presso lo detto difensore sito in Perugia, via F.lli Pellas n.20/C
-attore opponente– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 studio ifensore sito in Spoleto, corso Mazzini n.39
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 11.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opposizione spiegata dal sig. nei confronti del decreto ingiuntivo n.638/2022 del Parte_1 19.09.2022 del Tribunale di Spoleto, richiesto ed ottenuto da per il mancato pagamento Controparte_1 di somministrazione di energia elettrica riferita a due contrat ta 19.04.2021 e di cui alle relative fatture, non risulta fondata e conseguentemente non potrà trovare legittimo accoglimento. Ai fini della decisione occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica una inversione della posizione processuale delle parti ma resta sempre invariata la posizione sostanziale delle stesse, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha sempre lo specifico onere di provare l'esistenza del suo credito e più in particolare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto. Al riguardo, costituisce circostanza pacifica e non oggetto di contestazione -anzi riconosciuta espressamente nell'atto di opposizione- l'esistenza di due rapporti di distribuzione e vendita di energia elettrica tra la ditta opponente ed relativamente a due locali, uno sito in Spoleto, via dei Controparte_1 Filosofi e l'altro sito in Giano dell'Umbria, loc. Casa Naticchia. Tali rapporti risultano peraltro anche documentalmente comprovati con la produzione in atti del contratto n.20211730 del 19.04.2021 e del contratto n.20211819 del 19.04.2021 nei confronti dei quali parte opponente non ha eccepito alcun tipo di contestazione, nè in ordine alla veridicità delle relative sottoscrizioni né, sotto un profilo sostanziale, in pagina 1 di 3 ordine alla effettiva loro stipula;
conseguentemente non vi è alcun dubbio in ordine alla validità ed efficacia dei predetti contratti nei rapporti tra le parti. Costituisce inoltre altra circostanza pacifica e non in discussione l'effettiva esecuzione del rapporto e cioè il fatto della effettiva erogazione dell'energia elettrica da parte della società opposta. In sintesi quindi costituiscono circostanze incontestate e comunque pienamente comprovate sia l'esistenza tra le parti dei due rapporti contrattuali di somministrazione e sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta in favore della società opponente. In tale contesto probatorio si inserisce l'opposizione dedotta dalla parte opponente, con la quale è stata contestata una pretesa eccessività dei consumi addebitata con la pretesa monitoria. Al riguardo occorre considerare che nei contratti di somministrazione di energia elettrica la rilevazione dei consumi viene ordinariamente effettuata a mezzo di contatori e si tratta di una rilevazione assistita da una presunzione semplice di veridicità. Più specificatamente “In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti- non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass.Civ.n.17401 del 24.06.2024; Cass.Civ.n.25542 del 24.09.2024). In sostanza non vi è dubbio che il somministrante, nella sua qualità di creditore e di attore in senso sostanziale, in ossequio ai normali principi dell'onere della prova ha sempre l'onere di comprovare la propria domanda anche sotto il profilo della quantificazione concreta della pretesa economica: onere che in subiecta materia può ritenersi sufficientemente assolto con la produzione delle bollette, emesse sulla scorta dei dati risultanti dalle indicazioni del contatore. Onere che nel caso di specie è stato sicuramente assolto da la Controparte_1 quale ha prodotto in atti -oltre ai contratti di fornitura sopra richiamati- tutte le fatture poste alla base della richiesta monitoria. Ciò posto, se non vi è dubbio che in via generale l'utente ha sempre il diritto e la possibilità di contestare i consumi addebitati, nel caso di specie questo Tribunale rileva che il sig. Parte_1 non ha sollevato alcuna eccezione di malfunzionamento dello strumento di rilevazi
[...] contestato sotto alcun profilo il suo corretto funzionamento;
non risulta infatti avere mai richiesto alcuna verifica del contatore prima della controversia né una tale richiesta di accertamento risulta avanzata nel corso dell'odierno giudizio. Esaminando l'opposizione svolta dall'odierno opponente rileva questo Tribunale che la contestazione dei consumi risulta oggettivamente generica, priva di qualsiasi indispensabile specificità, anche solo nei limiti di quella ragionevolmente richiedibile ad un normale utente privo ordinariamente di specifiche competenze tecniche. Si tratta di una contestazione che si limita ad invocare una pretesa eccessività di consumi rispetto a consumi medi registrati e rispetto “alla normalità dei consumi effettuati in precedenza” senza tuttavia che di tali consumi medi registrati e/o di tali consumi normali precedenti ne venga fornita prova alcuna. Ed invero non risulta prodotto in atti nulla in grado di comprovare l'entità dei consumi medi registrati dalla parte opponente prima della instaurazione del rapporto contrattuale di cui è causa, da poter porre in correlazione ed in rapporto con i consumi addebitati in via monitoria né comunque risulta in atti prova alcuna da cui poter evincere anche solo una minima conferma -anche solo presuntiva- di eccessività rispetto ad una normalità completamente indimostrata. Ecco allora che tenuto conto di tutte le circostanze e di tutta la documentazione prodotta dalla società opposta e sopra richiamate, considerata la ulteriore produzione in atti -sempre da parte della opposta- anche dei registri delle due utenze di cui è causa con il dettaglio delle letture e dei consumi registrati e caricati a sistema dal distributore centrale dalla data di entrata in fornitura alla data di cessazione della stessa
-documenti mai contestati dall'opponente sotto alcun profilo-, preso atto che nessuna contestazione di malfunzionamento del contatore risulta allegata dall'opponente e che nessun riscontro probatorio di anomalia dei consumi fatturati rispetto ad una normalità di consumi risulta minimamente fornito dall'opponente, ritiene questo giudicante di non poter accogliere l'opposizione. Alla luce pertanto di quanto appena evidenziato, ricordato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, pagina 2 di 3 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.Civ.n.8979 del 04.04.2024), rilevato che nel caso di specie il creditore opposto non solo risulta avere comprovato la fonte negoziale del diritto ed i relativi termini di scadenza ma anche adeguatamente comprovato tutti i fatti costitutivi della domanda, riscontrato che parte opponente non risulta avere comprovato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa, la pretesa creditoria sottesa alla richiesta monitoria può ritenersi meritevole di conferma.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente in qualità di titolare dell'omonima ditta nei confronti della parte convenuta opposta Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 ne e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.638/2022 del 19.09.2022 del Tribunale di Spoleto, R.G.n.1479/2022 e di cui è causa;
-condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta;
spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 13.12.2025
RE GI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. RE GI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2022 promossa da: in qualità di titolare dell'omonima ditta (p.iva , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 Ribigini ed elettivamente domiciliato presso lo detto difensore sito in Perugia, via F.lli Pellas n.20/C
-attore opponente– CONTRO (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 studio ifensore sito in Spoleto, corso Mazzini n.39
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 11.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opposizione spiegata dal sig. nei confronti del decreto ingiuntivo n.638/2022 del Parte_1 19.09.2022 del Tribunale di Spoleto, richiesto ed ottenuto da per il mancato pagamento Controparte_1 di somministrazione di energia elettrica riferita a due contrat ta 19.04.2021 e di cui alle relative fatture, non risulta fondata e conseguentemente non potrà trovare legittimo accoglimento. Ai fini della decisione occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica una inversione della posizione processuale delle parti ma resta sempre invariata la posizione sostanziale delle stesse, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha sempre lo specifico onere di provare l'esistenza del suo credito e più in particolare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto. Al riguardo, costituisce circostanza pacifica e non oggetto di contestazione -anzi riconosciuta espressamente nell'atto di opposizione- l'esistenza di due rapporti di distribuzione e vendita di energia elettrica tra la ditta opponente ed relativamente a due locali, uno sito in Spoleto, via dei Controparte_1 Filosofi e l'altro sito in Giano dell'Umbria, loc. Casa Naticchia. Tali rapporti risultano peraltro anche documentalmente comprovati con la produzione in atti del contratto n.20211730 del 19.04.2021 e del contratto n.20211819 del 19.04.2021 nei confronti dei quali parte opponente non ha eccepito alcun tipo di contestazione, nè in ordine alla veridicità delle relative sottoscrizioni né, sotto un profilo sostanziale, in pagina 1 di 3 ordine alla effettiva loro stipula;
conseguentemente non vi è alcun dubbio in ordine alla validità ed efficacia dei predetti contratti nei rapporti tra le parti. Costituisce inoltre altra circostanza pacifica e non in discussione l'effettiva esecuzione del rapporto e cioè il fatto della effettiva erogazione dell'energia elettrica da parte della società opposta. In sintesi quindi costituiscono circostanze incontestate e comunque pienamente comprovate sia l'esistenza tra le parti dei due rapporti contrattuali di somministrazione e sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta in favore della società opponente. In tale contesto probatorio si inserisce l'opposizione dedotta dalla parte opponente, con la quale è stata contestata una pretesa eccessività dei consumi addebitata con la pretesa monitoria. Al riguardo occorre considerare che nei contratti di somministrazione di energia elettrica la rilevazione dei consumi viene ordinariamente effettuata a mezzo di contatori e si tratta di una rilevazione assistita da una presunzione semplice di veridicità. Più specificatamente “In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti- non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass.Civ.n.17401 del 24.06.2024; Cass.Civ.n.25542 del 24.09.2024). In sostanza non vi è dubbio che il somministrante, nella sua qualità di creditore e di attore in senso sostanziale, in ossequio ai normali principi dell'onere della prova ha sempre l'onere di comprovare la propria domanda anche sotto il profilo della quantificazione concreta della pretesa economica: onere che in subiecta materia può ritenersi sufficientemente assolto con la produzione delle bollette, emesse sulla scorta dei dati risultanti dalle indicazioni del contatore. Onere che nel caso di specie è stato sicuramente assolto da la Controparte_1 quale ha prodotto in atti -oltre ai contratti di fornitura sopra richiamati- tutte le fatture poste alla base della richiesta monitoria. Ciò posto, se non vi è dubbio che in via generale l'utente ha sempre il diritto e la possibilità di contestare i consumi addebitati, nel caso di specie questo Tribunale rileva che il sig. Parte_1 non ha sollevato alcuna eccezione di malfunzionamento dello strumento di rilevazi
[...] contestato sotto alcun profilo il suo corretto funzionamento;
non risulta infatti avere mai richiesto alcuna verifica del contatore prima della controversia né una tale richiesta di accertamento risulta avanzata nel corso dell'odierno giudizio. Esaminando l'opposizione svolta dall'odierno opponente rileva questo Tribunale che la contestazione dei consumi risulta oggettivamente generica, priva di qualsiasi indispensabile specificità, anche solo nei limiti di quella ragionevolmente richiedibile ad un normale utente privo ordinariamente di specifiche competenze tecniche. Si tratta di una contestazione che si limita ad invocare una pretesa eccessività di consumi rispetto a consumi medi registrati e rispetto “alla normalità dei consumi effettuati in precedenza” senza tuttavia che di tali consumi medi registrati e/o di tali consumi normali precedenti ne venga fornita prova alcuna. Ed invero non risulta prodotto in atti nulla in grado di comprovare l'entità dei consumi medi registrati dalla parte opponente prima della instaurazione del rapporto contrattuale di cui è causa, da poter porre in correlazione ed in rapporto con i consumi addebitati in via monitoria né comunque risulta in atti prova alcuna da cui poter evincere anche solo una minima conferma -anche solo presuntiva- di eccessività rispetto ad una normalità completamente indimostrata. Ecco allora che tenuto conto di tutte le circostanze e di tutta la documentazione prodotta dalla società opposta e sopra richiamate, considerata la ulteriore produzione in atti -sempre da parte della opposta- anche dei registri delle due utenze di cui è causa con il dettaglio delle letture e dei consumi registrati e caricati a sistema dal distributore centrale dalla data di entrata in fornitura alla data di cessazione della stessa
-documenti mai contestati dall'opponente sotto alcun profilo-, preso atto che nessuna contestazione di malfunzionamento del contatore risulta allegata dall'opponente e che nessun riscontro probatorio di anomalia dei consumi fatturati rispetto ad una normalità di consumi risulta minimamente fornito dall'opponente, ritiene questo giudicante di non poter accogliere l'opposizione. Alla luce pertanto di quanto appena evidenziato, ricordato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, pagina 2 di 3 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.Civ.n.8979 del 04.04.2024), rilevato che nel caso di specie il creditore opposto non solo risulta avere comprovato la fonte negoziale del diritto ed i relativi termini di scadenza ma anche adeguatamente comprovato tutti i fatti costitutivi della domanda, riscontrato che parte opponente non risulta avere comprovato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa, la pretesa creditoria sottesa alla richiesta monitoria può ritenersi meritevole di conferma.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente in qualità di titolare dell'omonima ditta nei confronti della parte convenuta opposta Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 ne e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.638/2022 del 19.09.2022 del Tribunale di Spoleto, R.G.n.1479/2022 e di cui è causa;
-condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta;
spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 13.12.2025
RE GI
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